Cassazione Civile, Ordinanza n. 23559/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto, ma il Tribunale di Roma l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Tribunale ha valorizzato le risultanze del registro informatico, da cui risultava il passaggio "a visto PM" del provvedimento, e ha ritenuto che spettasse all’opponente provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto. La Procura ricorre per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., deducendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la mera schermata SICID non prova l’effettiva comunicazione secondo le forme di rito; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale ha ignorato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non risultava alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che erroneamente ha posto a carico del Pubblico Ministero la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto, pur in mancanza di comunicazione.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Pur rilevando che la motivazione del Tribunale non era esattamente corretta nella parte in cui aveva fondato l’inammissibilità sulla mancata prova della rituale comunicazione, la Corte afferma comunque che l’opposizione era tardiva in ogni caso. Richiama il combinato disposto degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, nonché il principio per cui, in mancanza di comunicazione, si applica il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. al decreto di liquidazione. Poiché il decreto era stato emesso il 25 settembre 2018 e l’opposizione era stata proposta solo il 4 febbraio 2020, il rimedio risultava comunque tardivo rispetto al termine semestrale, con conseguente definitività del provvedimento e irrilevanza, ai fini del decidere, della questione sulla ritualità o meno della comunicazione. Nessuna pronuncia sulle spese, perché il ricorrente è una Procura della Repubblica e gli intimati non hanno svolto difese; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 84 d.P.R. n. 115/2002
Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
L’opposizione al decreto di liquidazione si propone secondo il rimedio ivi previsto; il termine ordinario decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
L’opposizione al decreto di liquidazione è disciplinata dal rito semplificato previsto per tale opposizione.
art. 327 c.p.c.
In assenza di comunicazione del provvedimento, l’opposizione soggiace al termine lungo semestrale; decorso tale termine il decreto diviene definitivo e non più esaminabile nel merito.
art. 136 c.p.c.
Richiamato nel ricorso per contestare la prova della comunicazione; la Corte non accoglie la doglianza perché la tardività era comunque ravvisabile per decorso del termine lungo.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel ricorso per censurare la ripartizione dell’onere della prova sulla comunicazione/conoscenza dell’atto; la Corte ritiene però decisivo il diverso rilievo della tardività assoluta dell’opposizione.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte segnala in via incidentale una possibile criticità nella sommaria esposizione dei fatti di causa, ma non fonda su ciò la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione non risulta, opera comunque il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., decorso il quale il decreto diviene definitivo.
- Quando il ricorso per opposizione è proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., la verifica dell’effettiva ritualità della comunicazione del provvedimento diventa irrilevante, perché il rimedio è comunque tardivo e l’opposizione non è più scrutinabile nel merito.
- Nel giudizio di legittimità, una motivazione di merito eventualmente imprecisa sulla decorrenza del termine può essere superata se la decisione impugnata risulta comunque corretta per una diversa ragione giuridica, purché emergente dagli atti e compatibile con il decisum.
- La parte che invochi la tempestività dell’opposizione deve confrontarsi con il regime decadenziale applicabile al provvedimento impugnato; tuttavia, la tardività va apprezzata in relazione al termine effettivamente operante nel caso concreto, non solo al termine breve collegato alla comunicazione.
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