Cassazione Penale, Ordinanza n. 08660/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per due episodi di furto in abitazione, uno consumato e uno tentato, aggravati dal concorso di persone e da ulteriori aggravanti contestate. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione della recidiva. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivi non deducibili nel giudizio di legittimità: il primo era generico e aspecifico; il secondo non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata sulla recidiva, motivazione ritenuta lineare, congrua e conforme ai criteri dell'art. 133 c.p.; il terzo era infondato poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo logicamente corretto e coerente il diniego delle attenuanti generiche. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624-bis, 625 n. 4 c.p.
richiamo al titolo di reato contestato nel capo 1, in concorso di persone e con aggravante specifica
artt. 110, 56, 624-bis, 625 n. 2 c.p.
richiamo al titolo di reato contestato nel capo 2, come tentato furto in abitazione in concorso di persone con aggravante specifica
art. 133 c.p.
criteri utilizzati per valutare la rilevanza dei precedenti e il rapporto tra fatto attuale e pregresse condotte ai fini della recidiva
art. 62-bis c.p.
norma sulle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e non sindacabile in cassazione
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure meramente generiche o aspecifiche, perché non consentono un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione della recidiva non può fondarsi sul solo dato formale dei precedenti penali, ma richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra precedente condotta e reato attuale, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., per verificare se i precedenti rivelino una perdurante inclinazione al delitto.
- Il giudizio di merito sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di appello sia logica, coerente e priva di manifeste illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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