Cassazione Penale, Sentenza n. 37148/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni due. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge (artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011): contestava l'inquadramento come "pericoloso generico" sulla base di procedimenti per stupefacenti relativi a piccoli quantitativi e su periodo ristretto, riteneva infondata la deduzione che lo spaccio costituisse componente significativa del suo reddito, lamentava l'insufficiente prova dell'attualità della pericolosità e censurava la motivazione relativa alla durata della misura e all'imposizione dell'obbligo di soggiorno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione sia ammesso solo per violazione di legge e non per una valutazione meramente critica della motivazione di merito. Ha inoltre ritenuto adeguata e coerente la motivazione della Corte di Appello, che aveva indicato elementi concreti (precedenti dal 2011, gestione stabile di una piazza di spaccio a Cisterna di Latina, precedente misura di prevenzione, svariati procedimenti pendenti, assenza di attività lavorativa e violazioni di prescrizioni) giustificativi della misura, della sua durata e dell'obbligo di soggiorno. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato dal ricorrente come norma violata: il giudice di legittimità non ha ritenuto che dall'esame emergesse una violazione di tale norma, e la Corte di appello è stata ritenuta aver applicato correttamente i criteri per le misure di prevenzione.
art. 4 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato dal ricorrente; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'impugnazione attiene alla valutazione di merito della motivazione e non a una specifica violazione di legge di tale norma.
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Usato dalla Corte per ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, limitando il sindacato della Corte di legittimità sulle questioni di merito.
art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Collegata all'art. 4 della legge 1956: conferma il limite del ricorso per cassazione ai soli profili di violazione di legge nel settore delle misure di prevenzione.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Riferito per spiegare che l'ipotesi di "illogicità manifesta" della motivazione non rientra tra i vizi sindacabili in cassazione nel procedimento di prevenzione quando si tratti di una censura meramente di merito; la critica del ricorrente è stata qualificata come censura di merito anziché di violazione di legge.
art. 616 c.p.p.
Applicata per prevedere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (determinata in euro 3.000,00) in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è consentito un controllo esteso sulla valutazione di merito della motivazione se non si indica una specifica violazione normativa.
- Le censure sulla motivazione che si risolvono in un semplice apprezzamento critico degli elementi di fatto sono inammissibili in cassazione; per colpire la motivazione occorre dimostrare un vizio di legge o che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- Per qualificare la "pericolosità generica" è necessario che il giudice di merito ancorchi la decisione a elementi concreti e significativi (es. precedenti, gestione di piazze di spaccio, precedenti misure di prevenzione, procedimenti pendenti, persistente assenza di lavoro, violazioni di prescrizioni).
- La durata della misura e l'imposizione di obblighi (es. obbligo di soggiorno) possono essere giustificati con riferimento alla personalità del soggetto, al grado di pericolosità e alla recidiva o alla inosservanza di misure precedenti.
- Chi intende impugnare una misura di prevenzione per carenza di motivazione deve cercare di inquadrare la censura come violazione dell'obbligo giuridico di motivare il provvedimento (nullità per motivazione inesistente o meramente apparente) e non come mera valutazione di fatto.
- In caso di ricorso inammissibile nel rito delle misure di prevenzione possono essere irrogate spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto le impugnazioni devono essere attentamente valutate dal difensore.
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