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Circolare

Circolare numero 213 del 9-10-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali, modificando alcune voci dei settori industria, credito/assicurazione/tributi e attività varie. Fornisce inoltre istruzioni operative per l’inquadramento delle imprese artigiane operanti nello spettacolo, chiarendo quando prevale l’iscrizione ENPALS e quando invece deve applicarsi la classificazione artigiana INPS. Vengono richiamate le norme su iscrizione all’albo artigiani, verifiche delle commissioni provinciali e rapporti tra assicurazioni INPS ed ENPALS, con indicazioni sugli accertamenti, sulla classificazione provvisoria e sugli adempimenti per evitare versamenti e prestazioni indebite.

Aggiornamento del manuale di classificazione dei datori di lavoro e istruzioni per le imprese artigiane nel settore dello spettacolo

Aggiornamento del manuale di classificazione e imprese artigiane dello spettacolo

La circolare n. 213 del 9 ottobre 1998 aggiorna il manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 e fornisce istruzioni operative per l’inquadramento delle imprese artigiane operanti nel settore dello spettacolo. Il documento si concentra sia sulle modifiche di codifica e classificazione sia sui criteri per distinguere tra assicurazione INPS e assicurazione ENPALS, evitando sovrapposizioni contributive e indebite prestazioni pensionistiche.

Aggiornamenti del manuale di classificazione

La circolare richiama, in via preliminare, le ulteriori modifiche già coordinate con la circolare n. 70 del 30 marzo 1998. Le variazioni incidono su più settori del manuale, in particolare sull’industria, sul credito e sulle attività varie.

Nel settore 1: industria, l’elenco delle attività di spettacolo e sportive ricomprese nella classe 23 viene integralmente sostituito con una nuova tabella di corrispondenza tra C.S.C. nuovi, C.S.C. attuali e codici ISTAT 91. Tra le voci aggiornate figurano:

  • produzioni cinematografiche e di video;
  • sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;
  • edizione di supporti sonori registrati;
  • distribuzione cinematografica e di video;
  • proiezioni cinematografiche;
  • attività radiotelevisive;
  • creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie;
  • gestione di sale di spettacolo e attività connesse;
  • parchi di divertimento;
  • circhi e altre attività itineranti di intrattenimento e spettacolo;
  • altre attività di intrattenimento e di spettacolo;
  • gestione di stadi, piscine, campi da tennis, impianti polivalenti, altri impianti sportivi e palestre;
  • organizzazioni sportive private e società sportive;
  • casinò autorizzati e sale corse.

Sempre nel settore industria, la classe 30 viene soppressa e i cantieri di lavoro vengono ricondotti alla classe 26, con il C.S.C. 1.26.01 per i cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana, nonché per i cantieri di lavoro degli allievi.

Nel settore 6: credito, assicurazione e tributi, l’elenco delle attività di intermediazione monetaria della classe 01 viene aggiornato con nuove corrispondenze per:

  • attività delle banche commerciali;
  • attività delle casse di risparmio;
  • attività delle banche cooperative e mutue;
  • istituti e sezioni per il credito speciale.

La circolare precisa tuttavia che tali variazioni non comportano adempimenti per le S.A.P., perché i nuovi C.S.C. richiamati risultano ancora non operativi.

Alla casse edili viene inoltre attribuito il codice ISTAT 91 91.11.1, restando invariato il nuovo C.S.C. 1.17.14. Nel settore attività varie, classe attività di organizzazioni associative, viene infine inserita la categoria dei datori di lavoro gestori di forme pensionistiche complementari, con riferimento ai fondi pensione previsti dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

La circolare ricorda che l’elenco completo e aggiornato delle attività economiche può essere consultato e stampato dai terminali AS/400 per gli utenti dal DMA 25 al DMA 34, utilizzando dal menu principale l’opzione 07 e la sottopzione 08.

Inquadramento delle imprese artigiane operanti nello spettacolo

La seconda parte della circolare affronta il tema delle imprese artigiane dello spettacolo, per le quali alcune S.A.P. avevano richiesto chiarimenti in relazione al soppresso C.S.C. 4.18.08, applicato prima dell’aggiornamento del manuale.

L’Istituto richiama l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che distingue le attività dello spettacolo, collocate nel settore industria, dalle attività artigiane disciplinate dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Il problema dell’inquadramento previdenziale va quindi risolto confrontando le norme che regolano le due categorie di lavoratori: quelli dello spettacolo e gli artigiani.

Per i lavoratori dello spettacolo, la circolare ribadisce che l’iscrizione all’ENPALS riguarda esclusivamente i soggetti elencati nell’articolo 3 del d.lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, come ratificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388. Sono richiamate numerose categorie professionali, tra cui artisti lirici, attori, cantanti, presentatori, disc-jockey, registi, sceneggiatori, direttori di scena, tecnici, operatori di ripresa, scenografi, truccatori, parrucchieri, macchinisti, sarti, artisti ippici, operatori di cabine di sale cinematografiche, dipendenti di case da gioco, ippodromi, impianti sportivi e imprese di spettacoli viaggianti, nonché calciatori e sportivi professionisti e i lavoratori dipendenti dalle imprese di noleggio e distribuzione dei films.

L’articolo 2 del medesimo decreto stabilisce che l’iscrizione all’ENPALS sostituisce, a tutti gli effetti, l’assicurazione obbligatoria contro le malattie e quella IVS. In parallelo, però, la circolare evidenzia che alcuni lavoratori compresi in tali categorie, se operano senza vincolo di subordinazione, possono possedere i requisiti dell’imprenditore artigiano ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 443/1985. Vengono richiamate anche le definizioni di impresa artigiana, l’istituzione dell’albo provinciale e le procedure di iscrizione, revisione e impugnazione delle decisioni delle commissioni provinciali e regionali per l’artigianato.

Iscrizione unica e rapporti con le gestione previdenziali

La circolare richiama inoltre la legge 17 marzo 1993, n. 63, che introduce l’iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali. Le commissioni provinciali per l’artigianato, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’iscrizione presso lo sportello polifunzionale, devono verificare d’ufficio o su richiesta la sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell’impresa con dipendenti, adottando un provvedimento vincolante ai fini previdenziali e assistenziali.

I soggetti in possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano sono quindi obbligatoriamente assicurati per invalidità, vecchiaia e superstiti presso la gestione speciale artigiani dell’INPS, istituita dalla legge 4 luglio 1959, n. 463.

Per i rapporti tra INPS ed ENPALS in materia pensionistica, la circolare richiama il d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. In particolare:

  • la domanda di pensione può essere presentata a uno qualunque dei due enti;
  • la liquidazione dà diritto a una sola prestazione, previa totalizzazione dei contributi versati presso entrambi gli enti;
  • la competenza spetta all’ente presso cui risulta la contribuzione prevalente;
  • la competenza è comunque dell’ENPALS se presso tale ente sussistono i requisiti per la prestazione richiesta.

È inoltre previsto che gli assicurati con contribuzione in entrambe le gestioni possano essere autorizzati a proseguire volontariamente una sola assicurazione, a condizione che sia cessato o interrotto l’obbligo assicurativo presso entrambi gli enti. La circolare sottolinea che non è mai consentito, neppure sotto forma di prosecuzione volontaria, versare contributi ad entrambe le gestioni per la medesima prestazione lavorativa; in caso contrario, i contributi versati a una delle due gestioni devono considerarsi indebiti e vanno rimborsati.

Criteri operativi per le S.A.P.

Per la corretta classificazione delle imprese interessate, le S.A.P. devono accertare:

  • l’attività effettivamente esercitata dall’impresa artigiana;
  • il tipo di lavorazioni svolte;
  • il numero e le mansioni dei dipendenti.

Se necessario, tali verifiche possono essere effettuate anche mediante accertamenti ispettivi, eventualmente concordati con l’ENPALS.

La circolare raccomanda di stabilire se l’attività sia una attività tipica dello spettacolo oppure una attività che può essere svolta anche al di fuori di tale settore. A titolo esemplificativo, vengono richiamati i casi di sarti, falegnami, elettricisti, tappezzieri e parrucchieri: tali figure sono soggette alle norme dello spettacolo solo se dipendenti da imprese dello spettacolo, mentre se operano con rapporto autonomo devono essere classificate nel settore e nella classe corrispondenti all’attività effettiva, senza rilievo del committente.

Per contro, per attività come operatori di cabina di sale cinematografiche, artieri ippici, addetti agli impianti sportivi, operatori di ripresa cinematografica e televisiva e tecnici del montaggio, la circolare ritiene che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane sia errata e che il datore di lavoro debba essere invitato a chiedere la cancellazione dall’albo. In caso di rifiuto, le S.A.P. devono impugnare i provvedimenti di iscrizione secondo le modalità dell’articolo 7 della legge n. 443/1985, anche davanti all’autorità giudiziaria.

Classificazione provvisoria, contributi e adempimenti informativi

Poiché l’Istituto è tenuto, in presenza di iscrizione all’albo, a classificare i datori di lavoro nel settore artigianato, la circolare dispone che, nelle more degli accertamenti e delle decisioni degli organi competenti, alle imprese interessate venga attribuito in via provvisoria il C.S.C. attuale 4.16.01 e il codice ISTAT 91 74.84.6, con espressa riserva di successiva variazione dell’inquadramento.

La classificazione nel settore artigianato comporta sempre l’obbligo del versamento del contributo IVS. Di conseguenza:

  • non deve essere attribuito il codice autorizzazione 1A;
  • non è ammesso il codice tipo contribuzione 51;
  • le S.A.P. devono porre in essere atti interruttivi della prescrizione per gli eventuali contributi omessi.

Infine, l’ufficio che richiede gli accertamenti ispettivi deve informare l’ENPALS sia dell’avvio della procedura sia del suo esito, per evitare liquidazioni pensionistiche indebite. Va informato anche l’ufficio liquidazione pensioni della S.A.P. presso cui, presumibilmente in base all’indirizzo del lavoratore autonomo, potrebbe essere presentata la domanda di pensione.

Punti principali

Aggiornamento del manuale di classificazione

La circolare comunica ulteriori modifiche al manuale allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, già oggetto di aggiornamento con la circolare n. 70 del 30 marzo 1998. Le variazioni riguardano soprattutto la classificazione di attività dello spettacolo e sportive nel settore industria, alcune attività di intermediazione monetaria nel settore credito, e l’inserimento di una nuova categoria per i gestori di forme pensionistiche complementari.

Nuove classificazioni nel settore industria

Nella classe 23 del settore industria viene sostituito l’elenco delle attività di spettacolo e sportive, con l’indicazione di nuovi C.S.C. per produzioni cinematografiche e video, sviluppo e stampa pellicole, distribuzione cinematografica, attività radiotelevisive, creazioni artistiche e letterarie, gestione di sale di spettacolo, parchi divertimento, circhi, impianti sportivi, palestre, società sportive, case da gioco e sale corse. La classe 30 viene soppressa e i cantieri di lavoro vengono ricondotti alla classe 26.

Aggiornamenti nel settore credito, assicurazione e tributi

L’elenco delle attività di intermediazione monetaria, comprese nella classe 01, viene sostituito con nuove codifiche per banche commerciali, casse di risparmio, banche cooperative e mutue, e istituti/sezioni per il credito speciale. La circolare precisa che tali variazioni non richiedono adempimenti da parte delle S.A.P. perché i nuovi C.S.C. non sono ancora operativi.

Casse edili e fondi pensione complementari

Alle casse edili, già classificate nel settore industria, classe edilizia, con il C.S.C. attuale 1.13.05, viene attribuito il codice ISTAT 91 91.11.1, restando invariato il nuovo C.S.C. 1.17.14. Nel settore attività varie, classe attività di organizzazioni associative, viene aggiunta la categoria dei datori di lavoro gestori di forme pensionistiche complementari, con riferimento ai fondi pensione ex d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Disponibilità dell’elenco aggiornato

La circolare ricorda che l’elenco completo e aggiornato delle attività economiche, con i relativi codici ISTAT e C.S.C., è consultabile e stampabile dai terminali del sistema AS/400 per gli utenti dal DMA 25 al DMA 34, tramite l’opzione 07 e la sottopzione 08 dal menu principale.

Inquadramento delle imprese artigiane dello spettacolo

Viene affrontato il problema delle imprese artigiane che operano nel settore dello spettacolo e che, prima del nuovo manuale, erano associate al soppresso C.S.C. 4.18.08. La circolare richiama l’articolo 49 della legge n. 88 del 1989, che distingue le attività dello spettacolo nel settore industria e le attività artigiane ai sensi della legge n. 443 del 1985, e spiega che la corretta classificazione va risolta confrontando la disciplina previdenziale dei lavoratori dello spettacolo con quella degli artigiani.

Rapporto tra ENPALS e INPS

Si ribadisce che i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto, sono solo quelli indicati dall’articolo 3 del d.lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, come ratificato dalla legge n. 2388 del 1952. L’iscrizione all’ENPALS sostituisce l’assicurazione obbligatoria malattia e quella per invalidità, vecchiaia e superstiti. In parallelo, i lavoratori che possiedono i requisiti dell’imprenditore artigiano sono soggetti all’assicurazione IVS degli artigiani presso l’INPS. È esclusa la contemporanea soggezione alle due gestioni per la medesima prestazione lavorativa.

Normativa sull’impresa artigiana e ruolo dell’albo

La circolare richiama gli articoli 2, 3, 5 e 7 della legge n. 443 del 1985 sulla definizione di imprenditore artigiano, di impresa artigiana, sull’albo provinciale e sulle procedure di iscrizione, revisione e controllo. Viene ricordato che l’iscrizione all’albo è costitutiva e condizione per le agevolazioni, che la commissione provinciale deve decidere entro 60 giorni, che opera la revisione ogni 30 mesi e che è ammesso ricorso alla commissione regionale e poi al tribunale competente.

Iscrizione unica ai fini previdenziali e assistenziali

Si richiama anche la legge n. 63 del 1993, che prevede la verifica dei requisiti di qualifica artigiana entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, con provvedimento vincolante ai fini previdenziali e assistenziali. I lavoratori che possiedono i requisiti per la qualifica di imprenditore artigiano sono obbligatoriamente assicurati per invalidità, vecchiaia e superstiti presso la gestione speciale artigiani dell’INPS.

Regole sui contributi e sulle pensioni tra INPS ed ENPALS

La circolare richiama il d.P.R. n. 1420 del 1971 sui rapporti pensionistici tra INPS ed ENPALS. La domanda di pensione può essere presentata a uno dei due enti e dà diritto a una sola prestazione, previa totalizzazione dei contributi. La competenza spetta all’ente presso cui l’assicurato ha la contribuzione prevalente, salvo il caso in cui la competenza ricada comunque all’ENPALS se ivi risultano i requisiti per la prestazione. È inoltre possibile l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria di una sola delle due assicurazioni, mai di entrambe.

Criteri operativi per la classificazione

Le S.A.P. devono accertare l’attività effettivamente svolta dall’impresa artigiana, il genere di lavori eseguiti, il numero e le mansioni dei dipendenti, ricorrendo se necessario ad accertamenti ispettivi anche concordati con l’ENPALS. Occorre distinguere tra attività tipiche dello spettacolo e attività che possono essere svolte anche fuori da tale settore.

Esempi di attività e corretta collocazione

La circolare precisa che categorie come sarti, falegnami, elettricisti, tappezzieri, parrucchieri e simili sono disciplinate come lavoratori dello spettacolo solo se dipendenti da imprese dello spettacolo; se operano autonomamente vanno classificati secondo l’attività svolta, a prescindere dal committente. Al contrario, per attività esclusivamente proprie del settore spettacolo, come operatori di cabina di sale cinematografiche, artieri ippici, addetti agli impianti sportivi, operatori di ripresa cinematografica e televisiva, tecnici del montaggio, l’iscrizione all’albo artigiani è da considerare errata.

Classificazione provvisoria e adempimenti conseguenti

Nelle more degli accertamenti e delle decisioni degli organi competenti, ai datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane va attribuito in via provvisoria il C.S.C. attuale 4.16.01 e il codice ISTAT 91 74.84.6, con riserva di variazione dell’inquadramento. La classificazione nel settore artigianato comporta sempre l’obbligo del contributo IVS: non deve essere attribuito il codice autorizzazione 1A né il codice tipo contribuzione 51. Le S.A.P. devono attivare gli atti interruttivi della prescrizione per eventuali contributi omessi.

Comunicazioni all’ENPALS e ufficio pensioni

L’ufficio che richiede accertamenti ispettivi deve informare l’ENPALS sia dell’avvio della procedura sia del suo esito, per evitare liquidazioni pensionistiche indebite. Deve essere informato anche l’ufficio liquidazione pensioni della S.A.P. territorialmente competente, in relazione alla possibile domanda di pensione del lavoratore autonomo.

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