Circolare numero 214 del 9-10-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sul rapporto di lavoro degli stranieri, con particolare riguardo all’assunzione di lavoratori residenti all’estero, al lavoro stagionale e ai relativi obblighi previdenziali e assistenziali. Vengono chiarite le regole per l’autorizzazione al lavoro, le contribuzioni dovute, la soppressione del contributo per il fondo di rimpatrio dal 1° gennaio 2000, le modalità operative per le sedi INPS e per i datori di lavoro, nonché la regolarizzazione dei periodi pregressi.
Testo unico sull'immigrazione: disciplina del lavoro subordinato e contributi per lavoratori stranieri
Decreto legislativo n. 286/1998: immigrazione, lavoro e obblighi contributivi
La circolare inquadra gli effetti previdenziali del testo unico sull’immigrazione, con particolare attenzione ai rapporti di lavoro subordinato instaurati con stranieri e alla disciplina del lavoro stagionale. L’Istituto chiarisce gli adempimenti per le sedi, la codifica aziendale, gli obblighi contributivi e la regolarizzazione delle posizioni pregresse.
Ambito di applicazione e quadro normativo
Il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998, riordina la normativa previgente in materia di immigrazione e condizione dello straniero, abrogando alcune disposizioni delle leggi n. 943/1986 e n. 39/1990 e coordinandole con la legge n. 40/1998.
Le disposizioni si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, definiti nel testo come "stranieri". Per l’INPS risultano rilevanti gli artt. 21-27 del Titolo III, dedicati alla disciplina del lavoro e ai riflessi previdenziali dei rapporti instaurati con stranieri regolarmente soggiornanti in Italia o residenti all’estero.
Instaurazione del rapporto di lavoro subordinato
Per l’assunzione di uno straniero residente all’estero il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia deve presentare all’ufficio periferico del Ministero del lavoro competente una richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro.
Il rilascio dell’autorizzazione avviene:
- nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi fissati annualmente con uno o più DPCM ai sensi dell’art. 3, comma 4;
- previa verifica delle condizioni offerte al lavoratore;
- a condizione che tali condizioni non siano inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
L’autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro sei mesi dalla data di rilascio.
Lavoro stagionale
La disciplina del lavoro stagionale è regolata dall’art. 24 del testo unico. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, oppure le associazioni di categoria per conto dei propri associati, devono presentare domanda nominativa all’ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per territorio.
In assenza di conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere formulata nei confronti di persone iscritte nelle liste previste dall’art. 21, comma 5, secondo i criteri del regolamento di attuazione.
L’ufficio periferico rilascia l’autorizzazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, nel rispetto del diritto di precedenza maturato. L’autorizzazione ha validità:
- minima di 20 giorni;
- massima di 6 mesi;
- fino a 9 mesi nei settori che richiedono tale estensione.
La durata può riferirsi anche a lavori di breve periodo presso diversi datori di lavoro. Il lavoratore stagionale che abbia rispettato le condizioni del permesso e sia rientrato nel Paese di provenienza alla scadenza del permesso ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per lavoro stagionale e può convertire il permesso in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato se ne ricorrono i presupposti.
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
Per i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in ragione della limitata durata e specificità del rapporto, si applicano le seguenti forme di tutela obbligatoria:
- assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.
In sostituzione dei contributi per l’assegno per il nucleo familiare e per la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro deve versare all’INPS un contributo pari all’importo di tali contributi e calcolato secondo le relative aliquote. La circolare segnala, per il 1998, l’aliquota del 4,09%, composta da 2,48% per CUAF e 1,61% per DS.
Tale contributo è destinato al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie, previsto dall’art. 45 del testo unico, per interventi socio-assistenziali a favore dei lavoratori extracomunitari. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di versare il contributo dello 0,50% previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 943/1986 fino al 31 dicembre 1999.
Sulle contribuzioni relative alle prestazioni di cui alle lettere A), B) e C) si applicano inoltre le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell’attività lavorativa.
Lavoratori rimpatriati e mantenimento della posizione assicurativa
Il testo unico conferma il principio del mantenimento dei diritti previdenziali dei lavoratori extracomunitari. Per i contributi relativi all’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti si applicano le disposizioni dell’art. 22, comma 11.
Il lavoratore extracomunitario che abbia cessato l’attività in Italia e lasci il territorio nazionale può:
- chiedere il trasferimento dei contributi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza;
- in mancanza di accordi o convenzioni internazionali, chiedere la liquidazione dei contributi.
Resta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo reingresso in Italia.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi periferiche dell’Istituto devono attivare sinergie con gli uffici provinciali del lavoro per la soluzione delle questioni applicative che possano emergere.
Per i rapporti di lavoro subordinato a carattere stagionale, le SAP devono acquisire copia dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi.
Codifica delle aziende e modalità operative
Per il versamento dei contributi dovuti per lavoratori stranieri assunti con rapporti di lavoro stagionale, deve essere aperta una posizione contributiva separata, in base al settore di attività, identificata dal codice di autorizzazione "9H", con il significato di posizione separata per il versamento dei contributi previsti a favore dei lavoratori stranieri stagionali ex d.lgs. n. 286/1998.
Nelle denunce contributive DM10/2 i datori di lavoro devono:
- indicare i lavoratori stagionali stranieri nei quadri B-C secondo le modalità ordinarie;
- riportare nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l’importo della contribuzione dovuta, comprensiva del contributo di cui all’art. 25, comma 2;
- esporre in un rigo separato il contributo dello 0,50% con il codice "M130".
Regolarizzazione dei periodi pregressi
I datori di lavoro devono regolarizzare i periodi pregressi entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, avvalendosi della procedura di regolarizzazione contributiva.
Se dalla regolarizzazione emergono differenze a debito, sugli importi sono dovuti interessi legali nella misura del 5% a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei contributi relativi al mese di marzo 1998, ossia il periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 40/1998, fino alla data della regolarizzazione. Le regolarizzazioni effettuate oltre il termine assegnato sono soggette alla disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Punti principali
Ambito di applicazione del testo unico
Il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, indicati come "stranieri". Per l’INPS interessa soprattutto il Titolo III, artt. 21-27, che disciplina il lavoro subordinato, sia a tempo determinato sia indeterminato, e i riflessi previdenziali dei rapporti instaurati con stranieri regolarmente soggiornanti in Italia o residenti all’estero.
Assunzione di lavoratori subordinati stranieri residenti all’estero
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all’estero deve presentare domanda nominativa di autorizzazione al lavoro all’ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per territorio. L’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi fissati annualmente dai DPCM, previa verifica delle condizioni offerte, che non possono essere inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali applicabili. L’autorizzazione deve essere utilizzata entro sei mesi dal rilascio.
Disciplina del lavoro stagionale
Per il lavoro stagionale l’art. 24 prevede una richiesta nominativa all’ufficio periferico del Ministero del lavoro; in mancanza di conoscenza diretta dello straniero, la domanda può riguardare persone iscritte nelle liste di cui all’art. 21, comma 5. Il rilascio dell’autorizzazione avviene entro 15 giorni nel rispetto del diritto di precedenza maturato. La validità dell’autorizzazione è da 20 giorni a 6 mesi, elevabili a 9 mesi nei settori che richiedono l’estensione, anche per gruppi di lavori di breve durata presso diversi datori di lavoro.
Obblighi previdenziali per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Per i lavoratori stranieri assunti a tempo indeterminato non sono previste peculiarità rispetto alla disciplina ordinaria: essi sono soggetti a tutte le forme di assistenza e previdenza previste dalla normativa vigente.
Contributo per il fondo di rimpatrio e sua soppressione
L’art. 45, comma 3, del testo unico sopprime, con decorrenza 1° gennaio 2000, il contributo previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 943/1986, relativo al fondo di rimpatrio.
Regime contributivo del lavoro stagionale
I lavoratori stranieri con permesso per lavoro stagionale sono soggetti a IVS ed ENAOLI, indennità economica di malattia, indennità economica di maternità e assicurazione INAIL. In sostituzione dei contributi per assegno per il nucleo familiare e disoccupazione, il datore di lavoro deve versare all’INPS un contributo pari alla somma dei medesimi contributi, con le aliquote previste per la generalità dei datori di lavoro; per il 1998 tale aliquota è indicata nel 4,09% (2,48% CUAF e 1,61% DS). Il contributo è destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie. Resta a carico del lavoratore il contributo dello 0,50% previsto dalla legge n. 943/1986 fino al 31 dicembre 1999. Sulle contribuzioni di cui alle lettere A), B) e C) si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di attività.
Tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori rimpatriati
Per i contributi relativi all’assicurazione IVS il testo unico richiama l’art. 22, comma 11: il lavoratore extracomunitario che cessa l’attività in Italia e lascia il territorio nazionale può chiedere il trasferimento dei contributi all’istituto assicuratore del Paese di provenienza oppure, se non vi sono accordi o convenzioni internazionali, la loro liquidazione. Rimane possibile la ricostruzione della posizione contributiva in caso di reingresso.
Adempimenti delle sedi INPS
Le SAP devono attivare il necessario coordinamento con gli uffici provinciali del lavoro per le questioni applicative. Per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi ai rapporti stagionali devono acquisire copia dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro.
Codifica aziendale e denuncia contributiva per il lavoro stagionale
Per i datori di lavoro che assumono stranieri con rapporti di lavoro stagionali deve essere aperta, in base al settore di attività, una posizione contributiva separata con codice di autorizzazione "9H". Nelle denunce DM10/2 i lavoratori stagionali stranieri vanno indicati nei quadri B-C con le ordinarie modalità; nella casella "somme a debito del datore di lavoro" va esposta la contribuzione dovuta comprensiva del contributo previsto dall’art. 25, comma 2; il contributo dello 0,50% va indicato su rigo separato con il codice "M130".
Regolarizzazione dei periodi pregressi
La regolarizzazione dei periodi pregressi deve avvenire entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive. Se emergono differenze a debito, su di esse sono dovuti gli interessi legali al 5% dal giorno successivo alla scadenza dei contributi relativi al mese di marzo 1998 fino alla data di regolarizzazione. Le regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadono nella disciplina sanzionatoria per i ritardati versamenti.
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