Circolare numero 212 del 9-10-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’estensione della disciplina previdenziale e assistenziale agricola a determinati operai dipendenti da imprese non agricole che svolgono attività di raccolta, cernita, pulitura e imballaggio di prodotti ortofrutticoli, nonché lavori di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e del verde. Indica inoltre che la nuova normativa non modifica i criteri di classificazione previdenziale per le imprese interessate, ma richiede specifici adempimenti aziendali, tra cui denuncia aziendale, rilascio del registro d’impresa e dichiarazioni trimestrali DMAG. Sono poi richiamate le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi e i chiarimenti sulla legge n. 608/1996 per alcuni lavoratori addetti a forestazione e lavori idraulico-forestali o idraulico-agrari.
Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173: lavoratori agricoli dipendenti
Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173: lavoratori agricoli dipendenti
La circolare esamina gli effetti del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 sul trattamento previdenziale e assistenziale di talune categorie di lavoratori addetti ad attività riconducibili al settore agricolo. Vengono chiariti l’ambito di applicazione della nuova disciplina, gli obblighi a carico delle aziende e le modalità di regolarizzazione di eventuali periodi pregressi.
Contenuto della norma e ampliamento della platea assicurata
L’art. 4 del d.lgs. n. 173/1998, pubblicato nella G.U. n. 129 del 5 giugno 1998, integra l’art. 6 della legge n. 92/1979 e estende, ai fini previdenziali ed assistenziali, le norme del settore agricolo agli operai assunti a tempo determinato o indeterminato da imprese non agricole, singole o associate, quando siano addetti a specifiche attività.
In particolare, la disciplina si applica:
- alle imprese non agricole che effettuano raccolta di prodotti agricoli;
- alle attività di cernita, pulitura e imballaggio di prodotti ortofrutticoli, purché connesse alla raccolta;
- alle imprese che eseguono lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, imboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde.
Per le attività di raccolta e di lavorazione ortofrutticola, la circolare precisa che restano assicurati come lavoratori agricoli gli operai impiegati in tali lavorazioni. Nei casi in cui l’impresa tratti sia prodotti raccolti direttamente sia prodotti acquistati sul mercato, l’inquadramento agricolo del personale addetto permane solo se la produzione raccolta supera quella acquistata.
La circolare sottolinea inoltre che non è più necessario, ai fini dell’inquadramento nel settore previdenziale agricolo, verificare il rapporto di connessione, complementarità o accessorietà delle attività rispetto alle lavorazioni propriamente agricole: è quindi possibile assumere operai agricoli anche per lavorazioni svolte in autonomia rispetto al processo produttivo agricolo.
Classificazione previdenziale
L’introduzione della nuova disciplina non modifica l’art. 49 della legge n. 88/1989 né la prassi amministrativa in materia di classificazione previdenziale. Le imprese che svolgono le attività richiamate dal decreto devono pertanto continuare a essere classificate secondo le indicazioni del manuale allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 e successive integrazioni, con riferimento al personale che non abbia la qualifica di operaio agricolo.
Adempimenti delle aziende e modalità operative
Per adempiere agli obblighi previdenziali relativi agli operai agricoli, le aziende devono presentare alla sede INPS territorialmente competente la denuncia aziendale prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 375/1993.
La circolare evidenzia che le imprese interessate sono, in sostanza, "imprese senza terra" e che nel modello D.A. devono essere compilati i campi da A a C relativi ai dati identificativi dell’azienda, mentre il campo D deve essere oscurato. A seguito della presentazione della denuncia, l’Istituto rilascia il registro d’impresa, utilizzabile dal datore di lavoro per le comunicazioni di assunzione di manodopera all’INPS e alla sezione circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, secondo quanto previsto dall’art. 9-quater della legge n. 608/1996.
La denuncia aziendale deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 375/1993, ma in ogni caso deve precedere l’assunzione di manodopera, poiché è necessaria per assolvere gli obblighi di collocamento in agricoltura.
Per la dichiarazione dei dati occupazionali e retributivi degli operai, i datori di lavoro devono presentare trimestralmente il modello DMAG, attenendosi alle modalità di compilazione richiamate dalla circolare n. 64 del 17 marzo 1998 e successive integrazioni. Per l’identificazione della tipologia aziendale nel campo "tipo ditta" deve essere scelto il codice della categoria aziendale corrispondente alle attività svolte e al contratto collettivo applicato.
La circolare precisa che la denuncia aziendale non deve essere presentata dai datori di lavoro già titolari di un’azienda agricola: questi possono assumere gli operai da adibire alle attività oggetto del decreto utilizzando il registro d’impresa già in loro possesso e presentando la dichiarazione trimestrale insieme agli altri lavoratori.
La nuova disposizione decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, indicata nella circolare nel mese di giugno 1998.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le aziende rientranti nell’ambito del provvedimento devono adeguarsi alla nuova disciplina a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della circolare.
Per i rapporti di lavoro instaurati nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e la data della circolare, nonché per quelli già in essere, i dati occupazionali e retributivi dei lavoratori interessati alla regolarizzazione devono essere dichiarati mediante un modello DMAG per ciascun trimestre del periodo pregresso.
I datori di lavoro già inquadrati nel settore agricolo e che abbiano presentato dichiarazioni di manodopera nei trimestri precedenti devono compilare i modelli DMAG seguendo le istruzioni previste dalla circolare n. 64 del 17 marzo 1998 per i casi di "dichiarazione di variazione".
Per la regolarizzazione contabile di periodi già coperti da contribuzione da lavoro dipendente non agricolo, i datori di lavoro interessati, al momento della ricezione della modulistica per il versamento contributivo, devono contattare le SAP che provvederanno alle relative sistemazioni. La circolare rinvia a successive istruzioni operative per questi casi.
Richiamo alla legge n. 608/1996 e chiarimenti ulteriori
La circolare richiama infine le disposizioni della legge 28 novembre 1996, n. 608, già illustrate con la circolare n. 136 del 1 luglio 1996. Viene ribadito che, per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all’art. 59 della legge n. 264/1949, non si applica l’art. 4, comma 2, della legge n. 274/1991 e continua ad applicarsi l’art. 2 della legge n. 418/1975.
La medesima esclusione si applica agli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni. Per tali lavoratori resta fermo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, lettera a), della legge n. 92/1979; la circolare precisa che, per le assunzioni di questi ultimi lavoratori, continuano ad applicarsi le norme sul lavoro ordinario, pur essendo esteso l’ambito della norma anche ai dipendenti con qualifiche diverse da quelle operaie, purché addetti ai lavori indicati.
Punti principali
Contenuto della norma e ambito di applicazione
Il decreto legislativo n. 173/1998 integra l’art. 6 della legge n. 92/1979 e, ai fini previdenziali e assistenziali, estende le norme del settore agricolo agli operai a tempo determinato o indeterminato dipendenti da imprese non agricole che svolgono attività di raccolta di prodotti agricoli, cernita, pulitura e imballaggio di prodotti ortofrutticoli connesse alla raccolta, nonché lavori di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, imboschimento e manutenzione del verde.
Criterio di inquadramento per raccolta e lavorazioni ortofrutticole
Sono assicurati come lavoratori agricoli gli operai assunti da imprese che effettuano raccolta di prodotti agricoli e le connesse attività di cernita, pulitura e imballaggio. Se l’impresa lavora sia prodotti raccolti sia prodotti acquistati sul mercato, l’inquadramento agricolo per il personale addetto permane quando la produzione raccolta è superiore a quella acquistata.
Classificazione previdenziale
L’art. 4 del d.lgs. n. 173/1998 non comporta variazioni all’art. 49 della legge n. 88/1989 né alla disciplina amministrativa vigente sulla classificazione previdenziale. Le imprese interessate devono continuare a essere classificate secondo il manuale allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 e successive integrazioni, per il personale con qualifiche diverse da quelle di operaio agricolo.
Adempimenti aziendali
Le aziende devono presentare alla sede INPS competente la denuncia aziendale ex art. 5 del d.lgs. n. 375/1993. Nel modello D.A. vanno compilati i campi da A a C relativi ai dati identificativi dell’azienda, mentre il rettangolo del campo D deve essere oscurato. A seguito della denuncia, l’Istituto rilascia il registro d’impresa, necessario per le comunicazioni di assunzione all’INPS e alla sezione circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in agricoltura ai sensi dell’art. 9-quater della legge n. 608/1996.
Termini per denuncia e dichiarazione DMAG
La denuncia aziendale va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ma deve comunque precedere l’assunzione di manodopera. Per i dati occupazionali e retributivi gli datori di lavoro devono presentare trimestralmente la dichiarazione della manodopera agricola (mod. DMAG), seguendo le modalità della circolare n. 64 del 17 marzo 1998 e successive integrazioni. Nel campo "tipo ditta" va indicato il codice corrispondente alla categoria aziendale individuata in base alle attività svolte e al contratto collettivo applicato.
Casi in cui la denuncia aziendale non è richiesta
I datori di lavoro già titolari di un’azienda agricola non devono presentare una nuova denuncia aziendale: possono assumere gli operai destinati alle attività oggetto del decreto utilizzando il registro d’impresa già in possesso e presentando la dichiarazione trimestrale insieme agli altri lavoratori.
Decorrenza della disciplina
La disposizione si applica dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, individuato nella circolare nel mese di giugno 1998.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le aziende rientranti nel nuovo ambito applicativo devono adeguarsi a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della circolare. Per i rapporti instaurati tra l’entrata in vigore del decreto e la data della circolare, nonché per quelli già in essere, i dati occupazionali e retributivi devono essere dichiarati con un modello DMAG per ciascun trimestre del periodo pregresso. I datori già inquadrati nel settore agricolo che avevano presentato dichiarazioni nei trimestri precedenti devono compilare i modelli DMAG come dichiarazioni di variazione. Per periodi già coperti da contribuzione da lavoro dipendente non agricolo, gli interessati devono contattare le SAP per la sistemazione contabile; su tali casi la circolare rinvia a successive istruzioni operative.
Richiamo alla legge n. 608/1996
La circolare richiama la legge n. 608/1996 e la precedente circolare n. 136/1996, precisando che l’art. 1, comma 14, esclude l’applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge n. 274/1991 per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, per i quali continua ad applicarsi l’art. 2 della legge n. 418/1975. La medesima esclusione opera per gli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni; per tali assunzioni restano applicabili le norme sul lavoro ordinario, pur restando fermo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, lettera a), della legge n. 92/1979 anche per gli addetti con qualifiche diverse dagli operai.
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