Circolare numero 215 del 9-10-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti riguarda non solo il socio unico di S.r.l., ma anche tutti i soci che մասնակցano abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale. Viene confermato l’orientamento già espresso dall’Istituto e richiamato il parere del Consiglio di Stato, con richiamo alla finalità antielusiva della norma. Sono inoltre ribadite le regole sulla base imponibile contributiva e prevista, per i versamenti tardivi relativi a scadenze precedenti alla circolare, l’applicazione degli interessi legali se il pagamento avviene entro il 20 gennaio 1999.
Gestione commercianti: obbligo di iscrizione dei soci di S.r.l. con pluralità di soci
Gestione commercianti e obbligo di iscrizione dei soci di S.r.l. con pluralità di soci
La circolare interviene per sciogliere le riserve interpretative sorte dopo la precedente circolare n. 121 del 5 giugno 1998, confermando l’obbligo contributivo nella Gestione commercianti anche per i soci di società a responsabilità limitata con pluralità di soci, quando partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Il documento ribadisce l’impostazione già seguita dall’Istituto sin dall’entrata in vigore della disciplina e richiama il parere del Consiglio di Stato, trasmesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Soggetti obbligati all’iscrizione
La circolare precisa che l’assicurazione obbligatoria non riguarda soltanto il socio unico quotista, ma anche tutti i soci di S.r.l. commerciali che svolgano attività lavorativa nell’impresa in modo abituale e prevalente. L’elemento decisivo non è la forma giuridica della partecipazione, bensì la sostanziale prestazione lavorativa del socio nell’azienda societaria.
- sono tenuti all’iscrizione i soci che partecipano al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza;
- non rileva, ai fini dell’obbligo, il mero schermo della struttura societaria;
- la verifica deve essere condotta in termini sostanziali, rapportando l’impresa direttamente al socio lavoratore.
Fondamento interpretativo e finalità antielusiva
L’interpretazione viene giustificata in base alla finalità della norma, che mira a evitare che la prestazione lavorativa del socio, resa all’interno dell’impresa societaria, resti sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria. Secondo il Consiglio di Stato, anche nelle S.r.l. con più soci sussiste un effettivo svolgimento di attività lavorativa non diverso da quello ordinario; per questo, in applicazione del principio di tutela previdenziale, deve sorgere il relativo rapporto contributivo obbligatorio.
La locuzione "titolari o gestori in proprio" contenuta nella disciplina della Gestione commercianti deve quindi essere letta in senso sostanziale e non meramente formale. Una diversa lettura, infatti, priverebbe la disposizione di reale contenuto precettivo.
Base imponibile contributiva
Per quanto riguarda la base imponibile, la circolare rinvia ai criteri già indicati nella circolare n. 121 del giugno 1998. Resta fermo il minimale contributivo, ma l’imponibile è individuato nella parte del reddito di impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali che viene attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
- l’imponibile si determina sulla quota di reddito attribuita al socio;
- non assumono rilievo gli eventuali accantonamenti a riserva;
- non assume rilievo la distribuzione effettiva degli utili.
La circolare richiama inoltre l’art. 95 del TUIR, in base al quale il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa. Tale reddito si determina secondo gli articoli da 52 a 77 del medesimo testo unico, prendendo a base l’utile o la perdita risultante dal conto economico redatto secondo il codice civile o leggi speciali e apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale.
Trattamento dei versamenti tardivi
In relazione alle riserve contenute nella circolare n. 121/1998, viene stabilito un regime di favore per i versamenti tardivi dei contributi dovuti alla Gestione da parte dei soci di S.r.l., purché le scadenze siano anteriori alla data di emanazione della presente circolare. In tali casi si applicano gli interessi legali, a condizione che il pagamento avvenga entro il 20 gennaio 1999.
Comunicazione agli interessati
La circolare dispone infine che il contenuto sia diffuso agli interessati, alle organizzazioni di categoria e ai consulenti del lavoro mediante i consueti canali informativi.
Punti principali
Estensione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti
La circolare conferma che devono iscriversi alla Gestione commercianti non solo i soci unici di S.r.l., ma anche tutti i soci di S.r.l. commerciali che partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. L’interpretazione è fondata sul parere del Consiglio di Stato e recepisce l’orientamento già adottato dall’Istituto.
Finalità della norma e interpretazione sostanziale
Viene ribadito che la disciplina mira a impedire che, attraverso la forma societaria, il lavoro prestato dal socio nell’impresa sia sottratto alla contribuzione previdenziale obbligatoria. L’espressione "titolari o gestori in proprio" deve quindi essere intesa in senso sostanziale, rapportando l’impresa direttamente al socio lavoratore e non alla sola struttura formale della società di capitali.
Base imponibile contributiva dei soci di S.r.l.
Per la contribuzione dovuta dai soci di S.r.l., fermo restando il minimale contributivo, la base imponibile è costituita dalla quota di reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali attribuita al socio in ragione della partecipazione agli utili, indipendentemente da eventuali accantonamenti a riserva o dalla distribuzione effettiva degli utili.
Richiamo alla disciplina fiscale del reddito d’impresa
La circolare richiama l’art. 95 del TUIR, secondo cui il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali è considerato reddito d’impresa. Tale reddito va determinato secondo i criteri degli articoli da 52 a 77 del TUIR, assumendo come base l’utile o la perdita risultante dal conto economico redatto secondo il codice civile o leggi speciali, con le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa.
Regime dei tardivi versamenti
Per i contributi dovuti dai soci di S.r.l. con scadenza anteriore alla data della circolare, in caso di tardivo versamento si applicano gli interessi legali, a condizione che il pagamento avvenga entro il 20 gennaio 1999.
Diffusione della circolare
L’Istituto dispone che il contenuto della circolare sia portato a conoscenza degli interessati, delle organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro attraverso i consueti canali.
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