Cassazione Penale, Sentenza n. 25524/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto che, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata l'11 settembre 2017 in un procedimento penale per evasione, aveva dichiarato di essere senza fissa dimora e di non aver presentato dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016. La Corte d'appello ha invece ritenuto che nell'anno 2016 egli convivesse con la madre in un immobile a San Michele di Bari e che dovessero quindi essere considerati anche i redditi di quest'ultima. Condannato in appello in riforma dell'assoluzione di primo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che la situazione da lui rappresentata al momento dell'istanza era vera perché la convivenza era cessata solo dopo un'allontanamento dalla casa familiare disposto nel febbraio 2017, e contestando l'esclusione dell'applicazione dell'art. 76, comma 4, d.P.R. n. 115/2002; 2) vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva, deducendo che la Corte si era limitata a richiamare i precedenti penali senza spiegare in concreto la maggiore pericolosità, con richiamo anche all'asserita necessità di applicare una diversa disciplina sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante è quello risultante dall'ultima dichiarazione fiscale per la quale, al momento dell'istanza, sia scaduto il termine di presentazione; nel caso concreto correttamente la Corte d'appello aveva fatto riferimento ai redditi dell'anno 2016, verificando la convivenza con la madre e quindi la necessità di computarne il reddito. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dell'art. 76, comma 4, perché la sua operatività è limitata ai processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri conviventi, mentre qui il procedimento riguardava un reato di evasione. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità o comunque manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato la recidiva sulla base dei numerosi precedenti e della pervicace inclinazione a delinquere; il richiamo del ricorrente a una diversa fattispecie normativa è stato ritenuto inconferente. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È la norma incriminatrice contestata per la falsità nella dichiarazione resa nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai fini dell'ammissione al patrocinio si considera il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione; il reddito personale rileva solo nei processi in cui vi sia conflitto di interessi con i conviventi. La Corte afferma che la regola generale impone di computare anche i redditi dei conviventi e che l'eccezione del comma 4 non si applica nel caso deciso.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la nozione di famigliare convivente e per il contenuto dell'istanza, che deve indicare le generalità dei componenti la famiglia anagrafica.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È evocato dal ricorrente in modo inconferente rispetto al procedimento in esame, senza rilievo decisivo nella decisione.
Massime di principio
- Ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante è quello risultante dall'ultima dichiarazione fiscale per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia già scaduto il termine di presentazione, salvo che l'istante abbia successivamente presentato una nuova dichiarazione, alla quale occorre allora fare riferimento.
- La valutazione della convivenza ai fini del patrocinio deve basarsi sulla situazione di fatto esistente nell'anno di imposta rilevante, potendo il giudice valorizzare sia le risultanze anagrafiche sia elementi fattuali che dimostrino la coabitazione stabile.
- La convivenza comporta, di regola, il computo del reddito dei familiari conviventi nel reddito complessivo rilevante per l'ammissione al beneficio; l'eccezione che consente di considerare il solo reddito personale opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge, in presenza di un effettivo conflitto di interessi tra il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare.
- Nel giudizio sulla recidiva il giudice deve motivare in concreto circa il fatto che la reiterazione del reato sia indice di maggiore pericolosità o capacità delinquenziale; se tale motivazione è adeguata, la censura difensiva che si limiti a richiamare in modo generico altre norme o principi astratti è inammissibile o manifestamente infondata.
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