Cassazione Civile, Ordinanza n. 41308/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La lite nasce da un giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale promosso dalla Procura contabile nei confronti di più soggetti legati alla gestione di una ULSS e di una struttura sanitaria convenzionata. Secondo la ricostruzione del giudice contabile, in una sperimentazione gestionale nel settore sanitario era stata stipulata una convenzione che prevedeva per alcune prestazioni di laboratorio una remunerazione ridotta al 35% del nomenclatore tariffario, con conseguente minore introito per l'ente pubblico e pregiudizio erariale. La Corte dei conti d'appello ha ritenuto che tale abbattimento tariffario, non giustificato da una base normativa derogatoria, violasse i criteri di economicità ed efficacia e integrasse responsabilità per danno erariale. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti: sostengono che il giudice contabile avrebbe sconfinato nel merito di una scelta discrezionale dell'amministrazione sanitaria, sindacando un'opzione organizzativa rientrante nella sperimentazione gestionale prevista dalla normativa sanitaria nazionale e regionale, e che pertanto la decisione avrebbe violato i limiti esterni della giurisdizione, oltre agli artt. 111, co. 8, Cost., 362 c.p.c. e 207 cod. giust. cont.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. Ha affermato che il motivo prospettava, in realtà, un errore di giudizio sul modo di esercizio della giurisdizione contabile e non un vero difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Il controllo della Corte dei conti sulle scelte amministrative, quando volto a verificare legalità, economicità, efficacia, ragionevolezza e coerenza con il fine pubblico, rientra nei limiti interni della giurisdizione e non integra sconfinamento nei limiti esterni. In particolare, la sentenza contabile non aveva censurato la scelta discrezionale di avviare una sperimentazione gestionale, ma aveva ravvisato la responsabilità nella stipulazione di una convenzione economicamente ingiustificata e in contrasto con il sistema tariffario applicabile. È stata inoltre disposta la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, senza statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 362 c.p.c.
La censura deve riguardare i soli limiti esterni della giurisdizione, non gli errores in iudicando o in procedendo.
art. 207 cod. giust. cont.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione dei limiti della giurisdizione contabile.
art. 9-bis d.lgs. n. 502 del 1992
Norma richiamata come base della sperimentazione gestionale in ambito sanitario; non esclude il controllo contabile sui profili di legalità ed economicità.
art. 25 l. reg. Veneto n. 5 del 1996
Norma regionale richiamata come disciplina della sperimentazione gestionale, ma ritenuta non idonea a giustificare il contestato abbattimento tariffario.
art. 12 l. n. 241 del 1990
Le sovvenzioni e gli altri vantaggi economici devono essere preceduti dalla predeterminazione dei criteri e delle modalità; la Corte contabile ha ravvisato la violazione di tale regola.
art. 1 l. n. 241 del 1990
I principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa consentono un controllo giurisdizionale di ragionevolezza sulle scelte pubbliche.
art. 97, comma 2, Cost.
Richiamato come fondamento del principio di buon andamento e della verifica di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito accelerato previsto da tale norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una decisione della Corte dei conti, il difetto di giurisdizione è configurabile solo quando il giudice speciale sconfinI nei limiti esterni della propria giurisdizione; non sono invece denunciabili come errori di giurisdizione le questioni sul corretto esercizio del potere giudicante o sull'applicazione di norme sostanziali e processuali.
- Nei giudizi di responsabilità amministrativa la Corte dei conti può valutare la conformità delle scelte dei pubblici amministratori ai principi di legalità, economicità, efficacia e buon andamento, anche verificando il rapporto tra obiettivi perseguiti e costi sostenuti: tale scrutinio resta interno alla giurisdizione contabile.
- La scelta amministrativa di adottare uno strumento organizzativo o sperimentale non sottrae la vicenda al sindacato contabile quando la responsabilità venga ancorata non alla mera opportunità della scelta, ma alla stipulazione o gestione di condizioni economicamente irragionevoli o prive di base normativa.
- In materia di spesa pubblica e convenzioni con soggetti terzi, la contestazione di un danno erariale può fondarsi sulla violazione del sistema tariffario legale o regolamentare e sulla mancata prova della congruità economica delle condizioni praticate.
- Il controllo giurisdizionale sull'azione amministrativa può estendersi alla ragionevolezza della decisione e alla verifica della completezza istruttoria, della non arbitrarietà e della proporzionalità, senza trasformarsi in sostituzione del giudice all'amministrazione nelle scelte di merito.
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