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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19745/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua derivante da condanna per bancarotta fraudolenta. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto il progetto di affidamento non idoneo perché il reato non è lieve, il ricorrente ha precedenti, non avrebbe mostrato reale assunzione di responsabilità, non ha concretizzato attività di volontariato né proposte concrete di risarcimento, svolge attività in un locale notturno ritenuta non controllabile e il progetto di vita è "fumoso". Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: contesta errori fattuali (l'associazione era nominata, il rapporto di lavoro era documentato con contratto, la cessazione di altra attività non provata, il lavoro notturno indicato già alla data dell'istanza), censura che il Tribunale non ha svolto gli accertamenti istruttori necessari e sostiene che non esiste una norma che vieti di per sé il lavoro notturno durante l'affidamento in prova.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso (in parte) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. Ha ritenuto fondati, unitariamente, due argomenti principali: (i) la mancata verifica e la generica qualificazione dell'A.P.S. ("associazione non meglio precisata") dove il ricorrente svolge attività, quando invece il nome era noto e pertanto il Tribunale avrebbe dovuto compiere accertamenti istruttori per chiarire natura, statuto, soci, controllo della gestione e destinazione dei proventi; (ii) l'erronea valutazione della questione del lavoro notturno: l'art. 47 ord. pen. non vieta di per sé lo svolgimento di lavoro notturno in affidamento e la valutazione negativa poteva essere legittima ma richiedeva approfondimenti sulla reale natura del rapporto (contratto autoprodotto) e sul concreto rischio di elusione del divieto di svolgere attività imprenditoriale a causa della condanna. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Si dispone il rinvio per un nuovo giudizio corredato degli accertamenti istruttori indicati.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale citata a fondamento del motivo di ricorso (prescrive le modalità del ricorso per cassazione contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione o di sorveglianza)

  • art. 47 ord. pen.

    "assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati"; "contribuisca alla rieducazione del reo"

    La Corte rileva che l'art. 47 non vieta espressamente lo svolgimento di lavoro notturno durante l'affidamento in prova; il criterio decisivo è che il progetto garantisca la prevenzione del rischio di recidiva e contribuisca alla rieducazione. Pertanto la valutazione sul lavoro notturno è possibile ma richiede motivazione e accertamenti concreti sulla sua compatibilità con gli obiettivi dell'affidamento.

  • art. 681 cod. pen. (richiamato nella motivazione)

    Il provvedimento dell'istruttoria non può basarsi su supposizioni riguardo a procedimenti pendenti; occorrono atti istruttori per fondare valutazioni su eventuali procedimenti in corso

Massime di principio

  • Il Tribunale di sorveglianza deve motivare e, se necessario, disporre accertamenti istruttori sulle entità giuridiche (es. associazioni) citate nel progetto di affidamento quando esistono elementi che possano far sorgere dubbi su natura, controllo e destinazione dei proventi.
  • Non esiste un divieto assoluto al lavoro notturno durante l'affidamento in prova; la valutazione è ammissibile solo con motivazione che spieghi perché il tipo di lavoro impedisce i controlli o aumenta il rischio di recidiva rispetto agli obiettivi dell'art. 47 ord. pen.
  • Contratti prodotti dal ricorrente che appaiono "autoconclusi" o strumentali devono essere scrutinati: la data, le parti firmatarie e le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro rilevano per valutare la genuinità del progetto.
  • La mancanza di concreto impegno in volontariato o di atti di risarcimento può essere valutata, ma la valutazione non deve ignorare la situazione lavorativa effettiva e la capacità economica dell'interessato; il risarcimento può essere un elemento posteriore valutabile anche in corso di affidamento.
  • Valutazioni che si fondano su elementi ancorati al periodo della commissione del reato e già valutati (es. fatti pacifici o archiviati) non possono essere rilette come indici attuali di mancata evoluzione della personalità senza comprovati elementi successivi.
  • Errori fattuali o omissioni istruttorie gravi nella motivazione dell'ordinanza sull'affidamento in prova possono condurre all'annullamento e al rinvio per nuovo esame con ordini di acquisizione di documenti e accertamenti.

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