Regolamento (UE) 2024/3110
Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il quadro del 2011 e introduce un sistema più ampio e più rigoroso per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, fondato su specifiche tecniche armonizzate, dichiarazione di prestazione e di conformità, requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza. Rafforza gli obblighi di fabbricanti, importatori, distributori, mandatari, fornitori di servizi di logistica e mercati online, e introduce strumenti digitali come il passaporto digitale del prodotto. Prevede inoltre una nuova architettura per la normazione, la vigilanza del mercato, la cooperazione tra autorità e la gestione delle emergenze nel mercato interno. La disciplina è applicabile in via generale dall’8 gennaio 2026, con diverse anticipazioni al 7 gennaio 2025 per le disposizioni preparatorie e alcune disposizioni transitorie e digitali.
Norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, con disciplina di prestazione, requisiti di prodotto, passaporto digitale e vigilanza del mercato, e abrogazione del regolamento (UE) n. 305/2011.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti da costruzione, inclusi i prodotti usati, alle parti essenziali dei prodotti e, su richiesta del fabbricante, a parti o materiali destinati a essere utilizzati in prodotti disciplinati dal regolamento. Copre l’immissione e la messa a disposizione sul mercato nell’Unione, anche quando avvengono nell’ambito della fornitura di un servizio, e si estende agli operatori economici della catena di fornitura, ai fornitori di servizi di logistica, ai mercati online e ad altri soggetti che contribuiscono alla disponibilità dei prodotti. Sono escluse le norme su ascensori, scale mobili e relativi componenti soggetti alla direttiva 2014/33/UE, nonché i requisiti e la valutazione delle prestazioni soggetti alla direttiva (UE) 2020/2184 e ai relativi atti delegati; gli Stati membri possono inoltre esentare i prodotti immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione e, in tale caso, i prodotti esentati non recano la marcatura CE e non si considerano immessi sul mercato dell’Unione ai fini del regolamento.
Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione
Il regolamento riforma integralmente il quadro europeo per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, sostituendo il regolamento (UE) n. 305/2011 e ampliandone l’impostazione verso sostenibilità, digitalizzazione e vigilanza del mercato. La disciplina si fonda sulla creazione di una zona armonizzata per i prodotti coperti da specifiche tecniche armonizzate, sulla responsabilizzazione della filiera e sull’introduzione di strumenti digitali, in particolare il passaporto digitale del prodotto.
Finalità e impostazione generale
Il regolamento mira a garantire la libera circolazione nell’Unione di prodotti da costruzione sicuri e sostenibili, contribuendo al tempo stesso alla transizione verde e digitale. Rispetto al regime previgente, introduce un quadro più articolato per la definizione delle prestazioni dei prodotti, per i requisiti di sicurezza, funzionalità e ambiente e per l’allineamento con altre normative dell’Unione. La logica di fondo è quella di ridurre sovrapposizioni, contraddizioni e oneri amministrativi, migliorando certezza del diritto e coerenza applicativa.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, alle parti essenziali e, su richiesta del fabbricante, a parti o materiali destinati a essere usati in prodotti disciplinati. La nozione di prodotto da costruzione comprende anche prodotti fabbricati tramite stampa 3D e kit immessi sul mercato per essere incorporati in opere di costruzione. Sono escluse, tra l’altro, le materie già armonizzate dalla direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e i requisiti disciplinati dalla direttiva (UE) 2020/2184 sull’acqua destinata al consumo umano.
Il regolamento chiarisce anche numerose definizioni operative: prodotto, immissione e messa a disposizione sul mercato, prestazione, caratteristiche essenziali, requisito di prodotto, prodotto usato, prodotto rifabbricato, prodotto-tipo, famiglia e categoria di prodotti, marcatura CE, autorità notificante, organismo notificato, TAB, mercato online, fornitore di servizi di logistica, passaporto digitale del prodotto, supporto dati e altre nozioni essenziali per la lettura sistematica dell’atto.
Normazione tecnica, piano di lavoro e caratteristiche essenziali
La Commissione è assistita da un gruppo di esperti sull’acquis del CPR, composto da esperti degli Stati membri, organismi europei di normazione e portatori di interessi finanziati dall’Unione. Tale gruppo supporta il piano di lavoro per le specifiche tecniche armonizzate, che deve coprire almeno il triennio successivo; il primo piano di lavoro va pubblicato entro l’8 gennaio 2026 e poi aggiornato almeno ogni tre anni.
Le caratteristiche essenziali dei prodotti e i relativi metodi di valutazione devono essere definiti, in via prioritaria, tramite norme armonizzate di prestazione rese obbligatorie dalla Commissione. Se la normazione non funziona, non viene accettata o non arriva nei termini, la Commissione può adottare specifiche tecniche armonizzate con atti di esecuzione. È inoltre possibile integrare il sistema con requisiti di prodotto, livelli di soglia e classi di prestazione, anche mediante atti delegati, e con specifiche comuni o norme volontarie che conferiscono presunzione di conformità.
Requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza
Il regolamento introduce un’impostazione molto ampia sui requisiti di prodotto. L’allegato III consente di specificare requisiti funzionali, di sicurezza e ambientali che coprono, tra l’altro, durabilità, affidabilità, facilità di manutenzione, riparabilità, modularità, riutilizzabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione dei rifiuti, efficienza energetica, approvvigionamento sostenibile e riduzione del rapporto imballaggio/prodotto.
Sul piano ambientale, l’allegato II elenca le caratteristiche predeterminate che devono essere trattate nelle specifiche tecniche armonizzate e nei documenti per la valutazione europea: cambiamenti climatici, consumo di acqua, acidificazione, eutrofizzazione, ozono fotochimico, particolato, tossicità, uso del suolo e altre categorie di impatto lungo il ciclo di vita.
Dichiarazione di prestazione e di conformità, marcatura CE e informazioni al mercato
Uno dei pilastri del regolamento è la dichiarazione di prestazione e di conformità. Quando un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata, il fabbricante deve applicare il sistema di valutazione e verifica pertinente e redigere la dichiarazione prima dell’immissione sul mercato. La dichiarazione può essere rilasciata anche per prodotti non coperti da specifiche armonizzate, se esiste un documento per la valutazione europea e la relativa valutazione tecnica europea.
La dichiarazione si basa sul modello dell’allegato V e deve includere, oltre ai dati identificativi del prodotto, le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali, i riferimenti tecnici applicati e, se del caso, la conformità ai requisiti di prodotto. Per la sostenibilità ambientale il regolamento impone una dichiarazione progressiva delle caratteristiche essenziali dell’allegato II: le lettere da a) a d) dal 8 gennaio 2026, da e) a m) dal 9 gennaio 2030 e da n) a s) dal 9 gennaio 2032.
La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la prestazione valutata e la conformità del prodotto al regolamento. Può essere apposta solo dopo la dichiarazione di prestazione e conformità e deve seguire precise regole di apposizione, visibilità e contenuto informativo. Altre marcature sono ammesse solo se non compromettono la CE e non indicano valutazioni alternative delle prestazioni sulle stesse caratteristiche essenziali.
Le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza sono disciplinate dall’allegato IV e devono accompagnare il prodotto in forma idonea e nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato. Il regolamento consente, e in parte incentiva, la diffusione elettronica di tali documenti e la loro integrazione con il passaporto digitale del prodotto.
Obblighi della filiera: fabbricanti, mandatari, importatori, distributori e servizi digitali
Il fabbricante resta il soggetto centrale e responsabile. Deve determinare correttamente il prodotto-tipo, predisporre la documentazione tecnica, garantire la continuità della prestazione dichiarata, apporre identificativi univoci, fornire le informazioni prescritte, effettuare controlli a campione se opportuno, adottare misure correttive e, in caso di rischio, ritirare o richiamare il prodotto. Per i prodotti fabbricati con stampa 3D, gli obblighi del fabbricante si applicano integralmente anche alla scelta dei dati 3D, dei materiali e della tecnologia di stampa.
Il mandatario, che deve essere unico, svolge funzioni di conservazione documentale, cooperazione con le autorità, informazione in caso di non conformità e supporto al fabbricante; non è compresa nel mandato la redazione della documentazione tecnica, salvo incarico separato.
L’importatore deve verificare la conformità del prodotto prima dell’immissione sul mercato, controllando documentazione tecnica, marcatura CE, dichiarazione di prestazione e di conformità, informazioni in lingua e requisiti di conservazione e trasporto. Il distributore deve agire con diligenza, verificare l’etichettatura e la documentazione, mantenere le condizioni di conservazione e intervenire in caso di sospetta non conformità.
Il regolamento attribuisce obblighi specifici anche ai fornitori di servizi di logistica e ai mercati online, che devono cooperare con le autorità, evitare di agevolare la non conformità e contribuire alla rimozione di contenuti illeciti o alla gestione di richiami e ritiri. Le vendite online o a distanza sono trattate come messa a disposizione sul mercato quando l’offerta è rivolta a clienti nell’Unione, con criteri presuntivi legati a valuta, dominio, lingua e modalità di spedizione.
Passaporto digitale del prodotto
Una delle innovazioni più rilevanti è il passaporto digitale del prodotto da costruzione, che la Commissione deve istituire con atto delegato. Il sistema deve essere interoperabile con il passaporto digitale del prodotto previsto dal regolamento (UE) 2024/1781 e con i sistemi BIM, e deve garantire accessibilità, sicurezza, protezione dei segreti commerciali e dei dati personali, nonché continuità di disponibilità anche in caso di insolvenza o cessazione dell’operatore che lo ha creato.
Il passaporto contiene, tra l’altro, la dichiarazione di prestazione e di conformità, le istruzioni, la documentazione tecnica, l’etichetta, gli identificativi univoci e altra documentazione applicabile. Il sistema deve restare accessibile per 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al prodotto-tipo; il fabbricante deve mettere a disposizione il passaporto per almeno 10 anni. Il sistema diventa pienamente operativo sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato istitutivo, e gli obblighi dell’articolo 22, paragrafo 7, scattano 18 mesi dopo tale atto.
Organismi di valutazione tecnica e organismi notificati
Gli articoli dedicati ai TAB e agli organismi notificati rafforzano in modo significativo la struttura di controllo terzo. I TAB elaborano i documenti per la valutazione europea, mentre gli organismi notificati effettuano valutazioni, verifiche, validazioni e controlli della costanza della prestazione. Sono previsti requisiti stringenti di indipendenza, competenza tecnica, organizzazione interna, assicurazione, segreto professionale e coordinamento.
La notifica degli organismi richiede una procedura formale presso l’autorità notificante, con valutazione della competenza e pubblicazione degli elenchi da parte della Commissione. Le autorità possono limitare, sospendere o revocare notifiche e designazioni in caso di non conformità, e la Commissione può intervenire quando sorgano dubbi sulla competenza o sull’indipendenza degli organismi.
Vigilanza del mercato, reclami e procedure di salvaguardia
Il regolamento introduce un sistema rafforzato di vigilanza del mercato, coordinato con il regolamento (UE) 2019/1020. Gli Stati membri devono designare autorità competenti e un punto unico di collegamento; la Commissione istituisce anche un portale per i reclami, tramite il quale qualsiasi persona fisica o giuridica può segnalare possibili violazioni.
Se un prodotto è non conforme, l’autorità può chiedere misure correttive, ritiri o richiami, e in caso di persistente non conformità può vietarne o limitarne la messa a disposizione sul mercato. Se un prodotto, pur conforme, presenta un rischio per la salute, la sicurezza o l’ambiente, sono previste misure analoghe. Il regolamento disciplina anche la procedura di salvaguardia dell’Unione, con intervento della Commissione quando vi siano obiezioni tra Stati membri o dubbi sulla legittimità della misura nazionale.
Cooperazione, formazione e scambio di informazioni
Il sistema è completato da un articolato meccanismo di cooperazione amministrativa. La Commissione istituisce un sistema di informazione e comunicazione per domande interpretative e applicative, cui possono accedere Commissione, Stati membri, autorità di vigilanza, autorità notificanti, TAB, organismi notificati e punti di contatto. Gli Stati membri devono inoltre istituire sistemi nazionali di informazione o servizi via e-mail.
Sono previste sessioni di formazione almeno annuali per autorità e operatori coinvolti, nonché programmi di scambio di personale tra Stati membri. Gli Stati membri possono anche istituire sistemi comuni o condividere risorse e responsabilità per la vigilanza, la designazione e il controllo dei soggetti tecnici.
Norme sugli incentivi, sugli appalti pubblici e sulle emergenze
Gli Stati membri che concedono incentivi a prodotti classificati devono destinare tali incentivi alle due classi di prestazione più elevate. Per gli appalti pubblici, la Commissione può stabilire requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale e le amministrazioni aggiudicatrici devono applicarli nelle procedure coperte dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, salvo deroghe circoscritte.
Il regolamento contiene inoltre un regime di emergenza per i prodotti da costruzione designati come beni di rilevanza per la crisi ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747. In tale scenario, la Commissione può adottare specifiche comuni o norme per garantire valutazione e dichiarazione di prestazione anche in assenza di normazione ordinaria, mentre le autorità devono dare priorità alla vigilanza e alla cooperazione reciproca.
Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in applicazione
Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato dall’8 gennaio 2026, con permanenza di alcune sue parti fino all’8 gennaio 2040. Le norme armonizzate già pubblicate restano valide finché non ritirate; i documenti per la valutazione europea già pubblicati restano validi fino al 9 gennaio 2031, e le valutazioni tecniche europee correlate fino al 9 gennaio 2036.
I punti di contatto per i prodotti da costruzione, i TAB e gli organismi notificati già designati sono considerati validi anche ai fini del nuovo regolamento, ma devono essere rivalutati entro l’8 gennaio 2030. Le nuove regole, in generale, si applicano dall’8 gennaio 2026; alcune disposizioni preparatorie si applicano dal 7 gennaio 2025, mentre l’articolo sulle sanzioni si applica dall’8 gennaio 2027.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e architettura del sistema
L’articolo 1 stabilisce norme armonizzate per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da costruzione, disciplinando sia le modalità di espressione della prestazione in termini ambientali e di sicurezza, sia i requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti. Il regolamento definisce inoltre diritti e obblighi degli operatori economici e obblighi per i soggetti che prestano servizi connessi alla fabbricazione e commercializzazione. La finalità generale è il buon funzionamento del mercato interno, la libera circolazione di prodotti sicuri e sostenibili e il contributo alla transizione verde e digitale.
Ambito oggettivo ed esclusioni
L’articolo 2 si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, alle parti essenziali e, su richiesta del fabbricante, a parti o materiali destinati a essere utilizzati nei prodotti disciplinati. Restano esclusi ascensori, scale mobili e relativi componenti soggetti alla direttiva 2014/33/UE, nonché i requisiti o la valutazione delle prestazioni già disciplinati dalla direttiva (UE) 2020/2184 e dai relativi atti delegati. È prevista la facoltà degli Stati membri di esentare i prodotti immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche; i prodotti esentati non possono recare la marcatura CE e non sono considerati immessi sul mercato dell’Unione ai fini del regolamento.
Definizioni chiave
L’articolo 3 contiene le definizioni centrali, tra cui: prodotto da costruzione, prodotto, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, prestazione, caratteristiche essenziali, requisito di prodotto, operatore economico, fabbricante, parte essenziale, kit, prodotto usato, prodotto rifabbricato, prodotto-tipo, famiglia di prodotti, categoria di prodotti, specifiche tecniche armonizzate, organismo notificato, TAB, autorità notificante, autorità designatrice, prodotto che presenta un rischio e prodotto che presenta un rischio grave. Rilevanti anche le definizioni relative alla digitalizzazione: passaporto digitale del prodotto, supporto dati e permalink.
Programmazione della normazione e piano di lavoro
L’articolo 4 istituisce un gruppo di esperti sull’acquis del CPR a supporto della Commissione nella preparazione delle richieste di normazione e nel piano di lavoro triennale per le specifiche tecniche armonizzate. Il primo piano di lavoro deve essere pubblicato entro l’8 gennaio 2026 e aggiornato almeno ogni tre anni; la Commissione informa annualmente Parlamento e Stati membri sullo stato di attuazione. Gli Stati membri comunicano le proprie esigenze regolatorie; la Commissione le integra o motiva il mancato recepimento. Sono previsti poteri delegati per aggiornare l’elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate e l’elenco delle famiglie di prodotti.
Norme armonizzate di prestazione e soluzioni sostitutive
Gli articoli 5 e 6 stabiliscono che i metodi e criteri per valutare la prestazione dei prodotti rispetto alle caratteristiche essenziali sono definiti in norme armonizzate rese obbligatorie mediante atti di esecuzione; in alternativa, in presenza di specifiche condizioni, la Commissione può adottare direttamente atti di esecuzione che fissano caratteristiche essenziali, metodi di valutazione e dettagli tecnici. È previsto un meccanismo di valutazione da parte della Commissione delle norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione, con possibilità di adozione obbligatoria, obbligatorietà con limitazioni o sostituzione con specifiche tecniche armonizzate adottate dalla Commissione. Le norme e gli atti devono essere coerenti con i requisiti di base delle opere di costruzione e con gli obiettivi di sicurezza, ambiente, circolarità e clima.
Requisiti di prodotto, presunzione di conformità e requisiti ambientali
L’articolo 7 consente alla Commissione di fissare, con atti delegati, requisiti di prodotto per famiglie o categorie disciplinate da norme armonizzate o atti di esecuzione. Le norme armonizzate volontarie sui requisiti di prodotto, se pubblicate nella Gazzetta ufficiale, conferiscono presunzione di conformità; in alternativa possono essere adottate specifiche comuni con analogo effetto. L’articolo 8 disciplina le specifiche comuni. Gli allegati III e IV dettagliano i requisiti di funzionalità, sicurezza e ambiente, inclusi aspetti di durabilità, riparabilità, riutilizzabilità, riciclabilità, uso di materiali secondari, riduzione dei rifiuti e criteri di imballaggio.
Informazioni di prodotto e dichiarazioni
Gli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 disciplinano la dichiarazione di prestazione e di conformità, le informazioni generali, le istruzioni per l’uso, le informazioni sulla sicurezza e la marcatura CE. La dichiarazione è basata sul modello dell’allegato V, deve descrivere la prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali e attestare, se applicabili, i requisiti di prodotto. La dichiarazione include anche la prestazione di sostenibilità ambientale, calcolata con il software gratuito della Commissione, con obblighi progressivi sulle caratteristiche ambientali: lettere a)-d) dell’allegato II dal 8 gennaio 2026, e)-m) dal 9 gennaio 2030, n)-s) dal 9 gennaio 2032. La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la prestazione valutata e la conformità al regolamento; altre marcature sono ammesse solo se non confondono né compromettono la visibilità e il significato della CE.
Obblighi della catena economica
Gli articoli 20-29 definiscono obblighi specifici di fabbricanti, mandatari, importatori, distributori, fornitori di servizi di logistica, mercati online e operatori che offrono prodotti online o a distanza. Il fabbricante deve determinare il prodotto-tipo, predisporre la documentazione tecnica, assicurare la continuità di conformità, indicare codice identificativo, fornire documenti e informazioni in lingua appropriata, adottare misure correttive e, in caso di rischio, informare tempestivamente autorità e altri operatori coinvolti. Il mandatario ha obblighi di tenuta documentale, cooperazione e segnalazione; importatori e distributori devono verificare la documentazione, la marcatura, le istruzioni e la conformità, conservare il prodotto in modo appropriato e intervenire in caso di non conformità. I fornitori di servizi di logistica e i mercati online hanno obblighi specifici di diligenza, cooperazione con le autorità, rimozione di contenuti illeciti e supporto alle misure di vigilanza. Le vendite online sono considerate messe a disposizione sul mercato quando rivolte a clienti nell’Unione, con criteri presuntivi legati a valuta, dominio Internet e zone di spedizione.
Documenti per la valutazione europea e valutazioni tecniche europee
Gli articoli 31-37 disciplinano i documenti per la valutazione europea, utilizzabili quando il prodotto non è coperto da una norma armonizzata obbligatoria o da un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 6. I documenti sono elaborati dall’organizzazione dei TAB secondo una procedura dettagliata dell’allegato VI, con controllo della Commissione, pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale e durata ordinaria di 10 anni. Sulla base del documento per la valutazione europea, il TAB rilascia la valutazione tecnica europea; i prodotti coperti possono recare la marcatura CE e beneficiare dello stesso status dei prodotti coperti da specifiche tecniche armonizzate.
Organismi di valutazione tecnica (TAB)
Gli articoli 38-41 disciplinano designazione, controllo, requisiti e coordinamento dei TAB. Ogni Stato membro designa un’autorità designatrice e può designare TAB per una o più famiglie di prodotti, compresi prodotti emergenti o innovativi. I TAB devono essere competenti, indipendenti, dotati di personale qualificato e partecipare all’organizzazione dei TAB, che coordina le attività, elabora i documenti per la valutazione europea e riferisce annualmente alla Commissione. È previsto finanziamento dell’Unione e un sistema di contributi dei TAB all’organizzazione.
Organismi notificati e autorità notificanti
Gli articoli 42-58 stabiliscono il sistema di notifica, i requisiti delle autorità notificanti e degli organismi notificati, le procedure di notifica, i numeri di identificazione, la sospensione o revoca della notifica, il controllo dei subappaltatori e delle filiali, l’uso di impianti esterni, gli obblighi operativi e di informazione e il coordinamento tra organismi notificati. Gli organismi notificati devono essere indipendenti, competenti, assicurati e organizzati in modo da garantire imparzialità, riservatezza e tracciabilità; sono previste forme di presunzione di conformità se rispettano specifiche tecniche armonizzate, documenti per la valutazione europea o norme volontarie pubblicate.
Procedure semplificate e riconoscimenti
Gli articoli 59-62 prevedono semplificazioni per sostituire prove o calcoli di tipo con documentazione tecnica, in casi di livelli o classi già dimostrati, componenti già testati o prodotti identici di altro fabbricante, con autorizzazioni e limiti specifici. Sono inoltre previste procedure semplificate per le microimprese e per i prodotti fabbricati su specifica del committente in processo non in serie. L’articolo 62 introduce il riconoscimento, da parte di un organismo notificato, di valutazioni e verifiche già effettuate da un altro organismo notificato, anche per la sostenibilità ambientale.
Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia
Gli articoli 63-70 attribuiscono alla Commissione un portale per i reclami e agli Stati membri l’obbligo di designare autorità di vigilanza del mercato e punti unici di collegamento. Le autorità possono intervenire su prodotti non conformi o conformi ma rischiosi, chiedere azioni correttive, ritiri o richiami, vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato e informare Commissione e altri Stati membri. È previsto il recupero dei costi di ispezione e prova sui prodotti non conformi e l’obbligo di relazione periodica sulle attività di vigilanza e sulle sanzioni.
Informazione, cooperazione e punti di contatto
Gli articoli 71-74 istituiscono un sistema di informazione e comunicazione per domande interpretative e applicative, punti di contatto per i prodotti da costruzione in ciascuno Stato membro, sessioni di formazione e scambi di personale, e forme di cooperazione e decisione congiunta tra autorità di diversi Stati membri. I punti di contatto devono fornire informazioni gratuite entro 15 giorni lavorativi e supportare gli operatori economici anche per prodotti non ancora coperti da specifiche tecniche armonizzate.
Passaporto digitale del prodotto
Gli articoli 75-80 introducono il sistema del passaporto digitale dei prodotti da costruzione, da istituire con atto delegato, interoperabile con il passaporto digitale del prodotto previsto dal regolamento (UE) 2024/1781 e con il BIM. Il passaporto contiene la dichiarazione di prestazione e di conformità, la documentazione tecnica, le istruzioni, l’etichetta, gli identificativi univoci e altra documentazione applicabile; deve essere accurato, completo, aggiornato, accessibile gratuitamente e protetto per quanto riguarda segreti commerciali e dati personali. Il sistema deve essere pienamente operativo sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato istitutivo e gli obblighi dell’articolo 22, paragrafo 7, si applicano 18 mesi dopo tale atto.
Cooperazione internazionale
L’articolo 81 consente alla Commissione di cooperare con autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali in materia di sicurezza, vigilanza del mercato, scambio di dati e informazioni tecniche, richiami, normazione e scambio di funzionari. La Commissione può anche concedere ad alcuni paesi terzi l’accesso o la partecipazione ai sistemi di informazione, al passaporto digitale e alla formazione, a condizione di reciprocità, allineamento normativo e impegno a contrastare la non conformità.
Incentivi e appalti pubblici verdi
Gli articoli 82 e 83 prevedono che gli incentivi nazionali per prodotti classificati debbano privilegiare le due classi di prestazione più elevate e che la Commissione stabilisca requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione negli appalti pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono applicare tali requisiti minimi nelle procedure soggette alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, potendo tuttavia adottare livelli più ambiziosi o requisiti aggiuntivi, salvo le deroghe eccezionali previste dall’articolo 83, paragrafo 6.
Status normativo dei prodotti e procedure di emergenza
L’articolo 84 consente alla Commissione di stabilire, con atto di esecuzione, se un elemento o una categoria di elementi sia un prodotto ai sensi del regolamento. Gli articoli 85-88 disciplinano le procedure di emergenza applicabili solo ai prodotti da costruzione designati come beni di rilevanza per la crisi ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo durante la modalità di emergenza del mercato interno. Sono previste priorità nelle valutazioni e verifiche, norme o specifiche comuni provvisorie per la dichiarazione di prestazione, e priorità nella vigilanza del mercato, con assistenza reciproca tra autorità.
Atti delegati, esecuzione e sanzioni
L’articolo 89 conferisce alla Commissione ampi poteri delegati per un periodo di cinque anni dal 7 gennaio 2025, rinnovabile tacitamente, su materie centrali quali allegati, requisiti di prodotto, passaporto digitale, sostenibilità ambientale e appalti pubblici. L’articolo 90 regola la procedura di comitato; l’articolo 91 consente l’uso di formati cartacei o elettronici e l’adempimento elettronico degli obblighi informativi, con firma elettronica qualificata o equivalente ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. L’articolo 92 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive entro l’8 dicembre 2026.
Abrogazione, transizione ed entrata in applicazione
Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato dall’8 gennaio 2026, con alcune parti che restano applicabili fino all’8 gennaio 2040; l’articolo 94 rinvia alla tavola di concordanza dell’allegato XI. L’articolo 95 disciplina le transizioni: i punti di contatto e i TAB/notificati già designati si considerano designati anche ai fini del nuovo regolamento, con nuova rivalutazione entro l’8 gennaio 2030; le norme armonizzate già pubblicate restano valide finché non ritirate; i documenti per la valutazione europea già pubblicati restano validi fino al 9 gennaio 2031 e le valutazioni tecniche europee correlate fino al 9 gennaio 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica in generale dall’8 gennaio 2026, con anticipazioni al 7 gennaio 2025 per diverse disposizioni preparatorie e al 8 gennaio 2027 per le sanzioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2929
- Regolamento · 27 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2931
- Regolamento · 27 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2987
- Regolamento · 27 nov 2024Regolamento (UE) 2024/3005
- Regolamento · 27 nov 2024Regolamento (UE) 2024/3011
- Regolamento · 27 nov 2024Regolamento (UE) 2024/3012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →