Cassazione Penale, Ordinanza n. 30478/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di merito che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di maltrattamenti. I motivi di ricorso riguardavano, da un lato, la contestazione dell'affermazione di responsabilità per il reato di maltrattamenti e, dall'altro, il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. La Corte rileva che i motivi si limitavano a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza offrire una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, la difesa sosteneva l'insussistenza del delitto di maltrattamenti nei rapporti tra consanguinei; la Corte richiama invece il principio per cui il reato è configurabile anche tra persone della famiglia, pure in assenza di convivenza o dopo la sua cessazione, salvo che sia venuto meno in fatto il vincolo di solidarietà per definitiva interruzione dei rapporti. Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene manifestamente infondati sia la doglianza sulla pena, perché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata motivata con riferimento agli elementi ritenuti rilevanti, sia il diniego delle attenuanti generiche, poiché non è necessaria la valutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, essendo sufficiente la considerazione di quelli decisivi.
Norme richiamate
art. 572 c.p.
Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nelle relazioni tra consanguinei, in quanto persone della famiglia, pure senza convivenza o dopo la sua cessazione, salvo venir meno in fatto del vincolo di solidarietà per definitiva interruzione dei rapporti.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena deve essere sorretta dal riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, con motivazione congrua da parte del giudice di merito.
art. 52 d.lgs. 196/2003
In caso di diffusione del provvedimento, devono essere oscurate le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Massime di principio
- Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nei rapporti tra consanguinei, quali persone della famiglia, a prescindere dalla convivenza, salvo che risulti in fatto definitivamente cessato ogni vincolo di solidarietà tra le parti.
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente riproduttive di doglianze già vagliate dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessaria l'esposizione analitica di tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente estesa quando la pena irrogata sia inferiore alla media edittale.
Come è indicizzato
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