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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31790 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.P. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2002 e 2003, contestando la correttezza del metodo accertativo, la tipicità e motivazione degli atti, la ricostruzione del reddito per il 2002, l'utilizzo degli studi di settore per il 2003 e l'applicazione di percentuali di ricarico. La contribuente sosteneva, in particolare, che l'accertamento fosse fondato su elementi insufficienti o astratti e che non fossero state adeguatamente valutate le prove contrarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i nove motivi: l'Ufficio può utilizzare anche congiuntamente metodi analitici e induttivi; lo studio di settore può costituire elemento sufficiente quando il contribuente non fornisce una prova contraria specifica e plausibile; le percentuali di ricarico possono essere utilizzate come elementi indiziari per altri periodi d'imposta, salvo prova di variazioni del mercato o dell'attività. B.P. è stata inoltre condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il vizio di omessa pronuncia riguarda l'omissione del giudice su una domanda o eccezione, non le contestazioni relative alla correttezza della motivazione o all'attività dell'Amministrazione finanziaria.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto non configurati o non adeguatamente documentati tali vizi.

  • Codice di procedura civile, artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4

    Impongono al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il ricorso, precisando dove e quando siano stati prodotti o dedotti. La mancata indicazione ha determinato l'inammissibilità di alcuni motivi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39, 40 e 41

    Regolano le diverse forme di accertamento delle imposte sui redditi. La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a metodi analitici e analitico-induttivi, anche contestualmente, in assenza di uno specifico pregiudizio per il contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni qualificate e di elementi indiziari, tra cui possono rientrare gli studi di settore e le percentuali di ricarico, purché utilizzati secondo criteri di razionalità e prudenza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Riguarda la motivazione degli avvisi di accertamento. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente, poiché individuava le ragioni dell'accertamento per il 2002 e per il 2003.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3

    Consente l'accertamento fondato sugli studi di settore quando emergano incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli indicatori, purché il contribuente non superi la presunzione con elementi concreti e plausibili.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 1

    Richiama i principi generali dell'azione amministrativa, tra cui legalità e tipicità; la Corte ha escluso che tali principi impediscano all'Amministrazione finanziaria di utilizzare diversi metodi di accertamento previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, contestare genericamente il metodo di accertamento non è sufficiente: occorre dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dalla scelta dell'Ufficio o un concreto difetto dell'atto.
  • Gli studi di settore possono costituire una base probatoria idonea per un accertamento analitico-induttivo, ma il contribuente deve fornire prove specifiche, documentate e plausibili delle ragioni dello scostamento.
  • Le percentuali di ricarico sono elementi indiziari utilizzabili anche per periodi diversi da quello direttamente analizzato, salvo che il contribuente dimostri cambiamenti del mercato, della gestione o della composizione dell'attività.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: il ricorso deve individuare un preciso errore di diritto o un vizio motivazionale ammissibile e deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti.
  • Le questioni e le prove devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito e il ricorrente deve indicare precisamente quando e dove siano state introdotte; in caso contrario, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • L'Amministrazione può combinare accertamenti analitici e induttivi, purché ciascun elemento utilizzato sia previsto dalla legge e l'avviso esponga in modo comprensibile i presupposti della pretesa fiscale.

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