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Sentenza

Sentenza n. 1233/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento, del Questore di Torino prot. n. 1815/2025, notificato il 29/12/2025, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro presentata il 21/03/2024; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.

Giustizia amministrativa202600482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato sull’irreperibilità della richiedente e sull’impossibilità di acquisire i dati biometrici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, soggiornante e lavoratrice subordinata in Italia dal 2002, aveva presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno allegando documentazione lavorativa dalla quale risultava il domicilio presso il datore di lavoro a Collegno, in regime di convivenza e con vitto e alloggio. A seguito del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, aveva prodotto anche la comunicazione INPS, contenente il medesimo indirizzo e l’indicazione della convivenza. Successivamente aveva avviato interlocuzioni con l’Ufficio Immigrazione, inviato la documentazione richiesta e ricevuto un appuntamento per il 29 dicembre 2025, finalizzato alla consegna delle fototessere e al completamento dell’istruttoria. In tale occasione, tuttavia, il Questore notificava il diniego, motivandolo con l’irreperibilità della richiedente presso un diverso precedente indirizzo di Torino e con la conseguente impossibilità di acquisire i dati biometrici. La ricorrente deduceva, con il primo motivo, l’omesso invio del preavviso di rigetto presso il domicilio risultante dalla documentazione lavorativa, nonché violazione di legge, difetto di motivazione e istruttoria, irragionevolezza, sproporzionalità e violazione della cooperazione istruttoria. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 6, comma 1, lett. b) e d), l. 241/1990 e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà, sproporzionalità e violazione dei doveri di leale collaborazione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto completare l’istruttoria anziché rigettare la domanda, poiché la stessa interlocuzione amministrativa dimostrava che la richiedente non era irreperibile.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo assorbente rispetto al primo, relativo a vizi meramente formali, e lo ha accolto. Il diniego era fondato sull’irreperibilità presso l’indirizzo di via Vipacco a Torino e sull’impossibilità di procedere al fotosegnalamento. Tuttavia, la documentazione allegata alla domanda e quella prodotta in riscontro al preavviso di rigetto indicavano chiaramente il domicilio della lavoratrice presso il datore di lavoro a Collegno, in regime di convivenza. Una completa e corretta disamina degli atti avrebbe consentito alla Questura di individuare tale domicilio e di evitare l’erronea conclusione sull’irreperibilità. Inoltre, le comunicazioni intercorse tra la ricorrente e l’Ufficio Immigrazione nei mesi precedenti il diniego, l’invio della documentazione integrativa, la fissazione dell’appuntamento e la successiva notifica personale del provvedimento dimostravano in concreto la reperibilità dell’interessata e rendevano contraddittoria la motivazione del diniego. La condotta amministrativa è stata ritenuta incompatibile con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, poiché l’Amministrazione, dopo avere avviato un’interlocuzione finalizzata al completamento dell’istruttoria, aveva notificato il rigetto proprio per l’asserita irreperibilità. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento annullato, con salvezza del potere-dovere dell’Amministrazione di rieditare l’azione amministrativa. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il relativo motivo è stato assorbito perché il giudice ha ritenuto decisivo il vizio sostanziale e istruttorio concernente l’erronea irreperibilità.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Impone nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede; tali principi sono stati violati dalla contraddittoria interruzione dell’interlocuzione amministrativa con il rigetto fondato sull’irreperibilità.

  • art. 6, comma 1, lett. b) e d), l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri istruttori e all’acquisizione e valutazione degli elementi utili alla definizione del procedimento; il giudice ha ravvisato una carente disamina della documentazione già disponibile.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dalla ricorrente nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; il provvedimento di diniego è stato annullato per l’erronea istruttoria e la contraddittorietà della ragione ostativa relativa all’irreperibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve esaminare in modo completo e corretto la documentazione presentata dall’interessato, anche quando essa consenta di individuare un domicilio diverso da quello precedentemente risultante agli atti; l’omessa considerazione di tali elementi può determinare un’erronea valutazione di irreperibilità e viziare il diniego.
  • È contraddittorio fondare il diniego del rinnovo di un permesso di soggiorno sull’irreperibilità dell’interessato quando, nel periodo immediatamente precedente, l’Amministrazione abbia intrattenuto con lo stesso un’effettiva interlocuzione, richiesto integrazioni documentali, fissato un appuntamento e successivamente notificato personalmente il provvedimento.
  • I principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 impongono all’Amministrazione che abbia avviato un’interlocuzione finalizzata al completamento dell’istruttoria di considerare tali sviluppi prima di adottare un rigetto fondato sull’asserita irreperibilità del richiedente.
  • L’annullamento del diniego per carenza istruttoria e contraddittorietà non comporta l’obbligo di rilascio del titolo di soggiorno, ma lascia integro il potere-dovere dell’Amministrazione di rieditare l’azione amministrativa mediante una nuova valutazione della domanda.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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