Sentenza del 30/01/2018 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Cartella - notifica - effettuata nelle mani di soggetto che se pur dipendente di altra società era incaricato della ricezione degli atti anche della società effettivamente destinataria - legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La notificazione è stata ritenuta legittima poiché il soggetto che aveva ricevuto la cartella, pur essendo dipendente di un'altra società, era stato incaricato anche dalla società destinataria di ricevere gli atti. È stata quindi riconosciuta la validità della notifica effettuata nelle sue mani.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la notifica della cartella perché l'atto era stato consegnato a una persona che, formalmente, risultava dipendente di un'altra società. Il motivo di ricorso consisteva quindi nella presunta inesistenza o invalidità della notificazione per mancanza di un rapporto diretto tra il consegnatario e la società destinataria.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
Disciplina la notificazione degli atti alle persone giuridiche. La notifica può ritenersi valida quando l'atto viene consegnato a una persona legittimata a riceverlo per conto della società, anche se il suo rapporto formale di lavoro è con un soggetto diverso, purché abbia ricevuto uno specifico incarico dalla società destinataria.
Art. 156 c.p.c.
Il rispetto delle forme della notificazione non è fine a se stesso: l'atto non deve essere dichiarato nullo quando ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato, salvo i casi di inesistenza della notificazione.
Cassazione, 12 marzo 2002, n. 3549
Precedente giurisprudenziale indicato come conforme, secondo cui la notifica a una società può essere valida quando il consegnatario sia incaricato di ricevere gli atti per conto della destinataria, anche se dipendente di un'altra società.
Massime di principio
- Per valutare la validità della notifica a una società non è decisivo soltanto il rapporto di lavoro formale del consegnatario: conta soprattutto se egli fosse concretamente autorizzato a ricevere atti per conto della società destinataria.
- La notifica può essere valida anche quando il destinatario materiale dell'atto non è un dipendente diretto della società, purché esista un incarico o una funzione idonea a collegarlo alla ricezione della corrispondenza della destinataria.
- In caso di contestazione, la società deve fornire elementi concreti per dimostrare che il consegnatario non era autorizzato o che l'atto non è mai giunto nella sua sfera di conoscibilità.
- Il principio del raggiungimento dello scopo può impedire la declaratoria di nullità quando la società abbia comunque avuto effettiva conoscenza dell'atto e abbia potuto difendersi.
- La valutazione resta concreta e dipende dalle circostanze documentate, tra cui l'incarico conferito, i rapporti organizzativi tra le società, il luogo della consegna e il comportamento successivo del destinatario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 gen 2018Sentenza del 30/01/2018 n. 2215 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 gen 2018Sentenza del 30/01/2018 n. 2216 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 gen 2018Sentenza del 30/01/2018 n. 2217 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 gen 2018Sentenza del 30/01/2018 n. 2218 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 gen 2018Sentenza del 30/01/2018 n. 2219 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 gen 2018Sentenza del 30/01/2018 n. 2222 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →