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Sentenza

Sentenza n. 3160/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - degli atti (in parte qua) riportanti le risultanze e le valutazioni negative, pubblicati sul sito del MIUR a partire dal 7 marzo 2025 comunicate tramite email (pure qui impugnata) del 7 marzo 2025, con cui la commissione concorsuale, nominata con Decreto Direttoriale n.0002303 del 19/12/2023 composta dai commissari Proff.ri Sergio Caputi, Corrado Paganelli, Antonella Polimeni, Lorenzo Lo Muzio, Sandro Rengo, ha deciso la non attribuzione al ricorrente, candidato Dott. Francesco Ferrini, dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 06/F1 Malattie Odontostomatologiche, Bando in DECRETO DIRETTORIALE RECANTE LA PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, terzo quadrimestre; - dei verbali (in parte qua) della commissione e dei giudizi, anche collegiale ed individuali, ivi comprese le relazioni riassuntive, contenenti risultati e/o valutazioni negative in ordine all’esponente, e in particolare: il verbale n. 1 del 7 febbraio 2024; il verbale n. 1 del 13 febbraio 2025; il verbale 2 del 13 febbraio 2025; il verbale 3 del 17 febbraio 2025; il verbale 4 del 26 febbraio 2025; i verbali ulteriori al momento non pubblicati/comunicati/sconosciuti; - del documento telematico (in parte qua) pubblicato in data 7.3.25 (contenente i collegamenti ai giudizi ed agli indicatori per ciascun candidato e dunque anche al curriculum, agli indicatori ed ai giudizi dell’odierno ricorrente) per quanto attiene ai risultati e valutazioni negativi riservati al ricorrente; nonché di tutti gli atti correlati, presupposti e consequenziali. E per: - affermare che al ricorrente debba essere riconosciuta l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 06 F1; - oppure, pronunciato l’annullamento degli atti surriportati, prescrivere alla commissione in diversa composizione – entro un tempo ristretto e con previsione di astreinte - la rivalutazione della domanda che tenga fermi i giudizi positivi già espressi sul curriculum scientifico e le pubblicazioni, dia atto del possesso da parte del Dott. Ferrini di 7 articoli in Q1 e 3 in Q2 e di indici bibliometrici assai più importanti rispetto alle mediane, il tutto attestante la maturità scientifica e la qualità, rilevanza rigore, originalità delle pubblicazioni; - o disporre altra pronuncia con idonea portata conformativa sempre alla stregua dei principi di effettività e di adeguatezza.

Giustizia amministrativa202505283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, con i relativi verbali, giudizi individuali e collegiale e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il giudizio di non idoneità deducendo violazione della disciplina sull’abilitazione scientifica nazionale, dei criteri predeterminati dalla Commissione e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e ragionevolezza; eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento e ingiustizia manifesta; nonché difetto, insufficienza e illogicità della motivazione. In particolare, ha sostenuto di avere superato tutte le mediane bibliometriche, di possedere numerosi titoli e di avere presentato sette articoli collocati in riviste Q1, anziché i quattro erroneamente considerati dalla Commissione, oltre a pubblicazioni in Q2. Ha censurato la mancata valorizzazione dei propri indici bibliometrici, asseritamente superiori alle mediane e a quelli di candidati abilitati, nonché la disparità di trattamento rispetto ai giudizi espressi per altri candidati. Ha inoltre rilevato che i giudizi individuali erano sostanzialmente identici a quello collegiale e che le valutazioni negative su qualità, rigore metodologico, originalità, innovatività e rilevanza delle pubblicazioni erano formulate in termini stereotipati, senza riferimento concreto al contenuto degli studi. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità delle censure dirette a sostituire le valutazioni tecniche della Commissione e ha sostenuto che il superamento delle mediane costituisse soltanto un elemento quantitativo, non preclusivo di un giudizio qualitativo negativo sulla maturità scientifica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai fini del riesame, annullando il giudizio di non idoneità e disponendo la rivalutazione della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, di cui 60 per la nomina della nuova Commissione e 30 per la formulazione del nuovo giudizio. Il giudice ha chiarito che l’abilitazione richiede il possesso cumulativo dei requisiti previsti dalla disciplina di settore: titoli, adeguati parametri bibliometrici e pubblicazioni complessivamente di elevata qualità, valutate secondo i criteri dell’art. 4 del d.m. 120/2016. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità tecnica della Commissione e limitando il sindacato giurisdizionale al controllo estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, il Collegio ha ritenuto illegittima la motivazione perché assertiva e stereotipata, priva di indicazioni concrete sul contenuto, sul rigore metodologico, sulla rilevanza e sull’innovatività delle pubblicazioni. È stato inoltre ritenuto decisivo l’errore istruttorio nell’indicare quattro articoli Q1 invece di sette e la mancata considerazione degli articoli Q2, elementi idonei a mettere in dubbio l’effettività dell’esame della domanda. Il superamento delle mediane non comporta automaticamente il conseguimento dell’abilitazione, né consente al giudice di sostituirsi alla Commissione quando residuano margini di discrezionalità tecnica. È stata pertanto respinta la domanda di diretta attribuzione dell’abilitazione. È stata altresì respinta la richiesta di astreinte, non essendo configurabile una fase di ottemperanza né essendo emersi concreti elementi di ritardo colposo o intenzionale nell’esecuzione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.m. 120/2016

    Il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dalla disciplina dell’abilitazione scientifica nazionale

    L’abilitazione richiede congiuntamente il possesso dei titoli richiesti, il positivo impatto della produzione scientifica secondo i parametri previsti e una valutazione complessivamente elevata delle pubblicazioni.

  • art. 7 d.m. 120/2016

    pubblicazioni scientifiche presentate

    Le pubblicazioni presentate dal candidato devono essere valutate secondo i criteri qualitativi e quantitativi previsti dalla disciplina di settore.

  • art. 4 d.m. 120/2016

    La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) ... f) ...

    La Commissione deve valutare coerenza tematica, apporto individuale, qualità fondata su originalità, rigore metodologico e innovatività, collocazione editoriale, numero e continuità delle pubblicazioni e loro rilevanza nel settore.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 95/2016

    nel rispetto dei predetti criteri

    La Commissione deve predeterminare e applicare criteri di valutazione coerenti con la disciplina dell’abilitazione.

  • d.m. 589/2018

    Il superamento dei valori soglia bibliometrici costituisce un elemento della valutazione dell’impatto della produzione scientifica, ma non determina automaticamente il conseguimento dell’abilitazione.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata

    In caso di illegittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, il giudice può disporre il riesame da parte dell’amministrazione, anche mediante una Commissione in diversa composizione, senza sostituire direttamente la propria valutazione a quella amministrativa.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il superamento delle mediane o dei valori soglia bibliometrici non determina automaticamente il conseguimento dell’abilitazione, perché la Commissione deve svolgere anche una valutazione qualitativa complessiva della maturità scientifica secondo i criteri normativi sulle pubblicazioni.
  • La discrezionalità tecnica della Commissione di abilitazione è sindacabile quando la motivazione sia meramente assertiva o stereotipata e non consenta di comprendere il rapporto tra le caratteristiche concrete delle pubblicazioni e i giudizi negativi su qualità, rigore metodologico, originalità, innovatività e rilevanza.
  • Un errore nella ricognizione di dati oggettivi rilevanti, quale il numero delle pubblicazioni collocate in riviste Q1, unitamente alla mancata considerazione di ulteriori pubblicazioni pertinenti, costituisce un difetto istruttorio idoneo a compromettere la legittimità del giudizio finale.
  • Quando l’annullamento deriva dall’illegittimo esercizio di una discrezionalità tecnica ancora non esaurita, il giudice amministrativo deve disporre il riesame da parte dell’amministrazione, eventualmente in diversa composizione, e non può attribuire direttamente l’abilitazione sulla base della propria valutazione.
  • La motivazione dei giudizi negativi nelle procedure idoneative deve essere sufficientemente concreta da rendere verificabili le premesse, il percorso valutativo e la conclusione, anche al fine di garantire trasparenza e imparzialità dell’azione della Commissione.
  • La condanna a una somma per il ritardo nell’esecuzione non è giustificata nella fase di cognizione quando non si è in presenza di ottemperanza a un giudicato e non siano allegati o accertati concreti elementi di ritardo colposo o intenzionale dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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