Ordinanza n. 230/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritiro cautelare di armi, munizioni, licenza di porto d’armi per difesa personale e autorizzazione ministeriale al porto d’armi, disposto ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 7 luglio 2026 con cui i Carabinieri hanno ritirato cautelativamente le armi e munizioni in suo possesso, la licenza di porto d’armi per difesa personale quale guardia particolare giurata e l’autorizzazione ministeriale al porto d’armi. Il ritiro era stato disposto su richiesta della Questura, a seguito della segnalazione di un reato, con motivazioni richiamate in una nota della Legione Carabinieri e nei relativi allegati. La vicenda traeva origine dalla denuncia presentata il 26 giugno 2026 da una collega e controinteressata, anch’essa guardia giurata, che aveva riferito di atti persecutori, violenza sessuale, in subordine violenza privata, e lesioni personali aggravate, nonché di un clima lavorativo persecutorio, denigratorio, intimidatorio e a connotazione sessuale e sessista, asseritamente posto in essere da tre colleghi. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia del ritiro. Dal testo dell’ordinanza non risultano articolati ulteriori motivi specifici di illegittimità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto giustificato, nelle more, il ritiro urgente e cautelare delle armi disposto ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S., rilevando che la misura era stata applicata a tutte e quattro le guardie giurate coinvolte nella vicenda, sia ai tre soggetti accusati sia alla persona lesa. Il Collegio ha inoltre considerato che, dopo il ritiro, il Prefetto aveva avviato il procedimento per l’eventuale adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39, comma 1, T.U.L.P.S. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza, in questa fase, all’interesse pubblico alla tutela della sicurezza perseguito dalla misura cautelare urgente, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata per il 16 dicembre 2026 l’udienza pubblica per la trattazione del merito, con l’obiettivo di definire rapidamente la controversia, considerata la rilevanza dei titoli abilitativi per l’esercizio delle mansioni di guardia giurata.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.
ritiro cautelare delle armi e delle munizioni
La disposizione è stata ritenuta idonea a fondare il ritiro urgente e cautelare delle armi e dei relativi titoli, nelle more degli ulteriori accertamenti, quando la situazione rappresentata evidenzi esigenze di tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza.
art. 39, comma 1, T.U.L.P.S.
divieto di detenzione armi e munizioni
Il successivo avvio del procedimento prefettizio per l’eventuale divieto di detenzione è stato considerato nel quadro cautelare complessivo della vicenda.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda cautelare.
Massime di principio
- In presenza di una segnalazione di reato e di una situazione potenzialmente rilevante per la sicurezza pubblica, il ritiro cautelare e urgente di armi, munizioni e titoli abilitativi può essere mantenuto in sede cautelare quando l’amministrazione abbia rappresentato elementi idonei a giustificare una misura preventiva, nelle more dell’accertamento definitivo.
- Nel giudizio cautelare relativo al ritiro di armi, il giudice può accordare prevalenza all’interesse pubblico alla sicurezza rispetto all’interesse privato alla conservazione immediata dei titoli necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa, quando la misura sia temporalmente provvisoria e inserita in un successivo procedimento volto alla definizione della posizione dell’interessato.
- L’avvio del procedimento per l’eventuale adozione del divieto di detenzione di armi costituisce elemento rilevante nel bilanciamento cautelare, ma non equivale alla definitiva adozione del divieto né definisce il merito della controversia sul precedente ritiro.
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