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Sentenza

Sentenza n. 2330/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’annullamento: a) del provvedimento 06.05.2024 senza protocollo notificato a mezzo pec indirizzata all’avv. Abbamonte il successivo 07.05.2024, con il quale il Responsabile del Settore LL PP ha rigettato la richiesta dei ricorrenti intesa a conseguire la realizzazione di un marciapiede lungo il lato destro della via Emilia; b) di eventuali atti istruttori correlati.

Giustizia amministrativa202402878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale della richiesta di realizzazione di un marciapiede sul lato destro di via Emilia

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 6 maggio 2024, con cui era stata respinta la richiesta di realizzare un marciapiede sul lato destro della strada, prospiciente la loro abitazione. La domanda era stata rinnovata dopo un precedente giudizio sul silenzio e dopo l’intervento del commissario ad acta, che aveva disposto l’ampliamento del marciapiede sul lato sinistro, la realizzazione di dissuasori di velocità e di attraversamenti pedonali, escludendo il marciapiede sul lato destro per ragioni di viabilità. I ricorrenti hanno dedotto, con unico articolato motivo, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa ponderazione degli interessi e violazione dei principi di tutela della salute e dell’incolumità personale. In particolare, hanno sostenuto che il Comune si fosse limitato a richiamare le precedenti valutazioni senza considerare fatti sopravvenuti, tra cui episodi concreti di pericolo e un incidente stradale, e che avesse dato prevalenza alle esigenze di fluidità del traffico sulla sicurezza dei pedoni senza esaminare soluzioni alternative. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che il provvedimento fosse meramente confermativo di precedenti atti del 2022, rimasti inoppugnati, e ha dedotto comunque l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il diniego impugnato fosse un atto meramente confermativo delle precedenti determinazioni del 2022, in particolare del parere della Polizia Locale posto a fondamento della decisione del commissario ad acta, divenuta definitiva perché non tempestivamente impugnata. Tali precedenti atti avevano già escluso la realizzazione del marciapiede sul lato destro sulla base di una motivazione adeguata e di una ponderazione tra sicurezza pedonale e viabilità, prevedendo il marciapiede sul lato sinistro, dissuasori e segnaletica. Il nuovo atto non era autonomamente lesivo, poiché si limitava a ribadire valutazioni già espresse e il quadro fattuale non risultava mutato. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata, sotto concorrente profilo, l’eccezione di tardività, ravvisando nel nuovo ricorso un tentativo di rimettere in discussione, a distanza di anni, la decisione del commissario ad acta. Ad abundantiam, il ricorso è stato respinto anche nel merito: le allegazioni dei ricorrenti si fondavano su episodi isolati e su un generico pericolo, senza confutare puntualmente le valutazioni tecniche degli uffici comunali. La realizzazione del marciapiede sul lato destro avrebbe ristretto ulteriormente la carreggiata, impedendo la circolazione su due corsie e ostacolando il transito e la svolta di mezzi pesanti, autobus e mezzi di linea, con congestione del traffico. La scelta amministrativa è stata quindi ritenuta ragionevole, poiché aveva contemperato la sicurezza pedonale, garantita mediante il marciapiede sul lato sinistro, dissuasori e segnaletica, con la funzionalità della viabilità urbana. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 20, comma 3, 157, comma 2, e 158 d.lgs. 285/1992

    l’individuazione delle misure concretamente idonee ad assicurare il soddisfacimento degli interessi dei ricorrenti non può essere effettuata dal giudice mutuando le richieste contenute nell’atto di messa in mora e diffida, ma va rimessa all’amministrazione. Il Comune è tenuto ad agire nel rispetto delle norme cogenti sulla circolazione stradale che impongono di mantenere i marciapiedi liberi per il transito pedonale

    Le norme sulla circolazione stradale impongono all’amministrazione di adottare misure idonee a garantire il transito pedonale, ma lasciano all’amministrazione la scelta concreta degli interventi, da individuare mediante ponderazione delle esigenze di sicurezza e di viabilità.

Massime di principio

  • Un provvedimento che si limiti a confermare precedenti valutazioni amministrative definitive, senza un mutamento del quadro fattuale o una nuova autonoma istruttoria, è un atto meramente confermativo e non autonomamente lesivo; la sua impugnazione è inammissibile.
  • La proposizione di un’istanza di riesame non consente di eludere i termini decadenziali per contestare il precedente provvedimento, quando l’istanza mira sostanzialmente a rimettere in discussione una determinazione ormai definitiva e non tempestivamente impugnata.
  • Nella scelta delle misure per garantire la sicurezza pedonale, l’amministrazione deve ponderare tale esigenza con la funzionalità della viabilità urbana, tenendo conto delle caratteristiche della strada, dell’intensità del traffico, del transito dei mezzi pesanti e del trasporto pubblico.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche relative all’organizzazione della viabilità non sostituisce la valutazione amministrativa, quando essa sia sorretta da istruttoria e motivazione adeguate e non risulti manifestamente irragionevole o illogica.
  • La contestazione di una valutazione tecnica amministrativa non può fondarsi soltanto su episodi isolati o su un generico pericolo, ma deve confutare puntualmente gli elementi fattuali e tecnici posti a fondamento dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàRegolamenti e atti amministrativi generaliTermini e notificazione del ricorso
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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