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Provvedimento

Provvedimento del 09/04/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e veterinarie per la dichiarazione dei redditi precompilata, come il contribuente può consultarli o rettificarli e come può opporsi alla loro utilizzazione. Sono inoltre previste regole di tracciamento, conservazione e accesso ai dati, con decorrenza generale dal 1° marzo di ciascun anno e specifiche novità per l’anno d’imposta 2017.

Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per la dichiarazione precompilata

Modalità tecniche di utilizzo dei dati sanitari e veterinari per il 730 precompilato

Il provvedimento disciplina l’acquisizione, l’elaborazione, la consultazione, la rettifica e l’eventuale opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Il testo conferma l’impianto già vigente e introduce, dall’anno d’imposta 2017, la possibilità per il contribuente di rettificare i dati di dettaglio delle spese nell’ambito del servizio di compilazione agevolata del quadro degli oneri deducibili e detraibili.

Dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria

Ai fini della dichiarazione precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria trasmette all’Agenzia delle entrate, dal 1° marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, i dati consolidati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi. Per il 2017 si applica però il termine speciale previsto dal provvedimento n. 26296 del 31 gennaio 2018.

Sono acquisiti:

  • le spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
  • i rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, con indicazione della data in cui sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati riguardano ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico, oltre ai rimborsi erogati.

Per ciascuna spesa o rimborso sono disponibili:

  • codice fiscale del contribuente o del familiare a carico;
  • codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore;
  • data del documento fiscale;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa o del rimborso;
  • data del rimborso.

Le tipologie di spesa indicate sono:

  • ticket per acquisto di farmaci e prestazioni fruite nel Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci, compresi gli omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE, acquistati o presi in affitto;
  • servizi sanitari erogati da farmacie e parafarmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie, con esclusione di chirurgia estetica e medicina estetica;
  • prestazioni sanitarie erogate da soggetti di cui al decreto MEF 1° settembre 2016;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni, tra cui protesi e assistenza integrativa, cure termali, chirurgia estetica e medicina estetica;
  • altre spese sanitarie.

Accesso ai dati sanitari da parte dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate accede ai dati tramite servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. I dati non comprendono quelli per i quali l’assistito abbia esercitato opposizione.

L’Agenzia:

  • invoca in modo automatico un servizio massivo trasmettendo l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti interessati e dei familiari a carico risultanti dalle Certificazioni Uniche;
  • riceve, per ciascun soggetto, i totali delle spese e dei rimborsi aggregati per tipologia di spesa;
  • elabora automaticamente tali dati per determinare l’importo complessivo delle spese agevolabili da utilizzare nel precompilato.

Le spese vengono distinte in:

  • spese automaticamente agevolabili;
  • spese agevolabili solo in presenza di particolari condizioni.

Per le sole dichiarazioni soggette ai controlli di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 600, l’Agenzia può accedere anche alle informazioni di dettaglio, per semplificare l’esibizione dei documenti da parte del contribuente.

Visualizzazione dei dati sanitari nella dichiarazione precompilata

In fase di accesso al 730 precompilato, il contribuente visualizza:

  • il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi;
  • il totale delle spese sanitarie agevolabili solo a particolari condizioni e dei relativi rimborsi.

Il totale delle spese automaticamente agevolabili è esposto nei campi della dichiarazione al netto dei rimborsi riferiti al medesimo anno d’imposta.

Se il familiare è a carico di più contribuenti, le spese sono ripartite in proporzione alla percentuale di carico.

I rimborsi relativi a prestazioni non erogate o parzialmente erogate, se percepiti in un anno diverso da quello del pagamento, sono inseriti nel quadro dei redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa non è stata portata in detrazione nell’anno di sostenimento, il contribuente può eliminare l’importo del rimborso dalla tassazione separata.

Le informazioni sono rese disponibili anche a CAF, professionisti abilitati, sostituti d’imposta delegati e dipendenti dell’Agenzia incaricati dell’assistenza.

Consultazione e rettifica dei dati sanitari da parte del contribuente

Dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può consultare, nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche per i familiari a carico, tramite interrogazione puntuale al Sistema Tessera Sanitaria.

Dall’anno d’imposta 2017, dalla data in cui è possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione, il contribuente può anche rettificare i dati di dettaglio online. In particolare può:

  • eliminare singoli documenti di spesa;
  • aggiungere documenti mancanti;
  • modificare documenti esistenti.

Dopo la modifica, il Sistema Tessera Sanitaria crea una copia aggiornata e comunica all’Agenzia i nuovi totali delle spese e dei rimborsi, anche tenendo conto della percentuale di sostenimento delle spese dei familiari a carico e degli eventuali importi rimborsati da enti e casse assistenziali. Tali nuovi totali sono usati per la compilazione agevolata del quadro degli oneri deducibili e detraibili.

Le informazioni di dettaglio originarie e quelle rettificate non possono essere visualizzate dai dipendenti dell’Agenzia in sede di assistenza né dai soggetti delegati che accedono al precompilato; le informazioni rettificate restano tuttavia consultabili dai dipendenti dell’Agenzia nelle attività di controllo ex DPR n. 600/1973.

Opposizione dell’assistito all’utilizzo dei dati sanitari

L’assistito può opporsi alla messa a disposizione all’Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi.

L’opposizione può essere esercitata:

  • al momento dell’emissione dello scontrino parlante, non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
  • negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

Oltre a ciò, l’opposizione può essere effettuata dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta, per singola voce, tramite l’area autenticata del sito del Sistema Tessera Sanitaria con tessera TS-CNS o credenziali Fisconline. In tale sede l’assistito seleziona le singole spese per le quali non autorizza l’invio dei dati all’Agenzia.

In alternativa, dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, l’assistito può opporsi all’utilizzo dei dati aggregati relativi a una o più tipologie di spesa, comunicando all’Agenzia:

  • la tipologia di spesa da escludere;
  • il codice fiscale;
  • i dati anagrafici;
  • il numero di identificazione della tessera sanitaria e la relativa data di scadenza.

La comunicazione può avvenire:

  • via e-mail all’indirizzo pubblicato sul sito dell’Agenzia;
  • telefonicamente al Centro di assistenza multicanale;
  • presso un ufficio territoriale dell’Agenzia, mediante modello fac-simile.

Se si usa il modello fac-simile, va allegata copia del documento di identità; in caso di richiesta in forma libera, basta indicare tipo, numero e scadenza del documento.

Per le richieste gestite tramite il Sistema Tessera Sanitaria, il sistema acquisisce dall’Agenzia i codici fiscali e le tipologie di spesa da escludere, non trasmette tali spese e i relativi rimborsi, e comunica l’esito dell’operazione.

L’opposizione può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto 16 anni; se minore di 16 anni o incapace, opera il rappresentante o tutore.

Resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di inserire successivamente le spese oggetto di opposizione nella fase di modifica o integrazione della dichiarazione, se ne ricorrono i presupposti di legge.

Tracciamento delle operazioni sui dati sanitari

Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate dall’Agenzia delle entrate e le consultazioni effettuate dal contribuente sono tracciate in appositi file di log.

Nei log sono registrati:

  • il codice identificativo del soggetto fisico o del processo automatico che accede ai dati;
  • la data e l’ora;
  • la modalità di utilizzo dei dati, e in particolare:
    • elaborazione ai fini della totalizzazione;
    • visualizzazione dei dati di dettaglio, limitatamente ai contribuenti;
    • codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico dai quali vengono prelevati i dati.

I file di log sono conservati per 12 mesi.

Dati delle spese veterinarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria

Anche per le spese veterinarie il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate, dal 1° marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, i dati consolidati per la dichiarazione precompilata.

Sono trasmessi:

  • le spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d’imposta precedente, per le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289;
  • i rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, con indicazione della data del versamento dei corrispettivi non fruiti.

I dati riguardano ricevute di pagamento e fatture relative alle spese veterinarie sostenute dal contribuente e ai rimborsi erogati.

Per ciascuna spesa o rimborso sono disponibili:

  • codice fiscale del contribuente;
  • codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore;
  • data del documento fiscale;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa o del rimborso;
  • data del rimborso.

Accesso ed elaborazione dei dati veterinari

L’Agenzia delle entrate accede ai dati veterinari tramite servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria e, mediante sistemi automatici, invoca il servizio massivo trasmettendo l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata.

Il Sistema Tessera Sanitaria restituisce, per ciascun soggetto, il totale delle spese e il totale dei rimborsi. L’Agenzia elabora automaticamente tali dati.

Visualizzazione e rettifica dei dati veterinari nella dichiarazione precompilata

In fase di accesso al precompilato, il contribuente visualizza il totale delle spese veterinarie e dei relativi rimborsi nell’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata.

Il totale delle spese veterinarie è esposto nel relativo campo della dichiarazione, al netto delle spese rimborsate riferibili al medesimo anno d’imposta.

I rimborsi erogati in un anno diverso da quello del pagamento sono inseriti nel quadro dei redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa veterinaria non è stata portata in detrazione nell’anno di sostenimento, il contribuente può eliminare il rimborso dalla tassazione separata.

Le informazioni sono rese disponibili anche a CAF, professionisti abilitati, sostituti d’imposta delegati e dipendenti dell’Agenzia incaricati dell’assistenza.

Dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può consultare i dati di dettaglio delle singole spese veterinarie e dei rimborsi nell’area autenticata del sito dell’Agenzia. Dall’anno d’imposta 2017, dalla data in cui è possibile accettare, modificare o integrare la dichiarazione, può anche rettificare tali dati. Dopo le modifiche, il Sistema Tessera Sanitaria aggiorna i totali e li rende disponibili all’Agenzia per la compilazione agevolata del quadro degli oneri deducibili e detraibili.

Conservazione dei dati per finalità di controllo

Il Sistema Tessera Sanitaria registra in archivi distinti e separati i dati consolidati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, nonché i dati del decreto MEF 1° settembre 2016, per finalità di controllo sulla corretta e tempestiva trasmissione.

I dati sono conservati fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

Consultazione del Garante privacy e quadro normativo

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e si è espresso con provvedimento n. 194 del 5 aprile 2018.

Il testo richiama come base normativa, tra gli altri:

  • decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sulla dichiarazione precompilata;
  • decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, sul sistema sanzionatorio;
  • legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 949;
  • decreto MEF 1° settembre 2016;
  • provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015, 29 luglio 2016, 15 settembre 2016 e 31 gennaio 2018.

Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e tale pubblicazione sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale.

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