Provvedimento del 09/04/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina destinatari, modalità di accesso, deleghe, presentazione e misure di sicurezza relative alla dichiarazione 730 precompilata. Regola sia l’accesso diretto del contribuente sia quello tramite sostituto d’imposta, CAF e professionisti abilitati, includendo termini, dati accessibili, controlli e tutele privacy.
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati
Il provvedimento definisce i soggetti che possono accedere alla dichiarazione 730 precompilata, i dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, le modalità di accesso diretto o tramite intermediari, nonché le regole per la delega, la presentazione telematica e la sicurezza del trattamento dei dati personali.
Definizioni rilevanti
Ai fini del provvedimento vengono precisati alcuni concetti chiave:
- "servizio Entratel": servizio telematico utilizzabile dai soggetti di cui all’art. 3, commi 2, 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- "servizio Fisconline": servizio telematico utilizzabile dai soggetti di cui all’art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-ter, del DPR n. 322 del 1998;
- "area autenticata": area del sito dell’Agenzia delle entrate accessibile con credenziali personali per la gestione della 730 precompilata;
- "dichiarazione 730 precompilata": dichiarazione dei redditi resa disponibile al contribuente ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175;
- "CAF": Centri di Assistenza Fiscale di cui all’art. 32, comma 1, lettere d), e) e f), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- "professionista abilitato": dottore commercialista/esercente contabile o consulente del lavoro che abbia effettuato la comunicazione per il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 21 del DM 31 maggio 1999, n. 164;
- "sostituto d’imposta": datore di lavoro o ente pensionistico.
Soggetti destinatari della 730 precompilata
A partire dall’anno di imposta 2015, la dichiarazione 730 precompilata è destinata ai contribuenti che hanno percepito, nell’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), i) e l) del TUIR, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché ai contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 4, del DM 31 maggio 1999, n. 164.
Dati e documenti accessibili
Il contribuente e i soggetti specificamente delegati possono accedere a:
- la dichiarazione dei redditi precompilata;
- l’elenco delle informazioni attinenti alla 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative.
Dal periodo d’imposta 2017, l’Agenzia inserisce nella 730 precompilata, se trasmessi da soggetti terzi, i dati relativi a:
- interessi passivi e oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi per addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e relativi rimborsi;
- contributi alla previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese per recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico;
- erogazioni liberali a ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni per tutela e valorizzazione dei beni artistici, storici e paesaggistici, nonché per la ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido.
L’Agenzia utilizza inoltre i dati relativi a spese da ripartire su più annualità ricavati dalla dichiarazione dell’anno precedente.
Oneri riferiti ai familiari fiscalmente a carico
Per gli oneri detraibili o deducibili anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico:
- l’individuazione dei familiari a carico avviene esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, contenute nelle Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti d’imposta;
- se nei dati trasmessi dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei soggetti dei quali il familiare risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico;
- l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sia del familiare a carico sia dei soggetti cui il familiare risulta a carico.
Resta fermo l’obbligo del contribuente di modificare la dichiarazione proposta se il familiare non ha i requisiti per essere considerato a carico oppure se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in diversa percentuale.
Accesso diretto del contribuente
Il contribuente accede ai documenti nell’area autenticata utilizzando una delle seguenti credenziali:
- credenziali dispositive Fisconline;
- CNS o identità SPID;
- credenziali dispositive rilasciate da INPS, Guardia di Finanza o NoiPA;
- credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Nell’area autenticata il contribuente può:
- visualizzare e stampare;
- accettare, modificare o integrare i dati e inviare la dichiarazione;
- versare le somme dovute con modello F24 già compilato, con eventuale addebito su conto corrente nei casi previsti;
- indicare il conto corrente per l’eventuale rimborso;
- consultare comunicazioni, ricevute e dichiarazione presentata;
- consultare l’elenco dei soggetti delegati.
Per ricevere comunicazioni il contribuente deve inserire e mantenere aggiornato un indirizzo e-mail valido. I soggetti che presentano dichiarazioni per persone legalmente incapaci, compresi i minori, operano con le proprie credenziali se appositamente abilitati.
L’abilitazione del rappresentante legale, amministratore di sostegno o genitore richiede, a seconda dei casi, la presenza presso un ufficio territoriale dell’Agenzia e la documentazione idonea; per il genitore è prevista anche l’abilitazione telematica se ha già presentato la dichiarazione del figlio per l’anno precedente. Le abilitazioni valgono fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio.
Accesso di sostituto d’imposta, CAF e professionista abilitato
L’accesso è consentito previa acquisizione della delega del contribuente.
Per il sostituto d’imposta:
- l’accesso è possibile solo per i contribuenti per i quali sia stata trasmessa nei termini la Certificazione Unica;
- il sostituto può accedere esclusivamente se, dalla Certificazione Unica dell’anno precedente, risulta aver prestato assistenza fiscale.
I sostituti possono avvalersi dei soggetti incaricati della trasmissione telematica, nominati responsabili del trattamento; in tal caso devono conservare la delega e fornire all’incaricato richiesta sottoscritta con codici fiscali dei contribuenti e copie delle deleghe.
I CAF e i professionisti abilitati possono nominare dipendenti come operatori incaricati per l’accesso alle dichiarazioni.
L’accesso è consentito fino al 10 novembre mediante richiesta specifica via file o via web.
Richiesta tramite file
CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono richiedere una o più dichiarazioni trasmettendo un file tramite Entratel, oppure tramite Fisconline per i sostituti con massimo 20 percipienti.
Il file, predisposto con il software dell’Agenzia o secondo le specifiche tecniche, contiene:
- codice fiscale del richiedente;
- codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato;
- per ciascun contribuente: codice fiscale, reddito complessivo dell’anno precedente, importo del rigo "differenza", oppure indicazione di assenza di dichiarazione;
- numero e data della delega;
- tipologia e numero del documento di identità del delegante.
In via sperimentale possono essere indicati anche:
- codice hash del pdf contenente delega e documento;
- modalità di sottoscrizione della delega (autografa o elettronica).
La data iniziale per l’invio dei file è pubblicata sul sito dell’Agenzia. Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rende disponibile una ricevuta con gli eventuali errori. Se vi sono errori, i documenti non sono consegnati per i soggetti segnalati e occorre reinviare un nuovo file corretto.
È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata tramite invio del protocollo telematico della richiesta da annullare.
Per richieste regolarmente pervenute:
- dal 15 aprile in poi, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni dalla richiesta;
- entro il 14 aprile, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile.
Contestualmente vengono resi disponibili anche:
- l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la 730 precompilata;
- l’elenco dei soggetti per i quali la dichiarazione è stata richiesta e consegnata.
I documenti sono forniti secondo specifiche tecniche dedicate e l’Agenzia li cancella dall’area riservata entro 10 giorni lavorativi dalla messa a disposizione.
Richiesta via web e sperimentazione in cooperazione applicativa
CAF e professionisti abilitati possono richiedere i documenti relativi a singoli contribuenti via web, accedendo all’area riservata con credenziali dell’Agenzia, CNS o SPID, e indicando i dati del contribuente, analoghi a quelli previsti per la richiesta tramite file.
Anche per la richiesta via web è possibile, in via sperimentale, indicare:
- il codice hash del file pdf contenente delega e documento;
- la modalità di sottoscrizione della delega.
In via sperimentale, i CAF possono accedere ai documenti tramite cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. La disciplina tecnica è affidata a una convenzione con l’Agenzia e impone vincoli stringenti, tra cui:
- integrazione dei servizi solo con il sistema informativo del CAF;
- divieto di messa a disposizione a terzi;
- accesso esclusivo dagli applicativi del CAF;
- divieto di utilizzo da parte di soggetti esterni anche se operanti per conto del CAF;
- divieto di esposizione verso l’esterno dei servizi di cooperazione;
- protezione delle credenziali con meccanismi crittografici almeno equivalenti a TLS 1.2 esclusivo, chiavi RSA 2048 bit e cifrari AES;
- adozione di procedure organizzative o tecnologiche per intercettare anomalie negli accessi;
- obbligo di interrompere il servizio se non è possibile adottare soluzioni alternative per evitare il blocco applicativo;
- tracciamento e conservazione delle operazioni secondo legge.
A fine sperimentazione, anche sulla base dei controlli a campione e sentito il Garante, l’Agenzia potrà valutare ulteriori misure di sicurezza per gli anni d’imposta successivi.
Delega per l’accesso
CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta acquisiscono le deleghe, con copia del documento di identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico. Se la delega è elettronica, deve rispettare le regole tecniche dell’art. 71 del CAD.
Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti utenza e password per l’accesso al sistema informativo aziendale o a una sua area dedicata, la delega può essere conferita anche con tali credenziali.
La delega deve contenere:
- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d’imposta della 730 precompilata;
- data di conferimento;
- indicazione che la delega vale anche per la consultazione dell’elenco delle informazioni.
L’eventuale revoca segue le stesse modalità ed ha contenuto analogo.
Se il contribuente non intende utilizzare la precompilata, CAF o professionista devono acquisire idonea documentazione che attesti la mancata autorizzazione all’accesso.
I soggetti autorizzati conservano deleghe e documenti, individuano responsabili della gestione e numerano le deleghe in un registro cronologico con numero progressivo, data, codice fiscale e dati anagrafici del delegante ed estremi del documento di identità.
L’Agenzia effettua controlli anche presso le sedi dei soggetti autorizzati e può richiedere a campione copia delle deleghe e dei documenti di identità, da trasmettere via PEC entro 48 ore. In caso di irregolarità possono applicarsi la revoca dell’abilitazione, oltre alle responsabilità civili e alle eventuali sanzioni penali.
Per i CAF in sperimentazione, i controlli possono avvenire anche in cooperazione applicativa con specifica convenzione e nel rispetto delle misure di sicurezza previste.
Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i documenti tramite l’area autenticata o il cassetto fiscale.
Presentazione diretta della dichiarazione
Dopo l’accesso all’area autenticata, il contribuente può inviare telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata a partire dal 2 maggio.
Entro 5 giorni dalla presentazione, l’Agenzia rilascia una ricevuta con:
- data di presentazione;
- riepilogo dei principali dati contabili.
L’Agenzia rende disponibili i risultati contabili ai sostituti d’imposta che abbiano comunicato la sede telematica per riceverli. Se non è possibile trasmettere il risultato contabile al sostituto, il contribuente ne riceve comunicazione tramite avviso nell’area autenticata e messaggio e-mail.
Se il sostituto ricevente non è tenuto a effettuare i conguagli, comunica telematicamente all’Agenzia il codice fiscale del soggetto interessato; l’Agenzia informa poi il contribuente con le stesse modalità.
Nei casi appena indicati, il contribuente può:
- presentare un 730 integrativo modificando solo i dati del sostituto d’imposta o indicando l’assenza del sostituto;
- rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato.
Conguagli, rimborsi e 730 congiunto
Se il contribuente presenta la dichiarazione senza sostituto tenuto al conguaglio, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale. Se emerge un debito, il pagamento avviene con le modalità dell’art. 19 del D.Lgs. n. 241 del 1997, anche con addebito sul conto corrente bancario o postale.
Se sussistono i requisiti dell’art. 13, comma 4, del DM n. 164 del 1999, i coniugi possono presentare il 730 congiunto. Il contribuente che agisce come "coniuge dichiarante" indica nell’area autenticata il codice fiscale dell’altro coniuge; quest’ultimo deve esprimere il consenso nella propria area autenticata. Dopo l’adesione di entrambi, i dati della dichiarazione del coniuge dichiarante confluiscono nel 730 congiunto senza possibilità di modifiche, e la dichiarazione può essere inviata con le modalità ordinarie.
Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
La sicurezza dei canali telematici è garantita mediante cifratura con meccanismi standard e protocolli aggiornati. Per le richieste via file, i dati sono forniti in un file con codice di autenticazione per il servizio Entratel secondo le modalità tecniche previste.
Sono previsti adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, con procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica, integrazione tra Sistema di Gestione della Privacy e Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, tracciamento degli accessi e monitoraggio con alert per comportamenti anomali o a rischio.
L’Agenzia effettua verifiche periodiche, anche a campione, sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate da sostituti d’imposta, CAF e professionisti, anche alla luce delle relazioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 175 del 2014.
I soggetti autorizzati, quali titolari del trattamento, si impegnano al rispetto dei canoni di pertinenza e non eccedenza, a non divulgare, comunicare, cedere o riprodurre le informazioni acquisite. Nella richiesta via web è prevista una maschera di avviso per formalizzare tale impegno e l’inserimento di un captcha; un analogo avviso è previsto nelle richieste via file.
I documenti scaricati tramite file devono essere archiviati nei sistemi dei soggetti autorizzati nel formato firmato, compresso e cifrato predisposto dall’Agenzia. Ogni sede secondaria del CAF visualizza solo i documenti da essa richiesti, ferma restando la possibilità di acquisizione anche da parte della corrispondente sede principale.
Per i CAF in cooperazione applicativa si applicano le misure di sicurezza specifiche della sperimentazione e quelle previste nella convenzione, con valore di prescrizioni ai sensi dell’art. 154 del Codice privacy.
Aggiornamento delle specifiche tecniche e parere del Garante
Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate al provvedimento saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato e ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 195 del 5 aprile 2018.
Motivazioni e ambito di sostituzione dei precedenti richiami
Il provvedimento si colloca nell’attuazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, che prevede la messa a disposizione telematica della dichiarazione precompilata entro il 15 aprile di ciascun anno e demanda a provvedimenti del Direttore dell’Agenzia la disciplina delle modalità applicative.
Vengono confermate le disposizioni già previste dal provvedimento del 7 aprile 2017 sulla platea dei destinatari; viene però aggiornato il riferimento temporale dei dati dichiarativi da indicare nelle richieste di accesso e introdotto, in via sperimentale, l’accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza per i CAF.
Tutti i richiami ai precedenti provvedimenti del 23 febbraio 2015, dell’11 aprile 2016 e del 7 aprile 2017 contenuti in altri atti o documenti di prassi devono intendersi riferiti anche al presente provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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