Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37368/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua richiesta di esecuzione della pena domiciliare ai sensi dell'art. 1, L. n. 199/2010. Batessa era stato condannato per rapina aggravata (art. 628, comma terzo c.p., considerato reato "ostativo") e stava altresì scontando pena per un reato di droga ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 (reato non ostativo). Il ricorrente deduceva la contraddittorietà della motivazione e sosteneva che, essendo stata già completamente scontata la pena relativa al reato ostativo nel cumulo, si dovesse procedere allo scioglimento del cumulo e consentire la misura domiciliare, richiamando giurisprudenza che ammette lo scioglimento del cumulo per valutare l'ammissibilità di benefici penitenziari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui la legge n. 199/2010 disciplina una particolare modalità di esecuzione della pena e esclude dall'accesso alla detenzione domiciliare i soggetti per reati indicati nell'art. 4‑bis ord. pen. anche se la pena relativa a tali reati, inseriti nel cumulo, è stata già espiata. La Corte ha affermato la prevalenza dell'unitarietà dell'esecuzione e la presunzione di maggiore pericolosità prevista dalla normativa speciale, dichiarando che non è necessario scindere il cumulo per valutare il beneficio. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 26 novembre 2010, n. 199, art. 1

    La legge è stata interpretata come disciplina di una speciale modalità di esecuzione della pena (detenzione domiciliare breve) che esclude l'accesso ai soggetti condannati per i delitti indicati dall'art. 4‑bis ord. pen., applicandosi in presenza di un cumulo contenente anche uno solo di tali reati senza necessità di accertare l'espiazione della parte di pena relativa al reato ostativo.

  • Ordinamento Penitenziario, art. 4‑bis

    I reati elencati sono considerati ostativi e la loro presenza, anche all'interno di un cumulo, costituisce motivo di esclusione dall'accesso alla misura domiciliare prevista dalla legge n. 199/2010.

  • Ordinamento Penitenziario, art. 47‑ter

    Richiamato come criterio ordinario per alcuni benefici; la Corte ha precisato che la legge n. 199/2010 opera in deroga a tali criteri fissando requisiti specifici e un'esclusione autonoma per i reati 4‑bis.

  • Legge n. 207/2003 (sospensione condizionata dell'esecuzione)

    Giurisprudenza sulla sospensione condizionata è stata richiamata analogicamente per sostenere la tesi della prevalenza dell'unitarietà dell'esecuzione e dell'impossibilità di scindere il cumulo per accertare l'espiazione di parti di pena relative a reati ostativi.

  • Ordinamento Penitenziario, artt. 51‑bis e 51‑ter

    Richiamati in relazione alla norma che esclude la misura in caso di sopravvenienza di nuovi titoli privativi della libertà; usati per spiegare la natura limitativa e temporale delle misure alternative.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Indicazione che il reato per cui Batessa scontava parte della pena (delitti in materia di stupefacenti) è non ostativo rispetto alla L. 199/2010.

  • Codice Penale, art. 628, comma terzo

    Il reato di rapina aggravata contestato al ricorrente è stato qualificato come rientrante tra i reati ostativi di cui all'art. 4‑bis ord. pen., ostando così all'accesso alla misura speciale prevista dall'art. 1 L. 199/2010 quando è presente nel cumulo.

Massime di principio

  • La legge n. 199/2010 va interpretata come disciplina speciale della modalità di esecuzione (detenzione domiciliare breve) e contiene un'esclusione automatica per i soggetti che, nel cumulo da eseguire, hanno anche un reato indicato dall'art. 4‑bis ord. pen.; non è necessaria la preventiva verifica che la pena relativa al reato ostativo sia già stata espiata.
  • In presenza di cumulo di pene, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità valorizza l'unitarietà dell'esecuzione e tende a non ammettere lo "scioglimento" del cumulo per valutare l'ammissibilità di benefici quando sono presenti titoli ostativi.
  • Esistono pronunce di segno contrario che ammettono lo scioglimento del cumulo quando la parte di pena relativa ai delitti ostativi sia già stata espia­ta; tuttavia tale orientamento è circoscritto e non è sufficiente a modificare l'applicazione della legge n. 199/2010 secondo la Corte.
  • Chi si trovi in situazione analoga dovrebbe verificare con attenzione la composizione del cumulo e, se l'ostatività risulta da reati inclusi nell'art. 4‑bis, considerare che l'accesso alla detenzione domiciliare ai sensi della L. 199/2010 è generalmente precluso; eventuali strategie difensive possono mirare a dimostrare la non applicabilità concreta dell'art. 4‑bis o a proporre rimedi diversi (es. istanze successive una volta esaurite tutte le pene).
  • È utile esaminare la giurisprudenza più recente e specifica sul tema (in particolare i casi che trattano lo "scioglimento" del cumulo) e valutare la possibilità di impugnazioni basate su casi particolari o su mutate condizioni di fatto, ma la prassi consolidata resta favorevole all'interpretazione restrittiva della L. 199/2010.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.