Sentenza del 18/06/2018 n. 1629 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2002, 2004, 2005 e 2006. Gli avvisi contestavano un reddito di capitale non dichiarato pari a circa 1.104.800 euro e la relativa redditività, ritenendo fittizio lo scudo fiscale utilizzato dal de cuius. L'Ufficio fondava l'accertamento sulla cosiddetta Lista P., sulla documentazione rinvenuta nel computer di P., sulla lettera attribuita al de cuius e sulle informazioni dell'intermediario CIT S.p.A., dalle quali risultava che i capitali non erano mai stati effettivamente rimpatriati. La contribuente contestava l'ammissibilità dell'appello, l'utilizzabilità della Lista P., il raddoppio dei termini, l'assenza di contraddittorio e la validità degli elementi indiziari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e respinto l'appello incidentale della contribuente. Ha ritenuto sufficientemente specifici i motivi dell'appello, utilizzabili le informazioni contenute nella Lista P. e idonei gli elementi presuntivi raccolti dall'Ufficio. Ha inoltre riconosciuto la legittimità del raddoppio dei termini, ritenendo sufficiente l'esistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia penale, anche senza l'effettiva presentazione o produzione della denuncia. La Corte ha escluso che lo scudo fiscale producesse effetti, poiché i capitali erano rimasti all'estero e la procedura era stata utilizzata fraudolentemente. La contribuente, quale erede, è stata ritenuta responsabile per imposte e interessi, mentre sono rimaste escluse le sanzioni. È stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 6.000 euro per il primo grado e 9.000 euro per il grado d'appello.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
L'indicazione dei motivi d'appello non deve necessariamente consistere in una rigorosa elencazione; è sufficiente un'esposizione chiara e univoca della domanda e delle doglianze.
Nel processo tributario i motivi di appello possono risultare anche implicitamente dall'esame complessivo dell'atto, purché le censure rivolte alla sentenza impugnata siano comprensibili e specifiche.
Art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente
La contribuente ne ha invocato l'applicazione contro il raddoppio dei termini per periodi anteriori al 2009, ma la Commissione ha respinto l'eccezione ritenendo applicabile il raddoppio sulla base dell'obbligo di denuncia penale.
D.Lgs. n. 74/2000, artt. 2, 3, 4, 5 e 10
La non punibilità collegata allo scudo fiscale opera soltanto per le condotte e i capitali effettivamente oggetto di rimpatrio o regolarizzazione; non protegge capitali rimasti all'estero mediante una procedura fraudolenta.
Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento
Secondo la decisione, il raddoppio dei termini non richiede l'effettiva presentazione della denuncia penale: è sufficiente che i fatti accertati comportino, secondo una valutazione successiva del giudice, l'obbligo di denuncia per un reato tributario.
Massime di principio
- Le informazioni contenute in elenchi o documentazione acquisiti dalla Guardia di Finanza possono essere utilizzate nel processo tributario anche se costituiscono prove atipiche, purché siano supportate da elementi gravi, precisi e concordanti.
- Una procedura di scudo fiscale non produce effetti protettivi quando il contribuente si limita a simulare il rimpatrio o la regolarizzazione, mantenendo in realtà i capitali all'estero.
- Per il raddoppio dei termini può essere sufficiente la concreta sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale; non è necessariamente indispensabile dimostrare che la denuncia sia stata effettivamente presentata.
- In caso di successione, gli eredi possono rispondere delle imposte e degli interessi dovuti dal de cuius, mentre le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi.
- La mancanza di un contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento, salvo che una specifica norma lo renda obbligatorio o che la parte dimostri una concreta lesione del diritto di difesa.
- Una lettera non firmata o documenti rinvenuti su un supporto informatico possono avere valore indiziario se il loro contenuto è coerente con altri elementi esterni, come dichiarazioni di intermediari, movimentazioni finanziarie e documentazione investigativa.
- Un appello tributario è ammissibile quando consente di individuare con chiarezza le ragioni della contestazione, anche senza una formulazione formalmente articolata punto per punto.
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