Cassazione Civile, Ordinanza n. 34581/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un uomo aveva convenuto la Provincia autonoma di Trento chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’aggressione di un orso mentre si trovava in un bosco sopra Pinzolo per cercare funghi. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo la responsabilità dell’ente per la gestione della fauna selvatica reintrodotta nell’ambito di progetti di ripopolamento. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo applicabile la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e non quella ex art. 2052 c.c., escludendo la colpa della Provincia per il carattere eccezionale e imprevedibile dell’attacco e per l’assenza di specifiche misure preventive esigibili. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 2043 e 2052 c.c. per avere la Corte d’appello escluso la responsabilità oggettiva dell’ente; violazione del principio devolutivo e degli artt. 112, 345 e 91 c.p.c. per avere il giudice di merito valorizzato un caso fortuito non dedotto in appello; contraddittorietà della motivazione sulla frequenza degli orsi nella zona; censura del rigetto dell’appello incidentale relativo a quantum e spese. La Provincia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che nei danni cagionati da fauna selvatica protetta il criterio di imputazione è quello dell’art. 2052 c.c., non dell’art. 2043 c.c., e che la prova liberatoria grava sull’ente pubblico titolare della gestione della fauna. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse errato nel ricondurre la vicenda a un giudizio di colpa generica, anziché verificare se la Provincia avesse fornito la prova del caso fortuito inteso come condotta dell’animale autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile anche con le misure di gestione e cautela esigibili. Gli ulteriori motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La Corte ha chiarito che non è la norma corretta per i danni da fauna selvatica protetta quando ricorra il presupposto dell’art. 2052 c.c.; il riferimento alla colpa generica è stato ritenuto erroneo nel caso concreto.
art. 2052 c.c.
È stata ritenuta la norma applicabile ai danni cagionati da fauna selvatica protetta affidata alla gestione pubblica; il danneggiato deve provare il nesso tra animale e danno, mentre l’ente pubblico deve provare il caso fortuito per liberarsi.
legge 27 dicembre 1977 n. 968
La fauna selvatica protetta è stata richiamata come patrimonio indisponibile dello Stato e affidata, quanto a funzioni normative e amministrative, agli enti territoriali competenti.
L. 11 febbraio 1992 n. 157
La Corte ha richiamato la disciplina sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e la ripartizione delle competenze tra Regioni e Province in materia di tutela, gestione e controllo della fauna.
art. 117 Cost.
È richiamato quale fondamento del riparto di competenze in materia di tutela della fauna e dell’ambiente.
art. 19 d.lgs. 28 settembre 2000 n. 267
Le Province sono richiamate come titolari di funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di protezione della flora e fauna, parchi, riserve naturali, caccia e pesca nelle acque interne.
art. 360 c.p.c.
È la norma processuale evocata nei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge e vizi processuali.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio devolutivo.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare l’introduzione in appello di una questione non devoluta.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite e alla censura sul loro governo da parte del giudice di merito.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nei danni cagionati da fauna selvatica protetta, il criterio di imputazione della responsabilità è quello dell’art. 2052 c.c., fondato su proprietà o utilizzazione dell’animale, e non sulla mera colpa ex art. 2043 c.c.
- In tale regime il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la condotta dell’animale e il danno; spetta invece all’ente pubblico convenuto provare il caso fortuito per liberarsi.
- Il caso fortuito liberatorio richiede la dimostrazione che la condotta dell’animale sia autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile anche mediante le misure di gestione, controllo e cautela concretamente esigibili e compatibili con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
- Nel giudizio su danni da fauna selvatica il giudice di merito non può limitarsi a escludere una colpa generica dell’ente, ma deve verificare secondo il corretto paradigma dell’art. 2052 c.c. se sia stata fornita la prova liberatoria.
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