Cassazione Civile, Ordinanza n. 26878/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento doganale con cui l’ufficio ha rettificato la classificazione tariffaria di convertitori elettrici statici importati, con conseguente recupero dei tributi doganali. Gli importatori avevano dichiarato la voce 8504 40 30, assoggettata ad aliquota 0%, sostenendo che i prodotti fossero convertitori statici utilizzati per apparecchiature per telecomunicazioni o per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e relative unità. L’Amministrazione ha invece ritenuto corretta la voce 8504 40 90, con dazio al 3,3%, sul presupposto che i convertitori avessero usi plurimi e non esclusivamente riferiti alle apparecchiature indicate nella sottovoce dichiarata. La CTR della Lombardia aveva accolto l’appello degli importatori, ritenendo che dalla descrizione della voce dichiarata non emergesse un uso esclusivo per computer e telecomunicazioni e valorizzando alcune Informazioni Tariffarie Vincolanti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione della tariffa doganale e dei regolamenti UE sulla nomenclatura combinata, per avere il giudice d’appello ampliato indebitamente la portata della voce 8504 40 30; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e omessa valutazione di un fatto decisivo, in relazione alla gestione probatoria delle ITV richiamate in sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, perché la lettura della normativa tariffaria e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE esclude che la sottovoce 8504 40 30 copra convertitori statici destinati a usi plurimi; essa si applica solo quando la destinazione essenziale del prodotto sia l’uso con apparecchiature per telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, invocato per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la ripartizione dell’onere della prova in relazione alle Informazioni Tariffarie Vincolanti e alle conseguenze tratte dal giudice di merito.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale, richiamata per dare atto della trattazione in adunanza camerale e del deposito di memorie.
regolamento (CEE) n. 2658/87
Fonte della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune, alla base della corretta classificazione del prodotto importato.
regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2012
La Corte lo utilizza per ricavare che la sottovoce 8504 40 90 comprende convertitori statici a uso plurimo e che la 8504 40 30 ha portata più ristretta.
regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/666
È richiamato nel motivo di ricorso come ulteriore normativa tariffaria rilevante per la classificazione.
art. 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87
Richiamato indirettamente attraverso l’allegato I sulla nomenclatura combinata.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale va privilegiata la lettura letterale e sistematica della voce tariffaria, coordinata con i regolamenti della nomenclatura combinata e con le note esplicative applicabili; il giudice nazionale non può ampliare la portata di una sottovoce oltre il suo testo e la sua ratio tecnica.
- Una sottovoce tariffaria che descrive prodotti "utilizzati con" determinate apparecchiature si applica solo quando tale destinazione sia essenziale o esclusiva secondo il dato normativo e la relativa interpretazione unionale; se il prodotto è destinato a utilizzi plurimi, la classificazione deve ricadere nella voce più ampia coerente con tale impiego.
- Il giudice di merito che si discosti dalla chiara interpretazione già fornita dalla Corte di giustizia UE commette violazione di legge censurabile in cassazione.
- Quando il motivo di ricorso principale determina la cassazione della sentenza, i motivi ulteriori che attengono a profili consequenziali o probatori possono rimanere assorbiti.
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