Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44288/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 20/04/2018 per bancarotta fraudolenta (pena 2 anni). Due sono le cause indicate per la revoca: 1) ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., la commissione di un nuovo delitto nei cinque anni dall'irrevocabilità della condanna (si fa riferimento a sentenza di condanna della Corte d'appello del 02/03/2023 con data di consumazione indicata "fino al 21/04/2019"); il ricorrente contesta che la data indicata non sia la cessazione della permanenza del reato associativo e sostiene che l'associazione sia cessata almeno il 15/11/2017 (atto dell'Agenzia delle Entrate) e che le conversazioni intercettate nel 2019 non provano attività criminale in atto ma solo accordi tra indagati. 2) ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., la sopravvenuta condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata con la pena sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.; il ricorrente deduce che la nuova condanna è divenuta irrevocabile oltre il termine dei cinque anni dalla irrevocabilità della prima sentenza, per cui non ricorrono i presupposti per la revoca automatica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i motivi. Sulla prima doglianza, ha rilevato che, in presenza di indicazione non precisa della data di commissione/cessazione del reato associativo, il giudice dell'esecuzione doveva accertare con specificità tale data; le conversazioni intercettate nel 2019 non sono state ritenute idonee a dimostrare, di per sé, la continuazione dell'associazione criminale, essendo più riconducibili a mere strategie difensive o di attribuzione di responsabilità. Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la revoca automatica ai sensi del n. 2 opera solo se la condanna sopravvenuta è divenuta irrevocabile dopo l'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio e prima della scadenza del termine quinquennale; nel caso di specie la nuova sentenza è divenuta irrevocabile oltre il termine dei cinque anni. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è annullata e la Corte ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, perché applichi i principi indicati nella motivazione.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale può essere disposta se il beneficiario commette un delitto nei cinque anni successivi all'irrevocabilità della condanna; però, quando la data di commissione non è precisa, il giudice dell'esecuzione è tenuto a determinare la data di commissione/cessazione del reato per verificarne la sussistenza.

  • art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.

    La revoca opera anche per la sopravvenuta condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata, porta oltre i limiti di legge; tale revoca 'di diritto' richiede che la condanna sopravvenuta sia divenuta irrevocabile dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza del termine quinquennale.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa il limite massimo della pena per la concessione della sospensione condizionale (il riferimento operativo nella sentenza è al superamento del limite dei due anni). La revoca per cumulo di pene va verificata alla luce del momento di irrevocabilità della sentenza sopravvenuta.

Massime di principio

  • Quando la data di commissione o di cessazione del reato non è indicata con precisione nelle decisioni di merito, il giudice dell'esecuzione deve effettuare un accertamento probatorio specifico e motivato sulla data di commissione/cessazione prima di disporre la revoca della sospensione condizionale.
  • Conversazioni intercettate non sono automaticamente idonee a provare la persistenza attiva di una associazione criminale: occorre valutare il contenuto e il contesto per stabilire se attestano condotte in atto o semplicemente accordi/valutazioni successive all'accertamento.
  • La revoca automatica ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 richiede che la condanna sopravvenuta diventi irrevocabile entro il quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio; se l'irrevocabilità della sopravvenuta sentenza interviene dopo tale termine, la causa di revoca non ricorre.
  • In caso di dubbio sulla sussistenza delle cause di revoca, il giudice dell'esecuzione deve motivare puntualmente le ragioni fattuali e giuridiche che collegano le prove (es. intercettazioni) alla permanenza del reato, altrimenti l'ordinanza può essere annullata in Cassazione.
  • Sul rinvio per nuovo giudizio la corte di merito dovrà applicare i principi indicati: determinare la data di cessazione del reato associativo e verificare il rispetto del termine quinquennale per eventuali revoche automatiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.