Sentenza n. 1469/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento degli atti puntualmente specificati nella parte motiva della presente decisione;nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per il conferimento di otto incarichi di consulente junior, inclusi l’avviso, la nomina della commissione, i verbali, l’elenco degli ammessi, l’esito della selezione e lo schema di contratto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la procedura comunale per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza, deducendo che, nonostante l’avviso escludesse la natura comparativa e la formazione di una graduatoria, la selezione si fosse concretamente svolta mediante valutazione dei titoli e colloqui individuali affidati alla commissione. Ha lamentato la mancata predeterminazione e pubblicità di criteri e punteggi, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, lo svolgimento di colloqui privi di quesiti tecnici coerenti con le competenze richieste e l’utilizzo di modalità non preannunciate. Ha inoltre dedotto l’incompatibilità o il conflitto di interessi del presidente della commissione in relazione a uno dei candidati selezionati, l’assenza in capo a due vincitori dell’esperienza triennale e delle specifiche competenze richieste dall’avviso, nonché la violazione dei principi di correttezza, logicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, trattandosi di incarichi libero-professionali e non di una procedura concorsuale, nonché l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso, la carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza delle censure. Ha sostenuto che la procedura fosse meramente idoneativa, che la scelta finale rientrasse nella discrezionalità dell’Amministrazione e che il ricorrente non avesse dimostrato una concreta probabilità di conseguire l’incarico. Ha chiesto inoltre il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e della perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione, rilevando che la procedura, al di là della qualificazione formale contenuta nell’avviso, era caratterizzata dalla valutazione dei titoli, da colloqui individuali, dalla nomina di una commissione e dall’esercizio di discrezionalità tecnico-valutativa nella comparazione dei candidati. Tali elementi configuravano una procedura selettiva procedimentalizzata e comparativa, idonea a radicare in capo ai partecipanti interessi legittimi al corretto svolgimento della selezione secondo i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, anche se finalizzata al conferimento di incarichi libero-professionali e temporanei. Nel merito, il giudice ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento poiché i contratti di incarico erano ormai scaduti e gli effetti della procedura si erano esauriti. Ha esaminato quindi la domanda risarcitoria, ritenendola infondata per mancata prova del danno. In particolare, il danno prospettato consisteva nella perdita di chance, ma il ricorrente non aveva dimostrato una probabilità seria, concreta ed elevata di conseguire l’incarico, né una posizione differenziata e prevalente rispetto agli altri candidati idonei non selezionati. Il raffronto con alcuni vincitori, ritenuti privi dei requisiti, non era sufficiente, poiché risultavano idonei venti candidati, compreso il ricorrente, e la commissione aveva ritenuto sostanzialmente omogenei e idonei i profili esaminati. Il TAR ha quindi respinto la domanda risarcitoria e, nel resto, il ricorso, compensando integralmente le spese processuali.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alla mancata predeterminazione dei criteri e alla valutazione dei candidati; la sentenza non accoglie tuttavia tali censure perché la domanda di annullamento è divenuta improcedibile.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La nozione di procedure concorsuali rilevante ai fini della giurisdizione amministrativa può comprendere procedure comparative e procedimentalizzate per il conferimento di incarichi libero-professionali, quando siano caratterizzate da valutazioni tecnico-discrezionali affidate a una commissione.
art. 2697 c.c.
Nell’azione risarcitoria il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi il nesso causale e l’effettività del danno; il principio dispositivo opera pienamente, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
Massime di principio
- La qualificazione formale di una procedura come non comparativa o non concorsuale non è decisiva ai fini della giurisdizione: quando l’Amministrazione nomina una commissione e procede alla valutazione comparativa di titoli e colloqui secondo criteri tecnico-discrezionali, la procedura assume natura selettiva pubblicistica e le controversie sul suo svolgimento rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- La giurisdizione amministrativa può sussistere anche per procedure finalizzate al conferimento di incarichi libero-professionali e temporanei, se la selezione è procedimentalizzata, comparativa e affidata a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione.
- La sopravvenuta scadenza dei contratti conferiti all’esito della procedura determina l’improcedibilità della domanda di annullamento degli atti selettivi per esaurimento dei relativi effetti, ferma restando la possibilità di esaminare la domanda risarcitoria ove permanga l’interesse a tale pronuncia.
- Il risarcimento per perdita di chance richiede la prova di una probabilità seria, concreta e apprezzabile, o elevata, di conseguire il bene della vita; la mera possibilità o aspettativa di ottenere l’incarico non è sufficiente.
- In una procedura selettiva con più candidati, chi domanda il risarcimento per perdita di chance deve dimostrare non solo l’illegittima pretermissione rispetto ai selezionati, ma anche una posizione concretamente prevalente rispetto agli altri candidati idonei non scelti.
- Nel giudizio risarcitorio amministrativo grava sul danneggiato l’onere di provare integralmente condotta illecita, nesso causale e danno; il metodo acquisitivo non può supplire alla mancata allegazione e prova della concreta probabilità di conseguire il risultato utile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1126/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →