Cassazione Penale, Sentenza n. 22959/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che, concedendo l'affidamento in prova al servizio sociale per la pena di anni 3 e mesi 7 in cumulo, ha imposto fra le prescrizioni il divieto di trattenersi fuori dall'abitazione dopo le ore 13:00 (rientro anticipato), deducendo violazione degli artt. 27 Cost. e 47 Ord. Pen. e vizio di motivazione. Si sostiene che la prescrizione del rientro alle 13:00 contrasta con l'obiettivo di risocializzazione della misura alternativa e la trasformerebbe, senza adeguata giustificazione, in una "detenzione domiciliare mascherata"; si evidenzia inoltre che il condannato attualmente ha un solo carico pendente di minore entità e che i carabinieri avevano riferito l'assenza di collegamenti con la criminalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato sul piano giuridico. Ha osservato che le prescrizioni imposte con l'affidamento in prova costituiscono parte integrante del giudizio prognostico ai sensi dell'art. 47 Ord. Pen. e che una prescrizione estremamente restrittiva come il rientro alle ore 13:00 incide pesantemente sulla libertà personale e sulle finalità rieducative della misura, pertanto richiedeva una motivazione rafforzata e specifica che nel caso di specie non è stata fornita. Pur riconoscendo che il Tribunale di sorveglianza aveva valutato la biografia criminale e le risultanze investigative, la Corte ha ravvisato un vizio motivazionale nella scelta della prescrizione e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Costituzione, art. 27
Implicitamente richiamato quale principio che orienta la funzione rieducativa della pena: restrizioni che vanificano la finalità di reinserimento devono essere giustificate; il ricorrente ha dedotto violazione di tale principio.
Ordinamento penitenziario, art. 47
Le prescrizioni imposte con l'affidamento in prova al servizio sociale costituiscono elemento integrante del giudizio prognostico su cui si fonda la concessione della misura alternativa; devono essere motivate in modo specifico e, se particolarmente restrittive, con motivazione rafforzata.
Massime di principio
- Le prescrizioni contenute nell'atto di affidamento in prova non sono meri obblighi accessori, ma fanno parte del giudizio prognostico e devono essere motivate come tali.
- Quando una prescrizione incide pesantemente sulla libertà personale (es. rientri anticipati che limitano la vita sociale e lavorativa), il giudice è tenuto a fornire una motivazione rafforzata e specifica che spieghi la necessità e l'adeguatezza della misura.
- La gravità della biografia criminale e le risultanze investigative possono giustificare prescrizioni più restrittive, ma non sostituiscono la necessità di una puntuale motivazione che colleghi quelle criticità alla specifica misura imposta.
- Se la motivazione è contraddittoria, insufficiente o apparente, la decisione è annullabile e il provvedimento va rimesso al giudice di merito per nuovo esame.
- Il bilanciamento tra finalità di sicurezza e prevenzione della recidiva e le esigenze di risocializzazione va effettuato caso per caso: la misura alternativa non deve essere trasformata de facto in detenzione domiciliare senza valida e specifica ragione.
- Gli elementi positivi (lavoro lecita, disponibilità al volontariato, miglioramenti nei colloqui con l'U.E.P.E.) devono essere valutati e ponderati nella motivazione quando si impongono prescrizioni restrittive.
Testo integrale
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