Cassazione Penale, Sentenza n. 18915/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per omessa pronuncia sulla concessione della sospensione condizionale della pena richiesta dalla difesa; la difesa sosteneva la sussistenza dei requisiti per il beneficio (pregresso precedente beneficio di sospensione una sola volta, adempimento degli obblighi conseguenti, prognosi favorevole sul comportamento futuro), chiedendo che la Corte di appello si pronunciasse espressamente sulla richiesta ex art. 163 ss. c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte per un vizio argomentativo: la Corte di appello ha omesso di rispondere alla specifica richiesta di sospensione condizionale della pena. Per tale motivo la sentenza d'appello è stata annullata limitatamente alla valutazione sulla sospensione condizionale della pena e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto. La cassazione ha altresì dichiarato l'irrevocabilità della parte della sentenza relativa all'affermazione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p. La Corte di cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui essa non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione prognostica prevista dall'art. 164 c.p.
Norme richiamate
art. 5 D.lgs. n. 74/2000
Individua il reato contestato (omessa presentazione della dichiarazione fiscale) rispetto al quale è stata pronunciata la condanna.
art. 163 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena: la richiesta deve essere esaminata e motivata dal giudice del merito; l'omessa pronuncia sulla richiesta configura vizio che legittima l'annullamento con rinvio.
art. 164 cod. pen.
Disciplina il giudizio prognostico sulla probabilità di futura buona condotta: tale valutazione è di merito e non può essere sostituita dalla Corte di cassazione; pertanto la cassazione non decide sul merito della prognosi ma rinvia quando la motivazione è carente.
art. 624 cod. proc. pen.
Stabilisce l'irrevocabilità della parte di sentenza non annullata: applicata per rendere definitiva l'affermazione della responsabilità penale mentre la questione sulla sospensione è rinviata.
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi espressamente e con motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena: il mancato esame costituisce vizio che comporta annullamento parziale con rinvio.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione prognostica di cui all'art. 164 c.p.; se la motivazione è assente o insufficiente sulla sospensione condizionale, la cassazione annulla e rinvia.
- La presenza di precedenti benefici già concessi e l'adempimento di obblighi connessi possono costituire elementi utili per una prognosi favorevole, ma soltanto il giudice di merito può valutare complessivamente tali elementi e motivare la decisione.
- Quando la cassazione annulla solo su un punto (es. la concessione del beneficio), le parti della sentenza non impugnate restano irrevocabili ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; quindi la responsabilità penale affermata può diventare definitiva anche se la sospensione è rimessa al giudice di rinvio.
- In appello e in cassazione è importante che la difesa formuli chiaramente e specificamente le richieste relative a benefici della pena e documenti i fatti rilevanti ai fini del giudizio prognostico, per evitare omissioni che possano richiedere rinvii.
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