Circolare numero 46 del 17-05-2023
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito agli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 189 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Si forniscono altresì le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione dell'articolo 189 del CCII entrato in vigore il 15 luglio 2022: disciplina la sospensione dei rapporti di lavoro alla apertura della liquidazione giudiziale, le modalità di recesso del curatore, le dimissioni per giusta causa, la decorrenza della risoluzione e le proroghe; definisce l'ambito di applicazione e le regole per l'obbligo contributivo del cosiddetto "ticket di licenziamento" (momento impositivo, misura e trattamento in procedura), con specifiche disposizioni per i licenziamenti collettivi e istruzioni operative per la trasmissione Uniemens e la gestione contabile del credito.
Indicazioni operative su effetti dell'art.189 del Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII) sui rapporti di lavoro e sull'obbligo contributivo ("ticket di licenziamento")
Punti principali
Entrata in vigore e quadro normativo
Il CCII è entrato integralmente in vigore il 15 luglio 2022; l'art.189 disciplina gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro, sostituendo precedenti previsioni civili e richiamando altre disposizioni del codice.
Sospensione dei rapporti e poteri del curatore
All'apertura della liquidazione giudiziale i rapporti sono sospesi per consentire al curatore di valutare subentro, trasferimento o recesso; il curatore deve intimare il licenziamento "senza indugio" se sussistono ragioni organizzative/economiche.
Decorrenza della risoluzione e termine di quattro mesi
Se entro quattro mesi dall'apertura della liquidazione il curatore non comunica il subentro, i rapporti non cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione (salvo proroga concessa dal Giudice delegato fino a max 8 mesi).
Dimissioni del lavoratore
Durante la sospensione il lavoratore può dimettersi per giusta causa: tali dimissioni producono effetto dalla data di apertura della liquidazione, salvo diversa qualificazione per i beneficiari di specifiche integrazioni salariali o prestazioni (in tal caso si applicano artt.2118-2119 c.c.).
Ambito e natura dell'obbligo del "ticket di licenziamento"
Le cessazioni previste dall'art.189 (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione di diritto) sono considerate interruzioni che danno diritto alla NASpI; pertanto il datore è tenuto al contributo previsto dall'art.2, c.31 lett. n.92/2012 ("ticket"), ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione.
Momento impositivo del contributo
Il contributo va denunciato e versato in unica soluzione entro il termine della denuncia successiva al mese in cui si verifica l'interruzione. Per le cessazioni ex art.189 l'effetto decorre dalla data di apertura della liquidazione; per licenziamento collettivo decorre dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione.
Misura del contributo
Il contributo è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni; i periodi intercorrenti tra apertura della liquidazione e la cessazione effettiva (durante la sospensione) non devono essere computati ai fini dell'anzianità per il calcolo del contributo.
Licenziamenti collettivi in procedura di liquidazione
L'art.189, c.6, prevede una procedura semplificata e derogatoria per i licenziamenti collettivi del datore in liquidazione; in tali casi la cessazione decorre dalla comunicazione del curatore e il contributo è ammissibile al passivo come credito anteriore.
Esercizio dell'impresa e prededuzione
Se il curatore è autorizzato a proseguire l'esercizio dell'impresa, i rapporti proseguono salvo sospensione o licenziamento secondo le norme ordinarie; i crediti sorti durante l'esercizio sono prededucibili (art.221 e art.6 lett.d CCII).
Istruzioni operative Uniemens e codici da utilizzare
Le Strutture territoriali devono creare nuova matricola se autorizzato l'esercizio provvisorio; il curatore indica cessazioni con codice Tipo Cessazione "2T" per passaggio su matricola procedura e usa "NFOR" per lavoratori sospesi. Sono istituiti nuovi codici cessazione: "5A" (risoluzione ai sensi art.189), "5B" (dimissioni per giusta causa art.189) e "5C" (licenziamento individuale art.189), da valorizzare nel mese di apertura della procedura.
Gestione contabile del contributo in procedura
Il curatore non può pagare il contributo per rispetto della par condicio creditorum; l'importo va inserito nella procedura dalla Struttura territoriale INPS competente e trattato come credito anteriore (o, se sorto durante esercizio, prededuzione).
Rinvii e note particolari
Si richiamano precedenti circolari (n.40/2020, n.21/2023, n.137/2021) per dettagli di calcolo, esclusioni temporanee (es. giornalisti fino al 31/12/2023) e modalità operative per il versamento (M400); specifiche differenziazioni per settori e misure CIGS sono ricordate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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