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Circolare

Circolare numero 52 del 07-06-2023

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF” a cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2023-PF" (sezione I per artigiani e commercianti; sezione II per professionisti iscritti alla Gestione separata), definisce la base imponibile per il calcolo dei contributi, illustra termini e modalità di versamento, le regole di rateizzazione e le modalità di compensazione e rimborso dei crediti contributivi.

Istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2023-PF" e disciplina dei versamenti dei contributi previdenziali INPS (anno d'imposta 2022/2023)

Punti principali

Premessa e ambito normativo

Richiamo alle norme di riferimento (D.Lgs. n.241/1997, TUIR, legge n.335/1995) e approvazione del modello "Redditi 2023-PF" con Quadro RR obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali e alla Gestione separata.

Soggetti tenuti alla compilazione del Quadro RR

Sezione I: titolari di imprese artigiane e commerciali e soci con posizione assicurativa; Sezione II: professionisti che versano contributi alla Gestione separata INPS (esclusi i soggetti assicurati presso Casse professionali autonome o altre forme di previdenza).

Sezione I — base imponibile per artigiani e commercianti

La base imponibile è data dalla somma dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (quadri RF, RG, RH, RS), con specifiche regole per soci SRL, cooperative artigiane e per i regimi agevolati (regime di vantaggio, regime forfettario). Esclusi gli utili di partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

Sezione II — base imponibile e codici per i liberi professionisti

La base imponibile è la totalità dei redditi da lavoro autonomo dichiarati (quadri RE, RH, LM). Il rigo RR5 deve riportare i redditi con codici specifici (1-5) per identificare le componenti concorrenti alla contribuzione e al massimale (es. redditi Uniemens, amministratori locali, indennità di ricerca/dottorato).

Calcolo contributi e aliquote per la Gestione separata (acconto 2023)

Per i soggetti privi di altra previdenza obbligatoria l'aliquota 2023 è 26,23% (comprende aliquota base 25% + aggiuntive), con massimale 113.520,00 €; aliquote ridotte per soggetti con altra tutela o pensionati (24%, 25,72% per magistrati onorari). Gli acconti si calcolano sulla base imponibile determinata.

Termini e modalità di versamento

Saldo 2022 e primo acconto 2023: entro 30 giugno 2023 oppure entro 31 luglio 2023 con maggiorazione dello 0,40% (interesse corrispettivo). Secondo acconto: entro 30 novembre 2023. Causali contributo: API (artigiani), CPI (commercianti), DPPI/varie per Gestione separata; indicazione della codeline INPS per F24.

Rateizzazione

Artigiani/commercianti: rateizzabile solo la quota eccedente il minimale; professionisti: rateizzabili saldo e primo acconto. Prima rata entro scadenza del saldo/acconto differito, completamento entro 30 novembre 2023. Interessi da esporre separatamente in F24 con causali dedicate (API/CPI/DPPI o CP, CPR, AP, APR, P10, PXX ecc.).

Compensazione e gestione crediti

La compensazione tramite F24 è ammessa solo per somme versate in eccesso riferite ai modelli di pagamento emessi nel 2022 (indicare anno di riferimento 2021 o 2022 a seconda dei casi). Regole specifiche per artigiani/commercianti (colonne 19/33, 21/35, ricalcolo codeline se compensata parte del minimale; richieste di rimborso/autoconguaglio per crediti anteriori) e per professionisti (rigo RR8 colonne dedicate, compensazione solo tramite F24, rimborso online tramite sito INPS).

Sospensione contributiva e adempimenti telematici

Possibilità di sospendere i versamenti in caso di malattia o infortunio grave superiori a 60 giorni (codici di sospensione e indicazione in RR5 colonne 17-18). Adempimenti per iscrizione e domande (calcolo codeline, domande di rimborso/compensazione) devono essere effettuati online tramite il Cassetto previdenziale INPS.

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