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Circolare

Circolare numero 47 del 17-05-2023

Con la presente circolare si illustra il nuovo regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare presenta il Regolamento sull'autotutela applicabile a tutti i provvedimenti dell'Istituto, definendo oggetto e campo di applicazione, i soggetti responsabili, le modalità di avvio e svolgimento del procedimento, le tipologie di intervento (annullamento d'ufficio, rettifica, convalida, revoca), i termini procedurali, gli obblighi di motivazione e notifica, le regole di monitoraggio e le responsabilità per omissioni dolose o per colpa grave.

Illustrazione del nuovo Regolamento in materia di autotutela approvato con deliberazione n. 9 del 18/01/2023

Punti principali

Premessa

Nuovo Regolamento di autotutela (delibera n.9/2023) che aggiorna il precedente in relazione a nuove competenze e indicazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per rafforzare il rapporto con l'utenza.

Oggetto e campo di applicazione

L'autotutela consente all'Istituto di intervenire sui propri provvedimenti per eliminare vizi di legittimità, errori materiali o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; esclusi i casi che comportano l'avvio di un nuovo procedimento basato su fatti sopravvenuti.

Tipologie di provvedimento in autotutela

Sono previste quattro opzioni: annullamento d'ufficio (effetto retroattivo), rettifica (conservativa, correzione di errori materiali), convalida (sanatoria di vizi annullabili) e revoca (effetto non retroattivo per sopravvenuti motivi o mutamento dei fatti).

Responsabile del procedimento

Il Responsabile è il Direttore della Struttura centrale o territoriale cui afferisce l'Ufficio che ha emanato il provvedimento; Commissioni/provinciali e Comitati dei Fondi possono esercitare riesame sulle proprie deliberazioni.

Avvio del procedimento

Il procedimento può essere avviato d'ufficio su proposta di dirigenti/funzionari o su istanza di parte (telematica/PEC), anche in seguito a ricorso giudiziario/administrativo; va comunicato agli interessati e controinteressati senza sospendere i termini per i ricorsi.

Soggetti che possono intervenire

Hanno facoltà d'intervenire interessato, cointeressati, patronati, soggetti portatori di interessi pubblici/privati e associazioni; possono presentare memorie e documenti pertinenti che l'Amministrazione deve valutare.

Istruttoria

Curata dall'Ufficio emanante: acquisizione documentazione (preferibilmente telematica), verifica contenzioso esistente, eventuale integrazione documentale, acquisizione pareri (Direzione regionale/di coordinamento entro 10 giorni; Coordinamento legale se richiesto). Termine istruttoria: 30 giorni dall'avvio; soglia economica di 10.000 euro richiede assenso del Direttore regionale/di coordinamento.

Conclusione del procedimento

La decisione (annullamento/rettifica/convalida/revoca o conferma) è adottata dal Direttore della Struttura competente e deve contenere ufficio responsabile, istruttoria, motivazione dettagliata, esito su prestazioni/diritti, termini e autorità per eventuale ricorso; va notificata agli interessati e ai soggetti intervenuti.

Annullamento d'ufficio

Atto di secondo grado con effetto retroattivo per vizi di legittimità; richiede verifica di interesse pubblico specifico, limite temporale e bilanciamento con interessi dei destinatari; motivazione comparativa e valutazione economica dei risparmi/oneri; termine per adottarlo: 60 giorni dall'avvio.

Rettifica

Provvedimento confermativo per correggere errori materiali, di calcolo o anagrafici; non richiede comparazione di interessi; termine di adozione: 30 giorni dall'avvio.

Convalida

Sanatoria di parti viziate o integrazione/correzione del provvedimento annullabile in presenza di ragioni di interesse pubblico; richiede motivazione comparativa e si conclude entro 60 giorni dall'avvio.

Revoca

Ritiro non retroattivo di provvedimenti discrezionali a efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento di fatti o nuova valutazione dell'interesse pubblico; richiede comparazione degli interessi e motivazione; termine: 60 giorni dall'avvio; possibile indennizzo se previsti pregiudizi.

Monitoraggio

Attività di monitoraggio centrale e territoriale dei provvedimenti adottati in autotutela per contenere il contenzioso: rapporti informativi periodici, uso di procedure informatiche e iniziative formative/di indirizzo verso intermediari.

Responsabilità

La mancata attivazione degli strumenti di autotutela, se per dolo o colpa grave, può determinare responsabilità amministrativa e contabile del Responsabile del procedimento.

Procedure informatiche di supporto

Sono previste implementazioni informatiche per la gestione del procedimento; ulteriori indicazioni operative saranno fornite alle Strutture a seguito delle implementazioni.

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