Circolare numero 47 del 17-05-2023
Con la presente circolare si illustra il nuovo regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare presenta il Regolamento sull'autotutela applicabile a tutti i provvedimenti dell'Istituto, definendo oggetto e campo di applicazione, i soggetti responsabili, le modalità di avvio e svolgimento del procedimento, le tipologie di intervento (annullamento d'ufficio, rettifica, convalida, revoca), i termini procedurali, gli obblighi di motivazione e notifica, le regole di monitoraggio e le responsabilità per omissioni dolose o per colpa grave.
Illustrazione del nuovo Regolamento in materia di autotutela approvato con deliberazione n. 9 del 18/01/2023
Punti principali
Premessa
Nuovo Regolamento di autotutela (delibera n.9/2023) che aggiorna il precedente in relazione a nuove competenze e indicazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per rafforzare il rapporto con l'utenza.
Oggetto e campo di applicazione
L'autotutela consente all'Istituto di intervenire sui propri provvedimenti per eliminare vizi di legittimità, errori materiali o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; esclusi i casi che comportano l'avvio di un nuovo procedimento basato su fatti sopravvenuti.
Tipologie di provvedimento in autotutela
Sono previste quattro opzioni: annullamento d'ufficio (effetto retroattivo), rettifica (conservativa, correzione di errori materiali), convalida (sanatoria di vizi annullabili) e revoca (effetto non retroattivo per sopravvenuti motivi o mutamento dei fatti).
Responsabile del procedimento
Il Responsabile è il Direttore della Struttura centrale o territoriale cui afferisce l'Ufficio che ha emanato il provvedimento; Commissioni/provinciali e Comitati dei Fondi possono esercitare riesame sulle proprie deliberazioni.
Avvio del procedimento
Il procedimento può essere avviato d'ufficio su proposta di dirigenti/funzionari o su istanza di parte (telematica/PEC), anche in seguito a ricorso giudiziario/administrativo; va comunicato agli interessati e controinteressati senza sospendere i termini per i ricorsi.
Soggetti che possono intervenire
Hanno facoltà d'intervenire interessato, cointeressati, patronati, soggetti portatori di interessi pubblici/privati e associazioni; possono presentare memorie e documenti pertinenti che l'Amministrazione deve valutare.
Istruttoria
Curata dall'Ufficio emanante: acquisizione documentazione (preferibilmente telematica), verifica contenzioso esistente, eventuale integrazione documentale, acquisizione pareri (Direzione regionale/di coordinamento entro 10 giorni; Coordinamento legale se richiesto). Termine istruttoria: 30 giorni dall'avvio; soglia economica di 10.000 euro richiede assenso del Direttore regionale/di coordinamento.
Conclusione del procedimento
La decisione (annullamento/rettifica/convalida/revoca o conferma) è adottata dal Direttore della Struttura competente e deve contenere ufficio responsabile, istruttoria, motivazione dettagliata, esito su prestazioni/diritti, termini e autorità per eventuale ricorso; va notificata agli interessati e ai soggetti intervenuti.
Annullamento d'ufficio
Atto di secondo grado con effetto retroattivo per vizi di legittimità; richiede verifica di interesse pubblico specifico, limite temporale e bilanciamento con interessi dei destinatari; motivazione comparativa e valutazione economica dei risparmi/oneri; termine per adottarlo: 60 giorni dall'avvio.
Rettifica
Provvedimento confermativo per correggere errori materiali, di calcolo o anagrafici; non richiede comparazione di interessi; termine di adozione: 30 giorni dall'avvio.
Convalida
Sanatoria di parti viziate o integrazione/correzione del provvedimento annullabile in presenza di ragioni di interesse pubblico; richiede motivazione comparativa e si conclude entro 60 giorni dall'avvio.
Revoca
Ritiro non retroattivo di provvedimenti discrezionali a efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento di fatti o nuova valutazione dell'interesse pubblico; richiede comparazione degli interessi e motivazione; termine: 60 giorni dall'avvio; possibile indennizzo se previsti pregiudizi.
Monitoraggio
Attività di monitoraggio centrale e territoriale dei provvedimenti adottati in autotutela per contenere il contenzioso: rapporti informativi periodici, uso di procedure informatiche e iniziative formative/di indirizzo verso intermediari.
Responsabilità
La mancata attivazione degli strumenti di autotutela, se per dolo o colpa grave, può determinare responsabilità amministrativa e contabile del Responsabile del procedimento.
Procedure informatiche di supporto
Sono previste implementazioni informatiche per la gestione del procedimento; ulteriori indicazioni operative saranno fornite alle Strutture a seguito delle implementazioni.
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