Circolare numero 44 del 08-05-2023
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 10 maggio 2023, è pari al 3,75%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della decisione BCE del 4 maggio 2023 il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è salito al 3,75% con decorrenza 10 maggio 2023. Ciò comporta l'aggiornamento del tasso per dilazioni e differimenti e la revisione delle misure delle sanzioni civili previste dall'art.116 legge 388/2000; inoltre sono chiarite le regole di applicazione nelle procedure concorsuali e la non modifica dei piani già notificati.
Variazione dei tassi di interesse (TUR) e conseguenze su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili
Punti principali
Premessa
La BCE ha aumentato al 3,75% (operazioni di rifinanziamento principali) con efficacia dal 10 maggio 2023; tale variazione incide sul calcolo di interessi e sanzioni applicabili alla contribuzione obbligatoria.
Interesse di dilazione e di differimento
L'interesse di dilazione per rateizzazioni e l'interesse dovuto per autorizzazioni al differimento sono fissati al 9,75% annuo per le istanze presentate o riferite dal 10 maggio 2023; il nuovo tasso per i differimenti si applica a partire dalla contribuzione relativa ad aprile 2023. I piani di ammortamento già emessi e notificati con il precedente tasso non vengono modificati.
Sanzioni civili - misura generale
Per mancato o ritardato pagamento (art.116, comma 8, lett. a) e lett. b) secondo periodo) la sanzione civile è pari al 9,25% annuo (tasso 3,75% maggiorato di 5,5 punti). Anche l'ipotesi del comma 10 prevede la stessa misura del 9,25% annuo.
Sanzioni per evasione
In caso di evasione (art.116, comma 8, lett. b, primo periodo) la sanzione rimane fissata al 30% annuo, nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Per procedure concorsuali la riduzione delle sanzioni, prevista dall'art.116, comma 8 lett. a), va calcolata sul TUR; per i casi di evasione la misura è il TUR maggiorato di due punti. La riduzione è subordinata al pagamento integrale di contributi e spese. Poiché il TUR è attualmente inferiore all'interesse legale (5% dal 1° gennaio 2023), la riduzione massima rimane pari al tasso legale (5%) e la riduzione minima è pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 16 mag 2023Circolare numero 45 del 16-05-2023
- Circolare · 17 mag 2023Circolare numero 48 del 17-05-2023
- Circolare · 17 mag 2023Circolare numero 47 del 17-05-2023
- Circolare · 17 mag 2023Circolare numero 46 del 17-05-2023
- Circolare · 21 apr 2023Circolare numero 43 del 21-04-2023
- Circolare · 19 apr 2023Circolare numero 42 del 19-04-2023
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →