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Circolare

Circolare numero 44 del 08-05-2023

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 10 maggio 2023, è pari al 3,75%.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della decisione BCE del 4 maggio 2023 il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è salito al 3,75% con decorrenza 10 maggio 2023. Ciò comporta l'aggiornamento del tasso per dilazioni e differimenti e la revisione delle misure delle sanzioni civili previste dall'art.116 legge 388/2000; inoltre sono chiarite le regole di applicazione nelle procedure concorsuali e la non modifica dei piani già notificati.

Variazione dei tassi di interesse (TUR) e conseguenze su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili

Punti principali

Premessa

La BCE ha aumentato al 3,75% (operazioni di rifinanziamento principali) con efficacia dal 10 maggio 2023; tale variazione incide sul calcolo di interessi e sanzioni applicabili alla contribuzione obbligatoria.

Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione per rateizzazioni e l'interesse dovuto per autorizzazioni al differimento sono fissati al 9,75% annuo per le istanze presentate o riferite dal 10 maggio 2023; il nuovo tasso per i differimenti si applica a partire dalla contribuzione relativa ad aprile 2023. I piani di ammortamento già emessi e notificati con il precedente tasso non vengono modificati.

Sanzioni civili - misura generale

Per mancato o ritardato pagamento (art.116, comma 8, lett. a) e lett. b) secondo periodo) la sanzione civile è pari al 9,25% annuo (tasso 3,75% maggiorato di 5,5 punti). Anche l'ipotesi del comma 10 prevede la stessa misura del 9,25% annuo.

Sanzioni per evasione

In caso di evasione (art.116, comma 8, lett. b, primo periodo) la sanzione rimane fissata al 30% annuo, nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Per procedure concorsuali la riduzione delle sanzioni, prevista dall'art.116, comma 8 lett. a), va calcolata sul TUR; per i casi di evasione la misura è il TUR maggiorato di due punti. La riduzione è subordinata al pagamento integrale di contributi e spese. Poiché il TUR è attualmente inferiore all'interesse legale (5% dal 1° gennaio 2023), la riduzione massima rimane pari al tasso legale (5%) e la riduzione minima è pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%).

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