Circolare numero 48 del 17-05-2023
Con la presente circolare si illustrano i contenuti del nuovo regolamento recante disposizioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare presenta il nuovo Regolamento sui ricorsi amministrativi adottato con deliberazione n. 8/2023, unificando e aggiornando le procedure per la trattazione, i termini, l'istruttoria, la decisione e l'esecuzione delle decisioni dei Comitati INPS a livello centrale e periferico, estendendo l'ambito ad alcuni fondi e prevedendo modalità telematiche obbligatorie nonché regole su inammissibilità, improcedibilità, autotutela, sospensione e monitoraggio.
Illustrazione del Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati INPS
Punti principali
Premessa
Adozione del nuovo Regolamento (delibera n. 8/2023) per riunificare la disciplina dei ricorsi amministrativi INPS, conseguente alla soppressione di enti previdenziali e all'ampliamento dei Comitati, con obiettivo di deflazione del contenzioso giurisdizionale.
Ambito di applicazione
Regolamento applicabile ai ricorsi dei Comitati e Commissioni INPS centrali e periferici, ai Comitati di vigilanza, a taluni riesami CISOA e ai Comitati dei Fondi di solidarietà e, compatibilmente, ai Fondi Pensione Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi.
Modalità di presentazione
Ricorsi esclusivamente telematici, presentabili direttamente o tramite patronati/intermediari con mandato; firme e documenti di identità richiesti in caso di PEC; anche persone giuridiche possono proporre ricorso.
Termini per la presentazione
Termine ordinario di 90 giorni dalla ricezione del provvedimento (diversi termini previsti per specifiche materie): 30 giorni per Comitati di vigilanza, Fondi spettacolo/sportivi, CISOA e altri casi; decorrenze speciali (121° giorno per silenzio, computo dei termini secondo art. 2963 c.c. e 155 c.p.c.).
Transitorietà termini per integrazione salariale
Nuova tempistica si applica ai dinieghi notificati dopo la pubblicazione della circolare; per i provvedimenti già notificati resta il termine più ampio di 60 giorni.
Trasmissione dei ricorsi
Uffici riceventi inviano mensilmente l'elenco al Comitato competente; se inviato al Comitato sbagliato l'ufficio deve trasferirlo tempestivamente; regole specifiche per pensioni in cumulo/totalizzazione e per rapporti con Enti istruttori esterni.
Cause di inammissibilità
Elenco di ipotesi di inammissibilità: forma cartacea, atto non INPS, carenza di elementi essenziali, assenza legittimazione o interesse, ricorso prematuro o tardivo, ricorso duplicato con identiche censure, certificazioni esclusi, ricorsi ai Comitati di vigilanza oltre termine, opposizione dopo avviso di addebito con valore esecutivo.
Improcedibilità e cessata materia
Ricorso improcedibile se viene meno l'interesse o interviene pronuncia giurisdizionale sul medesimo oggetto; cessata materia rilevabile se INPS adotta provvedimento pienamente satisfattivo; valutazioni anche dopo istruttoria.
Definizione amministrativa
In caso di inammissibilità, improcedibilità o cessata materia la struttura competente definisce il ricorso in via amministrativa e ne dà comunicazione telematica; il ricorrente può chiedere comunque decisione da parte del Comitato.
Ricorso e autotutela
L'Istituto può avviare riesame in autotutela in qualsiasi fase prima dell'iscrizione all'ODG del Comitato; l'avvio non sospende i termini di proposizione del ricorso; poteri di autotutela riservati a Commissione CISOA e ai Comitati dei Fondi di solidarietà ove previsto.
Istruttoria e decisione
Istruzione a cura delle strutture territoriali o direzioni centrali con fascicolo elettronico contenente relazione e proposta; richieste di approfondimento devono essere evase entro 30 giorni; decisione del ricorso entro 90 giorni dalla ricezione, con possibilità di decidere anche oltre il termine.
Esecuzione, sospensione e revoca delle deliberazioni
I segretari trasmettono deliberazioni per esecuzione salvo sospensione; sospensione possibile entro 5 giorni dal Direttore generale o Direttore territoriale per profili di illegittimità; Consiglio di Amministrazione o Comitato centrale deve decidere entro 90 giorni (o 3 mesi per Fondi), decorso il termine la decisione diviene esecutiva; prevedibile revoca per nuovi elementi.
Comunicazioni, prescrizione e monitoraggio
Tutte le comunicazioni e la consultazione dello stato del ricorso devono avvenire telematicamente; in fase istruttoria verificare termini di prescrizione/decadenza; monitoraggio periodico delle giacenze per deflazione del contenzioso.
Procedure informatiche di supporto
Saranno fornite indicazioni operative dopo le implementazioni informatiche (procedura DICAWEB e altre) per la gestione telematica dei ricorsi e il trasferimento dei fascicoli.
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