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Circolare

Circolare numero 48 del 17-05-2023

Con la presente circolare si illustrano i contenuti del nuovo regolamento recante disposizioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare presenta il nuovo Regolamento sui ricorsi amministrativi adottato con deliberazione n. 8/2023, unificando e aggiornando le procedure per la trattazione, i termini, l'istruttoria, la decisione e l'esecuzione delle decisioni dei Comitati INPS a livello centrale e periferico, estendendo l'ambito ad alcuni fondi e prevedendo modalità telematiche obbligatorie nonché regole su inammissibilità, improcedibilità, autotutela, sospensione e monitoraggio.

Illustrazione del Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati INPS

Punti principali

Premessa

Adozione del nuovo Regolamento (delibera n. 8/2023) per riunificare la disciplina dei ricorsi amministrativi INPS, conseguente alla soppressione di enti previdenziali e all'ampliamento dei Comitati, con obiettivo di deflazione del contenzioso giurisdizionale.

Ambito di applicazione

Regolamento applicabile ai ricorsi dei Comitati e Commissioni INPS centrali e periferici, ai Comitati di vigilanza, a taluni riesami CISOA e ai Comitati dei Fondi di solidarietà e, compatibilmente, ai Fondi Pensione Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi.

Modalità di presentazione

Ricorsi esclusivamente telematici, presentabili direttamente o tramite patronati/intermediari con mandato; firme e documenti di identità richiesti in caso di PEC; anche persone giuridiche possono proporre ricorso.

Termini per la presentazione

Termine ordinario di 90 giorni dalla ricezione del provvedimento (diversi termini previsti per specifiche materie): 30 giorni per Comitati di vigilanza, Fondi spettacolo/sportivi, CISOA e altri casi; decorrenze speciali (121° giorno per silenzio, computo dei termini secondo art. 2963 c.c. e 155 c.p.c.).

Transitorietà termini per integrazione salariale

Nuova tempistica si applica ai dinieghi notificati dopo la pubblicazione della circolare; per i provvedimenti già notificati resta il termine più ampio di 60 giorni.

Trasmissione dei ricorsi

Uffici riceventi inviano mensilmente l'elenco al Comitato competente; se inviato al Comitato sbagliato l'ufficio deve trasferirlo tempestivamente; regole specifiche per pensioni in cumulo/totalizzazione e per rapporti con Enti istruttori esterni.

Cause di inammissibilità

Elenco di ipotesi di inammissibilità: forma cartacea, atto non INPS, carenza di elementi essenziali, assenza legittimazione o interesse, ricorso prematuro o tardivo, ricorso duplicato con identiche censure, certificazioni esclusi, ricorsi ai Comitati di vigilanza oltre termine, opposizione dopo avviso di addebito con valore esecutivo.

Improcedibilità e cessata materia

Ricorso improcedibile se viene meno l'interesse o interviene pronuncia giurisdizionale sul medesimo oggetto; cessata materia rilevabile se INPS adotta provvedimento pienamente satisfattivo; valutazioni anche dopo istruttoria.

Definizione amministrativa

In caso di inammissibilità, improcedibilità o cessata materia la struttura competente definisce il ricorso in via amministrativa e ne dà comunicazione telematica; il ricorrente può chiedere comunque decisione da parte del Comitato.

Ricorso e autotutela

L'Istituto può avviare riesame in autotutela in qualsiasi fase prima dell'iscrizione all'ODG del Comitato; l'avvio non sospende i termini di proposizione del ricorso; poteri di autotutela riservati a Commissione CISOA e ai Comitati dei Fondi di solidarietà ove previsto.

Istruttoria e decisione

Istruzione a cura delle strutture territoriali o direzioni centrali con fascicolo elettronico contenente relazione e proposta; richieste di approfondimento devono essere evase entro 30 giorni; decisione del ricorso entro 90 giorni dalla ricezione, con possibilità di decidere anche oltre il termine.

Esecuzione, sospensione e revoca delle deliberazioni

I segretari trasmettono deliberazioni per esecuzione salvo sospensione; sospensione possibile entro 5 giorni dal Direttore generale o Direttore territoriale per profili di illegittimità; Consiglio di Amministrazione o Comitato centrale deve decidere entro 90 giorni (o 3 mesi per Fondi), decorso il termine la decisione diviene esecutiva; prevedibile revoca per nuovi elementi.

Comunicazioni, prescrizione e monitoraggio

Tutte le comunicazioni e la consultazione dello stato del ricorso devono avvenire telematicamente; in fase istruttoria verificare termini di prescrizione/decadenza; monitoraggio periodico delle giacenze per deflazione del contenzioso.

Procedure informatiche di supporto

Saranno fornite indicazioni operative dopo le implementazioni informatiche (procedura DICAWEB e altre) per la gestione telematica dei ricorsi e il trasferimento dei fascicoli.

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