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Circolare

Circolare numero 49 del 31-05-2023

Nel corso degli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto per ampliare le misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati, in particolare con le leggi n. 208/2015, n. 232/2016, n. 205/2017 e, da ultimo, con il decreto-legge n. 48/2023. Con la presente circolare l’Istituto, allo scopo di favorire la visione organica degli interventi sino qui succedutisi, effettua una ricognizione del relativo quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo e le modifiche relative ai benefit di welfare non concorrenziali al reddito ai sensi dell'art.51, c.2 del TUIR, le modalità di erogazione (inclusi voucher), i riflessi previdenziali (art.12 legge 153/1969) e le regole che disciplinano i premi di risultato e la loro possibile sostituzione con misure di welfare. Si evidenziano limiti, condizioni (generalità/categorie, contrattazione di secondo livello, deposito degli accordi) e specifiche novità per il 2023 (aumenti soglia esenzione per lavoratori con figli e regime del "bonus carburante").

Welfare aziendale, benefit ex art.51 c.2 TUIR e profili previdenziali; premi di risultato e loro sostituzione con misure di welfare

Punti principali

Quadro normativo generale

Interventi normativi (leggi di Stabilità 2016/2017/2018 e DL 48/2023) hanno ampliato i benefit esenti ai fini fiscali e previdenziali per promuovere produttività e partecipazione; l'armonizzazione fiscale-previdenziale è parziale: il regime contributivo (art.12 legge 153/1969) resta più ampio rispetto a quello fiscale.

Requisito di generalità o categoria

L'esenzione per molti benefit è subordinata all'offerta alla generalità dei dipendenti o a categorie: la mera messa a disposizione è sufficiente anche se poi usufruiscono in pochi; erogazioni riservate a singoli sono imponibili.

Novità e tipologie di benefit (art.51 c.2 TUIR)

Introduzione/ridefinizione delle fattispecie d-bis (abbonamenti al trasporto pubblico), f (opere e servizi di utilità sociale), f-bis (educazione/istruzione in età prescolare e connessi servizi), f-ter (assistenza a anziani/non autosufficienti) e f-quater (premi/contributi per polizze long term care e dread disease). Condizioni: offerta a generalità/categorie, documentazione d'uso, possibilità di erogazione anche tramite contratti, accordi o regolamenti aziendali.

Erogazione tramite voucher (documenti di legittimazione)

I benefit possono essere corrisposti mediante titoli nominali (cartacei o elettronici) con valore nominale; i voucher non sono cedibili né monetizzabili, devono essere utilizzati per un unico bene/servizio e il fringe benefit si considera percepito al momento della ricezione del titolo.

Limiti di esenzione e misure temporanee 2023

Regola ordinaria: esenzione fino a 258,23 euro (art.51 c.3). Per il 2023, per i soli dipendenti con figli nelle condizioni dell'art.12 c.2 TUIR, il limite per beni/servizi non imponibili è elevato a 3.000 euro e sono inclusi rimborsi per utenze domestiche (acqua, elettricità, gas). Il superamento del limite comporta l'assoggettamento dell'intero importo a contribuzione e tassazione.

Regime premi di risultato: imposta sostitutiva e opzioni

Premi di risultato e partecipazione agli utili possono beneficiare di imposta sostitutiva IRPEF al 10% (ridotta al 5% per il 2023) entro limiti (attualmente fino a 3.000 euro, con condizioni), oppure, su richiesta del lavoratore, essere convertiti in benefit esenti ai sensi dell'art.51 c.2 TUIR, purché rispettate le condizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione di secondo livello.

Condizioni per la sostituzione del premio con welfare

La possibilità di convertire il premio in benefit esenti deve essere prevista dalla contrattazione aziendale o territoriale (contrattazione di secondo livello) e il contratto/accordo va depositato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni con dichiarazione di conformità al decreto interministeriale; in assenza di tali condizioni il benefit sarebbe imponibile.

Profili previdenziali e contributo di solidarietà del 10%

I contributi versati dal datore a casse/fondi/gestioni per previdenza complementare o assistenziale, anche se derivanti da conversione di premi, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore (art.12 comma 4 lett. f legge 153/1969). Necessaria contabilizzazione separata per distinguere versamenti soggetti a questa disciplina.

Regole su tipologie particolari in sostituzione del premio

La legge consente la sostituzione del premio con contributi a previdenza complementare (anche eccedenti i limiti fiscali), contributi sanitari e azioni offerte alla generalità dei dipendenti (con deroghe su limiti, vincoli di non cessione e vincoli temporali). Tuttavia, per alcuni beni (uso promiscuo auto, prestiti, alloggio, viaggi ferroviari) vale l'assoggettamento secondo le regole ordinarie dell'art.51 c.4.

Agevolazioni contributive aggiuntive (art.55 DL 50/2017)

Per datori che coinvolgono i lavoratori in modo paritetico sono previste misure contributive: aumento del limite imponibile agevolabile a 4.000 euro e riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota IVS a carico del datore sulle quote dei premi fino a 800 euro; per tali quote è prevista anche la non debenza di contribuzione a carico del lavoratore e riduzione dell'aliquota di computo pensionistico.

Aspetti operativi e rischi di non conformità

Se non rispettate condizioni formali (contrattazione di secondo livello, deposito, limiti reddituali e documentazione) i benefit o le conversioni concorrono integralmente al reddito e sono soggetti a tassazione e contribuzione; la parte eccedente i limiti agevolabili è pienamente imponibile.

Testo integrale

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