Circolare numero 49 del 31-05-2023
Nel corso degli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto per ampliare le misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati, in particolare con le leggi n. 208/2015, n. 232/2016, n. 205/2017 e, da ultimo, con il decreto-legge n. 48/2023. Con la presente circolare l’Istituto, allo scopo di favorire la visione organica degli interventi sino qui succedutisi, effettua una ricognizione del relativo quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il quadro normativo e le modifiche relative ai benefit di welfare non concorrenziali al reddito ai sensi dell'art.51, c.2 del TUIR, le modalità di erogazione (inclusi voucher), i riflessi previdenziali (art.12 legge 153/1969) e le regole che disciplinano i premi di risultato e la loro possibile sostituzione con misure di welfare. Si evidenziano limiti, condizioni (generalità/categorie, contrattazione di secondo livello, deposito degli accordi) e specifiche novità per il 2023 (aumenti soglia esenzione per lavoratori con figli e regime del "bonus carburante").
Welfare aziendale, benefit ex art.51 c.2 TUIR e profili previdenziali; premi di risultato e loro sostituzione con misure di welfare
Punti principali
Quadro normativo generale
Interventi normativi (leggi di Stabilità 2016/2017/2018 e DL 48/2023) hanno ampliato i benefit esenti ai fini fiscali e previdenziali per promuovere produttività e partecipazione; l'armonizzazione fiscale-previdenziale è parziale: il regime contributivo (art.12 legge 153/1969) resta più ampio rispetto a quello fiscale.
Requisito di generalità o categoria
L'esenzione per molti benefit è subordinata all'offerta alla generalità dei dipendenti o a categorie: la mera messa a disposizione è sufficiente anche se poi usufruiscono in pochi; erogazioni riservate a singoli sono imponibili.
Novità e tipologie di benefit (art.51 c.2 TUIR)
Introduzione/ridefinizione delle fattispecie d-bis (abbonamenti al trasporto pubblico), f (opere e servizi di utilità sociale), f-bis (educazione/istruzione in età prescolare e connessi servizi), f-ter (assistenza a anziani/non autosufficienti) e f-quater (premi/contributi per polizze long term care e dread disease). Condizioni: offerta a generalità/categorie, documentazione d'uso, possibilità di erogazione anche tramite contratti, accordi o regolamenti aziendali.
Erogazione tramite voucher (documenti di legittimazione)
I benefit possono essere corrisposti mediante titoli nominali (cartacei o elettronici) con valore nominale; i voucher non sono cedibili né monetizzabili, devono essere utilizzati per un unico bene/servizio e il fringe benefit si considera percepito al momento della ricezione del titolo.
Limiti di esenzione e misure temporanee 2023
Regola ordinaria: esenzione fino a 258,23 euro (art.51 c.3). Per il 2023, per i soli dipendenti con figli nelle condizioni dell'art.12 c.2 TUIR, il limite per beni/servizi non imponibili è elevato a 3.000 euro e sono inclusi rimborsi per utenze domestiche (acqua, elettricità, gas). Il superamento del limite comporta l'assoggettamento dell'intero importo a contribuzione e tassazione.
Regime premi di risultato: imposta sostitutiva e opzioni
Premi di risultato e partecipazione agli utili possono beneficiare di imposta sostitutiva IRPEF al 10% (ridotta al 5% per il 2023) entro limiti (attualmente fino a 3.000 euro, con condizioni), oppure, su richiesta del lavoratore, essere convertiti in benefit esenti ai sensi dell'art.51 c.2 TUIR, purché rispettate le condizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione di secondo livello.
Condizioni per la sostituzione del premio con welfare
La possibilità di convertire il premio in benefit esenti deve essere prevista dalla contrattazione aziendale o territoriale (contrattazione di secondo livello) e il contratto/accordo va depositato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni con dichiarazione di conformità al decreto interministeriale; in assenza di tali condizioni il benefit sarebbe imponibile.
Profili previdenziali e contributo di solidarietà del 10%
I contributi versati dal datore a casse/fondi/gestioni per previdenza complementare o assistenziale, anche se derivanti da conversione di premi, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore (art.12 comma 4 lett. f legge 153/1969). Necessaria contabilizzazione separata per distinguere versamenti soggetti a questa disciplina.
Regole su tipologie particolari in sostituzione del premio
La legge consente la sostituzione del premio con contributi a previdenza complementare (anche eccedenti i limiti fiscali), contributi sanitari e azioni offerte alla generalità dei dipendenti (con deroghe su limiti, vincoli di non cessione e vincoli temporali). Tuttavia, per alcuni beni (uso promiscuo auto, prestiti, alloggio, viaggi ferroviari) vale l'assoggettamento secondo le regole ordinarie dell'art.51 c.4.
Agevolazioni contributive aggiuntive (art.55 DL 50/2017)
Per datori che coinvolgono i lavoratori in modo paritetico sono previste misure contributive: aumento del limite imponibile agevolabile a 4.000 euro e riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota IVS a carico del datore sulle quote dei premi fino a 800 euro; per tali quote è prevista anche la non debenza di contribuzione a carico del lavoratore e riduzione dell'aliquota di computo pensionistico.
Aspetti operativi e rischi di non conformità
Se non rispettate condizioni formali (contrattazione di secondo livello, deposito, limiti reddituali e documentazione) i benefit o le conversioni concorrono integralmente al reddito e sono soggetti a tassazione e contribuzione; la parte eccedente i limiti agevolabili è pienamente imponibile.
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