Cassazione Penale, Sentenza n. 8155/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Gorizia (5/2/2021). Essi contestavano (1) la carenza o vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione; in particolare sostenevano che le somme non sarebbero mai state consegnate agli indagati ma a intermediari e che vi erano ricostruzioni alternative plausibili (assenza di un interesse imprenditoriale, esiti negativi di accertamenti bancari); (2) la errata applicazione dell'art. 603-bis c.p., deducendo che la norma riguarderebbe solo chi assume/recluta in qualità specifiche e che i ricorrenti non rivestivano tali qualifiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo che, in materia di misure cautelari, il sindacato di legittimità sia limitato all'esame della congruità e della logicità della motivazione e alla verifica della corretta qualificazione giuridica; non è consentita una rivalutazione degli elementi di fatto o degli indizi se non mediante l'indicazione puntuale di violazioni di legge o di manifesta illogicità. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure difensive: la motivazione del Tribunale era effettiva e richiamava dichiarazioni delle vittime e altri elementi (video, registrazioni, intercettazioni) a supporto della qualificazione e dei gravi indizi; inoltre ha deciso che l'art. 603-bis può essere commesso anche da soggetti senza una qualifica specifica, essendo sufficiente la condotta di reclutare/impiegare lavoratori e pretendere pagamenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; la sentenza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la condotta prevista (reclutare, assumere, impiegare o comunque utilizzare lavoratori) può essere commessa da "chiunque"; non è quindi necessaria una qualifica formale del soggetto perché il reato sia configurabile, se emergono elementi che indicano reclutamento/assunzione e sfruttamento della vittima
art. 629 cod. pen.
Norma richiamata tra i reati contestati: la Corte ha ritenuto che la qualificazione giuridica attribuita dal giudice di merito trova adeguato fondamento negli atti di indagine e nella motivazione impugnata
art. 273 c.p.p.
Riferito al concetto di "gravi indizi di colpevolezza": la Corte ricorda che la verifica di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del merito degli indizi, salvo che emerga violazione di norme o manifesta illogicità nella motivazione
art. 274 c.p.p.
Riguarda le esigenze cautelari: la Corte sottolinea che l'apprezzamento delle esigenze cautelari è compito del giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la valutazione della responsabilità processuale: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi di questa norma
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria; la decisione dispone l'invio per gli adempimenti formali previsti da tale disposizione
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma di natura procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (utile per la modalità di trattazione adottata nel procedimento)
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della logicità della motivazione; non è ammessa una rivalutazione del materiale probatorio o del "peso" degli indizi salvo l'indicazione puntuale di violazioni di legge o manifesta illogicità
- Le doglianze che si limitano a proporre ricostruzioni alternative dei fatti o a contestare la valutazione probatoria del giudice di merito sono normalmente inammissibili in cassazione
- Per rendere ammissibile un ricorso avverso misure cautelari è necessario indicare espressamente norme violate o illogicità manifeste e specifiche nella motivazione del provvedimento impugnato
- L'art. 603-bis c.p. può applicarsi anche a soggetti che non rivestono una qualifica formale di datore/organizzatore: è sufficiente che dalla vicenda emerga la condotta di reclutare/assumere/impiegare lavoratori e lo sfruttamento correlato
- In fase di impugnazione cautelare è strategico concentrare le censure su profili di diritto (vizi procedurali, qualificazione giuridica erronea, insufficienza logica della motivazione) e fornire puntuale indicazione delle parti della motivazione ritenute contraddittorie o illogiche
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