Parere n. 1550/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società -OMISSIS- - ora -OMISSIS-- contro il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento interdittivo n. -OMISSIS- del 21 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prefettizio del 21 maggio 2025 recante comunicazione interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento interdittivo prefettizio, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011. Secondo la ricorrente, l'interdittiva sarebbe stata illegittimamente adottata poiché nei confronti del socio di maggioranza risultava una sentenza di patteggiamento, e non una sentenza definitiva di condanna. Nel corso del procedimento, tuttavia, il Prefetto ha adottato, a seguito dell'istanza di riesame della società, una comunicazione liberatoria ai sensi dell'art. 88 del d.lgs. n. 159/2011. Il Ministero dell'interno ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Sezione ha inoltre verificato il rispetto del contraddittorio, rilevando che la nota ministeriale era stata trasmessa al difensore della società, senza osservazioni o controdeduzioni da parte della ricorrente.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sopravvenuta la cessazione della materia del contendere in ragione della comunicazione liberatoria adottata dallo stesso Prefetto a seguito del riesame dell'interdittiva impugnata. Poiché l'amministrazione ha rimosso gli effetti pregiudizievoli dell'atto contestato, il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile. La Sezione ha ritenuto rispettato il principio del contraddittorio, poiché la nota ministeriale relativa alla comunicazione liberatoria era stata inviata alla difesa della società e non erano state presentate controdeduzioni. Non è stata esaminata nel merito la censura concernente l'applicabilità dell'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011 alle sentenze di patteggiamento. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della società e degli eventuali soggetti nominativamente indicati.
Osservazioni
Unico motivo - Art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011
La società ha contestato la legittimità dell'interdittiva, sostenendo che il patteggiamento a carico del socio di maggioranza non equivalesse a una sentenza definitiva di condanna ai fini dell'adozione della comunicazione interdittiva. La questione non è stata decisa nel merito, essendo intervenuta la comunicazione liberatoria e la conseguente cessazione della materia del contendere.
Cessazione della materia del contendere
La comunicazione liberatoria rilasciata dal Prefetto, a seguito dell'istanza di riesame della società, ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso contro l'interdittiva, determinandone l'improcedibilità.
Contraddittorio procedimentale e processuale
Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato poiché la nota ministeriale dell'11 novembre 2025, recante la comunicazione della sopravvenuta liberatoria, era stata trasmessa al difensore della società, che non aveva formulato osservazioni o controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
comunicazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 67, comma 1, del D.lgs. n. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento prefettizio interdittivo impugnato; il suo contenuto non è stato esaminato nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.
art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011
Violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 8, del Codice Antimafia
La società ha sostenuto che la disposizione non consentisse l'adozione dell'interdittiva in presenza di una sentenza di patteggiamento anziché di una sentenza definitiva di condanna. Il Consiglio di Stato non ha definito tale questione.
art. 88, d.lgs. n. 159/2011
comunicazione liberatoria ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. n. 159/2011
La comunicazione liberatoria adottata dal Prefetto in sede di riesame ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso e la cessazione della materia del contendere.
art. 9, d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione costituisce il riferimento procedurale al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, richiamato dall'oggetto dell'affare; il testo non ne esplicita l'applicazione concreta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
È richiamato quale fondamento del disposto oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un ricorso straordinario contro un provvedimento amministrativo, l'amministrazione adotta un successivo atto che elimina gli effetti pregiudizievoli dell'atto impugnato, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il contraddittorio sulla sopravvenuta definizione della vicenda può ritenersi rispettato quando la comunicazione dell'atto sopravvenuto sia trasmessa al difensore del ricorrente e quest'ultimo non formuli osservazioni o controdeduzioni.
Impugnazione di un'interdittiva antimafia e sopravvenuta comunicazione liberatoria
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata contro un provvedimento del Prefetto recante comunicazione della sussistenza dei presupposti interdittivi previsti dall'art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011.
Premesse e oggetto del ricorso
La società aveva chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prefettizio del 21 maggio 2025. Il ricorso era stato notificato a mezzo PEC il 18 luglio 2025.
L'unico motivo dedotto riguardava la violazione dell'art. 67, comma 8, del Codice antimafia. La ricorrente sosteneva che l'interdittiva non potesse essere adottata poiché, nei confronti del socio di maggioranza, risultava una sentenza di patteggiamento e non una sentenza definitiva di condanna.
Sopravvenienze nel corso del procedimento
Nel corso dell'istruttoria, il Ministero dell'interno ha comunicato che il Prefetto aveva adottato una comunicazione liberatoria ai sensi dell'art. 88 del d.lgs. n. 159/2011, a seguito dell'istanza di riesame presentata dalla società.
Sulla base di tale sopravvenienza, il Ministero ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Rispetto del contraddittorio
La Sezione ha preliminarmente verificato il rispetto del contraddittorio. Ha rilevato che la nota ministeriale dell'11 novembre 2025 era stata inviata al difensore della società ricorrente e che quest'ultima non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha dato atto dell'intervenuta comunicazione liberatoria emessa dallo stesso Prefetto che aveva adottato l'interdittiva, in esito al riesame richiesto dalla società.
La comunicazione liberatoria ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato. Di conseguenza, il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
La Sezione non ha quindi esaminato nel merito la questione relativa all'equiparazione o meno della sentenza di patteggiamento a una sentenza definitiva di condanna ai fini dell'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011.
Dispositivo e oscuramento dei dati
Il parere è nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della società ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificare la società o gli eventuali soggetti indicati nominativamente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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