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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35625/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava che il Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riunito per continuazione due sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. senza aver fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p., ossia senza che fosse stato preventivamente formato un accordo tra il condannato e il Pubblico Ministero sull'entità della pena complessiva (e nonostante il limite dei cinque anni di reclusione imposto dalla disciplina del patteggiamento). Si deduceva quindi l'illegittimità dell'operato del giudice per avere determinato autonomamente la pena complessiva e per avere superato, in mancanza del necessario accordo, i limiti normativi della procedura negoziata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. La Corte ha ritenuto che il giudice non potesse determinare liberamente la pena complessiva in assenza dell'accordo tra le parti previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p., né poteva esercitare i normali poteri valutativi ex art. 671 c.p.p. per modificare la pena negoziata. Non è stata disposta la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari perché la domanda del condannato aveva riguardato soltanto l'unificazione ex art. 671 c.p.p. e non la procedura di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce che per unificare sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. tra diversi procedimenti occorre un accordo tra il condannato e il Pubblico Ministero sull'entità della pena; il giudice può accogliere la richiesta solo se il PM ha prestato consenso o il suo dissenso è ingiustificato. La Corte ha interpretato la norma come vincolante: in assenza dell'accordo la determinazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione è illegittima.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento e fissa limiti alla pena applicabile con questo rito (tra cui il limite dei cinque anni di reclusione per alcune ipotesi). La Corte evidenzia che la misura della pena nelle sentenze di applicazione ex art. 444 è parte del negozio processuale e non può essere sostanzialmente modificata dal giudice senza il previsto accordo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola l'unificazione delle pene per continuazione o concorso mediante il giudice dell'esecuzione. La Corte chiarisce che, quando è in gioco l'unificazione di più sentenze di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione non può esercitare i poteri valutativi ordinari ex art. 671 per fissare una pena diversa da quella negoziata, salvo che sia intervenuta la procedura di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p. o il PM abbia un dissenso ingiustificato.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato solo per distinguere l'iter degli incidenti di esecuzione: la disciplina speciale dell'art. 188 disp. att. c.p.p. si discosta dalla procedura generale prevista per gli incidenti di esecuzione dall'art. 666.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sostanziale che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; indicata per qualificare il reato oggetto dei patteggiamenti. Non è stata oggetto di interpretazione giurisdizionale rilevante nella pronuncia se non come descrizione del fatto.

  • art. 80 T.U. stupefacenti

    Richiamata in relazione all'aggravante applicata in uno dei due procedimenti; citata come fatto materiale ma non centralmente interpretata nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • Quando si chiede l'unificazione per continuazione di più sentenze di patteggiamento, occorre seguire la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p.: la pena complessiva deve essere preventivamente concordata tra il condannato e il Pubblico Ministero.
  • Il giudice dell'esecuzione non può, nella materia dei patteggiamenti, esercitare autonomi poteri valutativi per determinare una pena diversa da quella negoziata, salvo che il PM non abbia postulato un dissenso ingiustificato o che sia stata attivata la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p.
  • Se l'unificazione è stata disposta senza il necessario accordo e ciò comporta il superamento dei limiti fissati per il patteggiamento (es. il limite dei cinque anni), l'ordinanza è annullabile in Cassazione per violazione della procedura speciale.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare e allegare al giudice dell'esecuzione l'accordo scritto tra le parti sulla pena complessiva o, se il PM dissente, dimostrare l'ingiustificatezza del dissenso ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p.
  • Se la domanda rivolta al giudice dell'esecuzione ha riguardato esclusivamente l'unificazione ex art. 671 c.p.p. senza avviare la procedura di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p., il rimedio più probabile in caso di errore procedurale è l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

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