Sentenza n. 6227/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, -della nota del Ministero della Cultura - Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, prot. n. 27612 del 28 luglio 2025, comunicata in pari data, avente per oggetto: «[ID: 13972] Procedura di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d. Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale di Ostiglia (MN)". Proponente: EP Centrale Ostiglia S.p.A.(ex EP Produzione S.p.A.). Comunicazione verifica»; di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi la nota del Ministero della Cultura - Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e paesaggio, Servizio V, del 2 luglio 2025, prot. n. 23324, avente per oggetto: «[ID: 13972] Procedura di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d. Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale di Ostiglia (MN)". Proponente: EP Centrale Ostiglia S.p.A. (ex EP Produzione S.p.A.). Richiesta di valutazioni»; della nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi - Mantova, prot. n. 7553 del 4 luglio 2025, avente per oggetto "[ID_VIP: 12385] [ID_VIP: 13972] [ID_VIP: 13973] Istanze per l'avvio delle procedure di verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 3 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, nn. 1, 2, 3 del MIC, 4.2.5 della DGR Lombardia n. 4918 del 21/06/2021, contenute nel Provvedimento VIA n. 354 del 12/08/2021, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs.152/2006, relative al progetto "Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale di Ostiglia (MN)" Proponente: EP Produzione S.p.a. Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali del Provvedimento VIA n. 354 del 12/08/2021, ai sensi dell'art. 28 co.3 del D.lgs. 152/2006. Nota di annullamento parere»; della nota della Soprintendenza ABAP per le province di Cremona, Mantova e Lodi prot. n. 7947 del 15 luglio 2025, non conosciuta; della nota del Ministero della Cultura - Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, del 22 ottobre 2025, prot. n. 38392, avente per oggetto « [ID: 13972] Procedura di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d. Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale di Ostiglia (MN)". Proponente: EP Centrale Ostiglia S.p.A. Procedura di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006. Riscontro a nota Società del 06/08/2025».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali di verifica di ottemperanza che hanno dichiarato l'inottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del provvedimento VIA, relativa all'interramento di elettrodotti e alle eventuali misure alternative
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la valutazione ministeriale di inottemperanza alla condizione ambientale n. 2, concernente la verifica della possibilità di interrare gli elettrodotti che si dipartono dalla centrale fino all'intersezione con la SP 482 e l'argine del Po, con previsione di ulteriori opere compensative o mitigative ove l'interramento fosse risultato tecnicamente impossibile. Ha dedotto: violazione dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 3 del provvedimento VIA e dell'art. 4 dell'autorizzazione unica; incompetenza della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, in quanto la VIA avrebbe individuato nella Soprintendenza territoriale l'autorità competente alla verifica; contraddittorietà rispetto al precedente parere ministeriale e alla presa d'atto della Soprintendenza; travisamento, irragionevolezza, violazione della proporzionalità, difetto di istruttoria e motivazione; violazione degli artt. 7 e 21-nonies della l. 241/1990. La società ha sostenuto che l'interramento fosse oggettivamente impossibile, sia perché gli elettrodotti appartenevano a Terna sia per ragioni tecniche, e che essa avesse comunque proposto misure alternative. Con il secondo motivo ha contestato la pretesa ministeriale di commisurare tali misure al valore economico dei lavori di interramento, sostenendo che l'equivalenza dovesse essere valutata in termini ambientali e funzionali.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, escludendo anzitutto l'incompetenza della Direzione Generale del Ministero della Cultura. L'art. 28 del d.lgs. 152/2006 attribuisce al Ministero della Cultura, per i profili di competenza, il potere di vigilare sull'ottemperanza alle condizioni ambientali; pertanto la Direzione Generale poteva assumere determinazioni sulla condizione paesaggistica, anche sulla base del parere istruttorio della Soprintendenza. Il primo motivo è stato respinto anche nel merito: la condizione imponeva di verificare previamente l'impossibilità tecnica dell'interramento, anche mediante interlocuzione con il proprietario degli elettrodotti, Terna. Al momento dell'adozione dell'atto impugnato la società aveva fornito soltanto indicazioni generiche, senza acquisire la posizione del proprietario; la successiva nota di Terna del 1° dicembre 2025 ha invece documentato l'effettiva e radicale infattibilità tecnica dell'intervento per esigenze di sicurezza della rete, continuità del servizio e gestione delle linee. Il giudice ha quindi ritenuto legittima la valutazione di inottemperanza riferita al momento in cui era stata adottata, ma ha precisato che l'amministrazione deve riesercitare il potere tenendo conto della sopravvenuta nota di Terna, prendendo atto dell'impossibilità tecnica dell'interramento e valutando le misure alternative proposte dalla società oppure indicandone altre idonee. Il secondo motivo è stato accolto nella parte interpretativa, senza tradursi nell'accoglimento della domanda di annullamento: l'equivalenza tra l'interramento e le misure compensative o mitigative alternative non può essere intesa come equivalenza economica rispetto al costo dell'interramento. Deve invece consistere in un'equivalenza funzionale, in termini di efficacia, implementazione e portata riparatrice rispetto al bene ambientale e paesaggistico tutelato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 152/2006
Il proponente deve ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA; il Ministero della Cultura esercita il potere di vigilanza per i profili di competenza.
La disposizione attribuisce al Ministero della Cultura, per gli aspetti paesaggistici e culturali di competenza, il potere di verificare e vigilare sull'ottemperanza alle condizioni ambientali; la competenza può essere esercitata dalla Direzione Generale anche sulla base dell'istruttoria della Soprintendenza.
art. 3 d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente con riferimento al contenuto e alla portata del provvedimento VIA; il giudice ha interpretato la condizione ambientale secondo il suo tenore letterale, come obbligo di verificare prima l'interramento e, solo in caso di comprovata impossibilità tecnica, adottare misure alternative.
art. 4 d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente con riferimento all'autorizzazione unica e alla condizione ambientale recepita; la condizione è stata letta in modo coordinato con quella contenuta nella VIA.
art. 9 Costituzione
Il bene paesaggistico e ambientale tutelato costituisce il parametro sostanziale per valutare l'equivalenza delle misure alternative, che deve essere funzionale e riparatoria, non meramente economica.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra i vizi dedotti; il testo non evidenzia una specifica statuizione autonoma del giudice su tale disposizione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla modifica o ritiro di precedenti determinazioni; il testo non evidenzia una specifica statuizione autonoma del giudice su tale disposizione.
Massime di principio
- Nella verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute in un provvedimento VIA, il proponente deve dimostrare concretamente l'impossibilità tecnica della misura primaria prima di poter accedere alle misure compensative o mitigative alternative previste dalla condizione.
- Quando la misura ambientale incide su opere appartenenti a un soggetto terzo, il proponente non può limitarsi ad allegare genericamente l'impossibilità dell'intervento, ma deve previamente interloquire con il proprietario o gestore dell'opera, la cui valutazione tecnica è rilevante per accertare la fattibilità dell'intervento.
- La competenza del Ministero della Cultura alla vigilanza sull'ottemperanza alle condizioni ambientali relative ai profili paesaggistici e culturali può essere esercitata dalla Direzione Generale competente, anche sulla base del parere istruttorio della Soprintendenza territoriale; l'individuazione della Soprintendenza quale soggetto verificatore non esclude di per sé l'esercizio delle funzioni ministeriali di vigilanza.
- L'equivalenza tra una misura ambientale prescritta e le misure compensative o mitigative alternative non deve essere commisurata necessariamente al costo economico della misura non realizzabile, ma alla pari efficacia funzionale, attuativa e riparatoria rispetto al bene ambientale o paesaggistico tutelato.
- La legittimità della valutazione di inottemperanza deve essere apprezzata con riferimento agli elementi disponibili al momento dell'adozione dell'atto; tuttavia, quando sopravvengano elementi tecnici decisivi che dimostrino l'impossibilità della misura primaria, l'amministrazione deve riesercitare il potere e valutare le misure alternative secondo il corretto criterio di equivalenza funzionale.
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