Sentenza n. 1647/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento decreto dell’11 aprile 2025 di revoca del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato, rilasciato in data 9.5.23 su istanza di Di Nuzzo Michele del 27.3.23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura di Napoli un nulla osta per lavoro subordinato presso una società cooperativa agricola, era entrato regolarmente in Italia e aveva chiesto la convocazione per la conclusione del procedimento mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno. Dopo una convocazione fissata per il 27 febbraio 2025, alla quale aveva partecipato il ricorrente ma non il datore di lavoro, temporaneamente indisponibile, era stato richiesto un differimento per consentire la sottoscrizione inter partes del contratto. L'Amministrazione aveva tuttavia adottato, l'11 aprile 2025, la revoca del nulla osta. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, censurando in particolare la mancata concessione del differimento, la compressione della partecipazione procedimentale e l'illegittima preclusione della possibilità di stipulare il contratto con il datore di lavoro indicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto decisive la regolarità dell'ingresso in Italia in forza del nulla osta, l'inerzia dell'Amministrazione nel convocare tempestivamente il lavoratore e il datore di lavoro, il quasi biennale intervallo tra il rilascio del nulla osta e la revoca e la rapidità con cui la revoca era stata adottata dopo la convocazione del 27 febbraio 2025. Il giudice ha inoltre valorizzato la richiesta tempestiva di differimento, motivata dall'indisponibilità temporanea del datore di lavoro, che avrebbe potuto essere accolta attendendo ancora alcuni giorni. La condotta amministrativa ha così compresso le prerogative partecipative del lavoratore e del datore di lavoro e ha irragionevolmente trasferito sul ricorrente le conseguenze del tempo trascorso durante l'inerzia dell'Amministrazione. La decisione avrebbe dovuto essere diversa se l'Amministrazione avesse agito secondo buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità, concedendo una nuova convocazione. Le spese sono state compensate.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione ritarda per un periodo irragionevolmente lungo la convocazione delle parti necessaria alla conclusione di un procedimento per il rilascio del titolo di soggiorno, non può addossare al privato le conseguenze sfavorevoli del tempo trascorso, salvo che il ritardo sia a lui imputabile.
- In presenza di un nulla osta validamente rilasciato e di un ingresso regolare nel territorio nazionale, la revoca adottata subito dopo una prima convocazione non perfezionata per la temporanea indisponibilità del datore di lavoro è illegittima se l'Amministrazione omette di valutare una tempestiva richiesta di differimento idonea a consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
- La partecipazione procedimentale deve essere effettiva e non può essere compressa da una accelerazione improvvisa dell'azione amministrativa, soprattutto quando la stessa Amministrazione abbia in precedenza lasciato decorrere un lungo periodo senza definire il procedimento.
- I principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità impongono all'Amministrazione di concedere un breve differimento quando ciò consenta di completare il procedimento senza pregiudizio per l'interesse pubblico e senza che il ritardo sia imputabile al privato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 533/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 534/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 36/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 37/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 38/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →