Cassazione Civile, Ordinanza n. 00751/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due cartelle di pagamento emesse per annualità d'imposta 2001, 2002 e 2003, relative a somme indicate nelle dichiarazioni ma non versate. La società sosteneva di aver aderito al condono fiscale previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 e di aver quindi conseguito la sanatoria, pur avendo pagato solo due rate; lamentava inoltre che l'ufficio non avesse notificato un espresso provvedimento di diniego del condono e che le nuove cartelle fossero illegittime. In cassazione deduceva: 1) l'inammissibilità dell'appello dell'ufficio per indeterminatezza e per domanda nuova; 2) la violazione delle norme sul condono e sullo statuto del contribuente per mancata notifica del diniego; 3) l'illegittimità del recupero tramite art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di sgravio e non di rimborso; 4) la decadenza dell'ufficio sia rispetto alla disciplina del condono sia rispetto al termine di notifica delle cartelle di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte dichiara preliminarmente il difetto di legittimazione processuale del Ministero, poi respinge i primi tre motivi e accoglie il quarto, rilevando che per i recuperi collegati alla definizione ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 la notifica delle cartelle doveva avvenire entro il 31 dicembre 2008, mentre nel caso concreto le cartelle erano state notificate nel 2010; la precedente iscrizione a ruolo del 2007 non valeva perché le cartelle erano state poi sgravate, sicché la riscossione effettiva era quella successiva e tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri tre, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e quelle di merito sono compensate. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze viene dichiarato privo di legittimazione processuale nel giudizio di cassazione, perché estraneo al giudizio di secondo grado.
Norme richiamate
art. 9-bis L. 27 dicembre 2002, n. 289
Consente la definizione dei ritardati od omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni, ma il mancato integrale pagamento impedisce il perfezionamento del condono; per il recupero delle somme non definite operano i termini di decadenza fissati dalla normativa successiva.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cartella di pagamento è impugnabile e il contribuente può far valere in tale sede le censure riferite al provvedimento presupposto non notificato.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
La mancata notificazione di un espresso provvedimento di diniego del condono non determina, di per sé, invalidità della cartella né decadenza dell'amministrazione.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La norma sul recupero delle somme erroneamente rimborsate non è estensibile allo sgravio in via analogica; tuttavia, nel caso concreto la Corte ritiene applicabile il principio sul recupero di rimborsi disposti d'ufficio, poiché la questione riguarda il ripristino della riscossione del debito originario dopo l'inadempimento al condono.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Le cartelle devono essere notificate entro il termine decadenziale previsto; nel caso di recuperi collegati alla disciplina del condono richiamata in sentenza, il termine rilevante è quello fissato al 31 dicembre 2008.
art. 37, comma 44, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
"La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002"
È norma generale, applicabile ai rapporti pendenti, che fissa al 31 dicembre 2008 la decadenza per la notifica delle cartelle relative ai recuperi connessi alle definizioni previste dalla legge n. 289 del 2002, incluso l'art. 9-bis.
Massime di principio
- La mancata notifica di un espresso provvedimento di diniego del condono non comporta automaticamente invalidità della cartella, perché la cartella stessa può valere come manifestazione implicita del rigetto e il contribuente può impugnare l'atto esecutivo deducendo anche le censure sul presupposto non notificato.
- Nel recupero delle somme collegate a procedure di definizione agevolata, il termine di notifica delle cartelle è decadenziale e, se la legge sopravvenuta lo estende ai rapporti pendenti, l'amministrazione deve rispettarlo anche per le posizioni già in corso.
- Se l'originario atto di riscossione è stato sgravato e la successiva attività di recupero avviene mediante nuove cartelle, ai fini della decadenza rileva la notifica effettiva di queste ultime, non la mera precedente iscrizione a ruolo rimasta priva di effetti.
- Il contribuente che contesta l'inammissibilità dell'appello deve riportare nel ricorso per cassazione il contenuto del motivo di gravame in modo tale da dimostrarne la specificità; non basta un generico rinvio all'atto di appello.
- La disciplina sul recupero dei rimborsi erroneamente effettuati non si estende automaticamente agli sgravi, poiché rimborso e sgravio sono istituti eterogenei; tuttavia la qualificazione concreta dell'operazione di riscossione può condurre ad applicare il principio del ripristino del debito originario quando non vi sia un vero recupero di sgravio ma la ripresa della pretesa tributaria sospesa.
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