Cassazione Penale, Sentenza n. 3981/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 22.7.2021 che aveva confermato il quadro di gravità indiziaria in relazione ai reati di concorso in spaccio (artt. 81 e 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990). L'imputato deduceva violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e vizio motivazionale per avere i giudici del riesame dato rilievo esclusivo a una intercettazione ambientale tralasciando le spiegazioni difensive, sostenendo che la sua presenza nell'appartamento fosse riconducibile a mera connivenza e che non vi fossero elementi che lo indicassero come colui che aveva ceduto la dose poi rivelatasi letale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e che gli elementi raccolti (in particolare la conversazione intercettata e la narrazione del ricorrente riguardo i fatti) dimostrassero un contributo causale attivo del D'Ignoti all'attività di spaccio. Le alternative difensive sono state giudicate meramente fattuali e non idonee a scardinare il quadro indiziario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato unitamente all'art. 110 c.p. per delineare il concorso di persone nel reato quale modalità di partecipazione agli illeciti connessi allo spaccio.
art. 110 cod. pen.
Usato per affermare la responsabilità per concorso di più persone nella commissione del reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che incrimina detenzione, cessione e alienazione di sostanze stupefacenti; il fatto contestato è stato inquadrato alla luce di questo articolo.
art. 273 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione della normativa procedurale relativa ai motivi di ricorso e alla loro valutazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013)
Richiamata per il principio secondo cui la Corte di cassazione non ha potere di revisione del merito degli elementi di fatto e dell'apprezzamento del giudice delle misure cautelari; la verifica di gravità indiziaria resta riservata al giudice del riesame e al giudice della misura.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivede il merito e l'apprezzamento degli indizi compiuto dal giudice del riesame: i motivi che prospettano una diversa lettura fattuale degli elementi, se non dimostrano illogicità o violazione del diritto, sono inammissibili.
- Una singola intercettazione ambientale, se coerente e significativa rispetto al contesto, può contribuire a delineare quadro di gravità indiziaria idoneo all'applicazione di misure cautelari.
- Le spiegazioni alternative fornite dalla difesa, quando di natura puramente fattuale e non accompagnate da rilievi di incongruenza logica o giuridica nella motivazione, difficilmente scalfiscono il quadro indiziario consolidato dall'ordinanza di riesame.
- La presenza dell'indagato in prossimità dell'evento e la sua narrazione dei fatti possono essere interpretate come indice di un contributo attivo all'attività illecita, non soltanto come mera connivenza, specie se emerge una breve successione temporale tra cessione e danno.
- Per impugnare con successo in Cassazione decisioni cautelari è necessario contestare specificamente vizi della motivazione sotto il profilo della violazione di legge o della manifesta illogicità, non limitandosi a prospettare una diversa interpretazione dei fatti.
- In presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso la Corte può irrogare condanne pecuniarie in favore della Cassa delle Ammende.
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