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Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 235/2024 pubbl. il 01/06/2024 RG n. 750/2023, notificata il 11/12/2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario – Sezione Lavoro, dichiarata passata in giudicato. Il ricorso era corredato dalla certificazione relativa al passaggio in giudicato, ma la copia depositata non recava l'attestazione di conformità all'originale. Con ordinanza istruttoria il TAR ha invitato il ricorrente a regolarizzare il documento entro quindici giorni, avvertendolo che la mancata regolarizzazione avrebbe potuto comportare l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente non ha provveduto né nel termine assegnato né successivamente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., nel giudizio di ottemperanza deve essere depositato in copia autentica il provvedimento del quale si chiede l'esecuzione, con la prova del passaggio in giudicato quando richiesta. Poiché la sentenza da eseguire proveniva dal giudice ordinario, il ricorrente aveva l'onere di fornire la prova del suo passaggio in giudicato; il termine "eventuale" previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a. riguarda invece i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato. La certificazione depositata, priva dell'attestazione di conformità richiesta dal combinato disposto degli artt. 136, comma 2-ter, c.p.a., 23-bis, comma 2, e 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, non poteva considerarsi copia conforme. La mancata regolarizzazione dopo l'ordine del TAR ha determinato il difetto del presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, considerata la natura processuale della pronuncia e l'assenza di difese sostanziali dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    unitamente al ricorso per ottemperanza è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Impone il deposito in copia autentica del provvedimento da eseguire; per i provvedimenti del giudice ordinario, il ricorrente deve fornire la prova del passaggio in giudicato. Il carattere eventuale della prova riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora coperti da giudicato.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.

    Quando il difensore deposita telematicamente una copia informatica di un atto o documento, deve attestarne la conformità nei casi previsti; soltanto la copia munita dell’attestazione equivale all’originale o alla copia conforme.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La mancanza della prova documentalmente conforme del giudicato posto a fondamento dell'azione impedisce l'ammissibilità del ricorso per ottemperanza relativo a una decisione del giudice ordinario.

  • art. 23-bis, comma 2, d.lgs. 82/2005

    le copie e gli estratti informatici del documento informatico [...] hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale [...] è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta

    La copia informatica acquista l'efficacia probatoria dell'originale quando la conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato o non è espressamente disconosciuta; nel caso deciso mancava l'attestazione richiesta.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005

    le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato

    La copia per immagine di un documento originariamente analogico richiede l'attestazione di conformità da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato per avere la stessa efficacia probatoria dell'originale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve depositare il provvedimento in copia autentica e fornire la prova del suo passaggio in giudicato; la mancata produzione di tale prova integra un difetto del presupposto di ammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La certificazione del passaggio in giudicato depositata telematicamente non vale come copia conforme se priva dell'attestazione di conformità richiesta dagli artt. 136, comma 2-ter, c.p.a. e 22 o 23-bis d.lgs. 82/2005, secondo la natura del documento.
  • Quando il giudice amministrativo segnala la mancanza dell'attestazione di conformità e assegna un termine per la regolarizzazione, la mancata regolarizzazione entro il termine, o successivamente, giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
  • Nel contesto dell'art. 114, comma 2, c.p.a., il riferimento alla prova "eventuale" del passaggio in giudicato riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo che possono essere azionati anche prima del giudicato, non le sentenze del giudice ordinario per le quali il giudicato deve essere comprovato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

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