Cassazione Penale, Sentenza n. 38641/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che disponeva la sua consegna alla Germania in esecuzione di mandato di arresto europeo per 127 episodi di truffa (commessi a Monaco di Baviera tra il 23/09/2019 e il 12/11/2019). Le censure denunciavano: violazione di legge (artt. 9, 16 e 18-bis, L. n. 69/2005, artt. 275 e 275-bis c.p.p.) rispetto ai criteri adottati dalla Corte d'appello per valutare i legittimi motivi di rifiuto della consegna; assenza di esigenze cautelari (sottoposizione a procedimento in Italia per resistenza a pubblico ufficiale con udienza fissata e precedenti nomine/revoche di misure); difformità e modifiche sostanziali tra l'originale mandato in tedesco e la traduzione italiana depositata solo in udienza (inesattezze su norme tedesche violate, data di emissione, autorità emittente, pene e numero dei reati), tali da pregiudicare la comprensione dell'accusa; inaffidabilità delle indicazioni sul domicilio, sul difensore designato in Germania e su altri dati riportati nel mandato sintetico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: non sussista violazione del diritto di difesa, poiché i documenti tradotti erano stati depositati in copia già il 21/10/2025; le piccole discrasie tra il formulario e il mandato interno non costituiscono "modifiche sostanziali" e non pregiudicano l'identificazione della persona né la comprensione dei reati contestati; il formulario (e le informazioni in esso contenute) è sufficiente ai fini della consegna secondo la normativa sul mandato di arresto europeo; la mancata indicazione dei "gravi indizi di colpevolezza" non è più motivo di rifiuto dopo il d.lgs. 2/2/2021, n.10; le questioni relative alla legittimità di misure cautelari o alla identificazione del difensore in Germania sono materie rimediabili davanti all'autorità estera. Quanto alla richiesta di rinvio della consegna per pendente procedimento italiano, la Corte ha applicato il criterio di bilanciamento previsto dalla giurisprudenza: la pendenza di un procedimento per fatti diversi non impedisce automaticamente la consegna e il rinvio è discrezionale, valutando gravità, data dei fatti, stato dei procedimenti, modalità di esecuzione della pena ecc.; nella specie la Corte ha ritenuto prevalente l'interesse alla consegna per i reati tedeschi, più offensivi e recenti rispetto alla situazione italiana. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (mandato di arresto europeo)
art. 9, art. 16, art. 17 comma 4, art. 18, art. 18-bis, art. 20, art. 24
Il formulario del mandato di arresto europeo, corredato delle informazioni previste, è idoneo a consentire la consegna; la pendenza di procedimenti nazionali per reati diversi non costituisce rifiuto automatico ma al più motivo di rinvio (discrezionale) ai sensi dell'art. 24; il riferimento ai "gravi indizi" (art.17, comma 4) è stato rimosso dal d.lgs. n.10/2021 e la mancanza di tale indicazione non costituisce più motivo legittimo di rifiuto
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
modifica dell'art. 17, comma 4 della L. n. 69/2005
Ha eliminato la necessità di indicare i "gravi indizi di colpevolezza" nel formulario; pertanto la loro mancanza non impedisce la consegna
Codice di procedura penale
Articoli richiamati nelle censure difensive; la Corte ha ritenuto che le osservazioni difensive relative alla forma e al deposito dei documenti non trovano rilievo idoneo a impedire la consegna, atteso che le traduzioni erano state depositate e le discrepanze risultavano non sostanziali
Codice penale
art. 337 (resistenza a pubblico ufficiale), art. 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale)
La distinzione tra i reati pendenti in Italia (resistenza, art.337) e quello considerato dalla Corte d'appello quale base per la valutazione del rinvio (oltraggio, art.341-bis) è stata presa in considerazione: benché la resistenza sia punita più severamente, la valutazione discrezionale ha considerato prevalenti gli interessi connessi ai reati tedeschi
Codice penale tedesco (StGB)
§§ 263-264, §§ 267-26 (come riportato nel mandato)
I reati di truffa contestati sono descritti nel mandato con i riferimenti alle norme del codice penale tedesco; la Corte ha ritenuto sufficientemente precise le indicazioni per identificare i reati oggetto della consegna
Massime di principio
- Il formulario del mandato di arresto europeo, corredato degli elementi essenziali e, se disponibili, delle traduzioni, è normalmente sufficiente per disporre la consegna: discrepanze minori tra formulario e atti nazionali non costituiscono automaticamente "modifiche sostanziali".
- Dopo il d.lgs. n.10/2021 non costituisce più motivo di rifiuto della consegna la mancata indicazione dei "gravi indizi di colpevolezza"; quindi l'assenza di tale specificazione non pregiudica l'esecuzione del mandato.
- La pendenza di un procedimento penale nazionale per fatti diversi non impedisce la consegna: può giustificare solo un rinvio (discrezionale) valutando gravità e data dei reati, stato dei procedimenti, restrizione della libertà, entità della pena e prevedibili modalità di esecuzione.
- Questioni processuali riguardanti misure cautelari, modalità di difesa o nomina del difensore all'estero sono, di norma, da contestare davanti all'autorità giudiziaria del Paese richiedente e non costituiscono automaticamente un ostacolo alla consegna.
- Ricorsi infondati contro ordinanze di consegna possono comportare la condanna alle spese processuali; è quindi opportuno valutare preliminarmente la fondatezza delle censure rispetto ai criteri rigorosi applicati dalla giurisprudenza sul mandato di arresto europeo.
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