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Sentenza

Sentenza n. 58/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca sulla domanda in data 22 marzo 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito dalla ricorrente in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno; per il risarcimento del danno subito da liquidarsi in via equitativa;

Giustizia amministrativa202508072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo estero di specializzazione per il sostegno

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Università e della Ricerca sull'istanza del 22 marzo 2024 diretta al riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna, nonché il risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente. Il ricorso è stato notificato e proposto esclusivamente nei confronti del MUR. Il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato dubbi sulla legittimazione passiva del MUR, osservando che la competenza a definire i percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e i relativi titoli di accesso appartiene al Ministero dell'Istruzione e del Merito. La ricorrente ha sostenuto che una circolare ministeriale del 10 agosto 2021 attribuiva al MUR la competenza sul riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione sul sostegno e che, pertanto, aveva fatto legittimo affidamento su tale indicazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione passiva del MUR. Nei giudizi avverso il silenzio, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione cui la legge attribuisce il potere di adottare il provvedimento richiesto. Secondo il consolidato orientamento richiamato dal Collegio, la competenza a riconoscere il titolo estero di specializzazione sul sostegno appartiene al Ministero dell'Istruzione, oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito, anche dopo l'istituzione del MUR. Nel caso concreto, la domanda era stata presentata esclusivamente al MUR e il ricorso era stato proposto soltanto contro tale Ministero; il Ministero dell'Istruzione e del Merito, unica amministrazione competente, non era stato destinatario né dell'istanza né del ricorso. Il TAR ha richiamato anche una pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui l'errata presentazione della domanda a un'amministrazione non competente impedisce la decorrenza del termine per configurare il silenzio-inadempimento. Ha inoltre ricordato che il MUR, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede e del divieto di aggravamento del procedimento, è tenuto a trasmettere l'istanza all'amministrazione competente. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la controvertibilità della questione relativa all'individuazione del legittimato passivo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio prima della decisione.

  • art. 2 d.l. 1/2020

    Attribuisce al Ministero dell'Istruzione la competenza, tra l'altro, in materia di definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca.

  • art. 50 d.lgs. 300/1999

    La disposizione, come sostituita dall'art. 2 del d.l. 1/2020, individua le competenze ministeriali rilevanti per la specializzazione del personale docente.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022

    Ha determinato la denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    Vieta l'ingiustificato aggravio del procedimento; tale principio impone al MUR di trasmettere l'istanza ricevuta all'amministrazione competente.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede

    Impone all'amministrazione non competente di collaborare, trasmettendo l'istanza all'amministrazione titolare del potere.

Massime di principio

  • Nei giudizi avverso il silenzio, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'amministrazione cui la legge attribuisce il potere di adottare il provvedimento richiesto.
  • La presentazione di un'istanza a un'amministrazione priva di competenza non determina il decorso del termine per la formazione del silenzio-inadempimento dell'amministrazione competente; il ricorso proposto contro l'amministrazione non titolata è inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
  • La competenza al riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione per il sostegno appartiene al Ministero dell'Istruzione e del Merito, anche dopo l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca.
  • In applicazione dei principi di collaborazione e buona fede e del divieto di aggravamento del procedimento, l'amministrazione che riceva un'istanza rientrante nella competenza di altra amministrazione deve trasmetterla tempestivamente all'amministrazione competente.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioGiurisdizione e ripartoPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizioneBuona fede e correttezza della PA

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