Sentenza del 12/02/2020 n. 3382 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (omesso esame di fatti decisivi). L'Amministrazione sostiene che la CTR ha fondato il proprio convincimento sulla valutazione di un solo fornitore (S. di S.A.) senza considerare elementi probatori relativi ad altri fornitori per l'anno 2006 (Car.Mi di M.L. - inesistente nelle anagrafi dove avrebbe sede, priva di struttura aziendale, con il titolare M.L. ristretto in carcere nel periodo rilevante; altre ditte individuali come Automobili di Co.Fr. e B.Car di B.R. risultanti solo con partita IVA e prive di dipendenti). Tali elementi, secondo l'Amministrazione, erano fatti decisivi che la CTR non ha esaminato nella motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR per la Lombardia per nuovo esame (anche sulla regolazione delle spese del presente grado). La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio denunciato è l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte conferma che la mancata considerazione in motivazione di elementi critici posti dalla parte costituisce motivo di cassazione e giustifica il rinvio per nuovo esame.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e riferimento al comma 1-bis)
Rilevazione processuale relativa al contributo unificato: la Corte ha constatato l'assenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente principale.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8
Richiamato nella motivazione di merito (CTR): secondo l'orientamento richiamato, la detrazione IVA può essere ammessa anche in caso di operazioni soggettivamente inesistenti se è provata l'effettiva effettuazione dell'operazione, con possibilità di fornire prove aggiuntive oltre alle scritture contabili.
Massime di principio
- L'omesso esame di fatti decisivi indicati dalle parti integra un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e può determinare la cassazione con rinvio perché la Corte di merito valuti compiutamente quegli elementi.
- La valutazione della sussistenza di operazioni fittizie va compiuta considerando complessivamente tutti gli indizi e le circostanze (assenza di struttura aziendale, incongruenze anagrafiche, titolari impossibilitati a svolgere le attività, mera presenza di partita IVA senza riscontri) e non può basarsi unicamente sull'esame di un singolo fornitore.
- Se emergono plurimi indizi circa la fittiziosità di fornitori diversi, l'onere motivazionale del giudice di merito richiede l'esplicito esame di tali elementi per escludere o confermare la fittiziosità.
- In materia di IVA, pur se esistano dubbi sulla soggettività del fornitore, la detrazione può essere riconosciuta ove sia provata l'effettiva effettuazione dell'operazione (secondo la disciplina introdotta dal D.L. 16/2012 e dall'interpretazione giurisprudenziale), ma la prova deve essere valutata nel suo complesso dal giudice di merito.
- La cassazione con rinvio è la soluzione tipica quando la Corte suprema riscontra lacune nella motivazione del giudice di merito: il giudice di rinvio dovrà integrare la valutazione dei fatti e motivare nuovamente la decisione.
- Per la parte pubblica, è strategico documentare e far emergere la totalità degli elementi indiziari riguardanti tutti i fornitori sospetti; per il contribuente, è essenziale fornire prove dirette della realtà delle operazioni e della struttura dei fornitori.
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