Sentenza n. 1449/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione II) n. 1621 dell’11 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 1621 dell’11 marzo 2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire per il recupero dell’area “ex Eden” e contro gli atti urbanistici presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante aveva impugnato il diniego comunale di rilascio del permesso di costruire richiesto per il recupero di un edificio dismesso, con cambio di destinazione d’uso da servizi di interesse generale a residenziale, senza incremento di volumetria e con previsione di standard urbanistici e di edilizia sociale. In primo grado erano stati impugnati anche gli atti con cui il Comune aveva individuato le aree sottratte all’applicazione della disciplina derogatoria regionale sulla sostituzione edilizia e riqualificazione. I motivi d’appello hanno riguardato: l’asserita mancata pubblicazione delle delibere comunali n. 12/2022 e n. 14/2022 e la loro conseguente inopponibilità; la qualificazione delle stesse come provvedimenti individuali lesivi dello ius aedificandi, con obbligo di comunicazione personale; l’erronea valutazione dell’intervento, che secondo la società avrebbe comportato soltanto un cambio d’uso e avrebbe migliorato gli standard urbanistici; l’erronea applicazione dei parametri del d.m. n. 1444/1968, che avrebbero dovuto essere verificati con riferimento alla singola zona omogenea e non all’intero territorio comunale; l’illogicità del diniego per eccedenza della destinazione residenziale e carenza di standard, anche alla luce di precedenti titoli edilizi rilasciati dal Comune; nonché la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha integralmente respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le delibere comunali n. 12/2022 e n. 14/2022 fossero state ritualmente affisse all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e fossero immediatamente esecutive; le ulteriori contestazioni relative alla loro reperibilità sul sito istituzionale non incidevano sulla validità o sull’efficacia degli atti. Le delibere costituivano esercizio del potere di pianificazione attribuito al Comune dall’art. 7, comma 7, della legge regionale n. 19/2009, volto a individuare, per motivate esigenze urbanistiche ed edilizie, le aree escluse dagli interventi derogatori: non erano quindi provvedimenti individuali e non richiedevano notifica o comunicazione personale alla società. Il Collegio ha inoltre ritenuto ragionevole e coerente la scelta comunale di impedire interventi di cambio di destinazione nelle aree in cui essi avrebbero aggravato il carico urbanistico e il deficit di standard. Le censure dell’appellante miravano a sostituire la propria valutazione progettuale a quella discrezionale e tecnico-discrezionale dell’amministrazione, senza dimostrare illogicità, contraddittorietà o carenze istruttorie. Il diniego risultava sorretto da un’istruttoria congrua e da una motivazione coerente con l’eccesso di destinazione residenziale e la grave carenza di standard nella zona. I precedenti titoli edilizi non dimostravano l’illegittimità dell’azione amministrativa, avendo ciascun intervento caratteristiche proprie. È stata infine esclusa la violazione della partecipazione procedimentale, poiché la società aveva ricevuto il preavviso di rigetto e il Comune aveva esaminato e controdedotto alle osservazioni, recependone i punti essenziali nella motivazione finale. Spese del grado d’appello compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 7, l.r. Campania n. 19/2009
individuare con provvedimento…motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5
La disposizione attribuisce al Comune il potere pianificatorio di escludere determinate aree dagli interventi derogatori di sostituzione edilizia e riqualificazione, purché la scelta sia motivata da esigenze urbanistiche ed edilizie.
art. 7, comma 5, l.r. Campania n. 19/2009
Individua gli interventi edilizi derogatori dai quali il Comune può escludere specifiche aree mediante il provvedimento motivato previsto dal comma 7.
art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
La rituale affissione delle deliberazioni comunali all’Albo pretorio per il periodo previsto, unitamente alla dichiarazione di immediata esecutività, rende gli atti validi ed efficaci; non è necessaria una notificazione individuale quando si tratta di atti generali di pianificazione.
art. 14 d.P.R. n. 380/2001
La disciplina del permesso di costruire in deroga è richiamata nel quadro normativo dell’intervento, ma il diniego è stato ritenuto legittimo in ragione delle scelte urbanistiche comunali e della carenza di standard.
d.m. n. 1444/1968
I parametri relativi agli standard urbanistici costituiscono riferimento per la valutazione comunale del carico urbanistico e della compatibilità degli interventi di trasformazione e cambio di destinazione d’uso.
art. 7 l. n. 241/1990
La garanzia partecipativa è stata ritenuta soddisfatta mediante il preavviso di rigetto e l’esame delle osservazioni dell’interessata, non essendo necessaria un’ulteriore comunicazione di avvio riferita agli atti generali di pianificazione.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente, anche perché fondata sulle risultanze istruttorie e sulle ragioni urbanistiche esplicitate negli atti presupposti.
Massime di principio
- Le deliberazioni comunali che, in attuazione di una legge regionale, individuano con motivazione urbanistica ed edilizia le aree escluse da interventi derogatori costituiscono atti generali di pianificazione e non provvedimenti individuali; pertanto, non richiedono notificazione o comunicazione personale ai proprietari delle aree per essere opponibili.
- La pubblicazione all’Albo pretorio secondo le modalità previste dalla legge, unitamente all’eventuale dichiarazione di immediata esecutività, è sufficiente a conferire efficacia alle deliberazioni comunali generali; la mancata o difficoltosa reperibilità dell’atto sul sito istituzionale non determina di per sé l’invalidità dell’atto, se la pubblicazione legale è stata regolarmente effettuata.
- Il sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche discrezionali e tecnico-discrezionali non consente al giudice di sostituire la soluzione progettuale del privato a quella dell’amministrazione; l’annullamento è possibile solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria o carenza di motivazione.
- È legittimo negare un intervento di cambio di destinazione d’uso, anche senza incremento di volumetria e con previsione di standard aggiuntivi, quando l’amministrazione abbia accertato che l’intervento aggraverebbe il carico urbanistico in un’area già caratterizzata da eccedenza della destinazione residenziale e da una grave carenza di standard.
- La partecipazione procedimentale relativa al diniego di un titolo edilizio è assicurata quando il privato riceva il preavviso di rigetto, possa presentare osservazioni e l’amministrazione le esamini fornendo specifiche controdeduzioni, recepite nella motivazione del provvedimento finale.
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