Cassazione Civile, Ordinanza n. 22939/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2010 a seguito di verifica della Guardia di Finanza. L'Ufficio aveva recuperato: 1) costi dedotti ai fini IRAP relativi a un contratto qualificato come appalto con una cooperativa di facchinaggio, poi riqualificato come somministrazione di manodopera, con conseguente riclassificazione dei costi tra quelli del personale e loro irrilevanza nella base imponibile IRAP; 2) IVA detratta in relazione alle operazioni con la cooperativa, ritenute non prestazioni di servizi; 3) IVA detratta su fatture di un'altra società, ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti perché tale società sarebbe stata mera estensione della contribuente, con amministrazione di fatto unitaria. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provato né il carattere fittizio dell'appalto con la cooperativa né l'inesistenza soggettiva delle operazioni con la seconda società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 95 TUIR, 19 e 21 DPR 633/1972 e 2094 c.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di considerare gli elementi istruttori emersi nel PVC, indicativi di interposizione fittizia di manodopera e di operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha però rilevato che il motivo non riportava in modo autosufficiente il contenuto dell'avviso di accertamento, del PVC e del contratto di appalto, impedendo il controllo di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità. Ha osservato che, a fronte di censure fondate su una diversa lettura degli atti istruttori e del contratto di appalto, il ricorrente non aveva trascritto né allegato in modo sufficiente il contenuto degli atti rilevanti (avviso di accertamento, PVC della Guardia di Finanza, contratto di appalto), limitandosi a rinvii generici al fascicolo di merito. Di conseguenza non era possibile verificare la fondatezza delle doglianze. Nessuna statuizione sulle spese, perché la società era rimasta intimata. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di parte pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro formale del motivo, ma la censura viene comunque reputata inammissibile per mancato rispetto dei requisiti di autosufficienza e specificità del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi e il contenuto essenziale degli atti e documenti su cui si fonda, con indicazione puntuale della loro produzione e collocazione; il mero rinvio agli atti di merito non basta.
art. 95 TUIR
È richiamato dalla ricorrente quale norma violata in relazione alla deducibilità dei costi e alla qualificazione delle prestazioni come costo del personale.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione dell'IVA, contestata per operazioni ritenute non imponibili o inesistenti.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 19 DPR 633/1972 per contestare la detrazione IVA sulle fatture oggetto di ripresa.
art. 2094 c.c.
È evocato per sostenere la riqualificazione del rapporto come somministrazione di manodopera e l'emersione di un inserimento dei lavoratori nell'organizzazione della committente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
d.lgs. n. 446/97, art. 5
È richiamato nel fatto come norma sulla determinazione della base imponibile IRAP, con esclusione dei costi del personale.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
È menzionato nella motivazione della CTR, che aveva valorizzato una precedente assoluzione penale per escludere la configurabilità di operazioni soggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando la censura investe la valutazione di un avviso di accertamento, di un PVC o di un contratto, il ricorrente deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante o una sintesi puntuale, indicando specificamente dove gli atti siano stati prodotti nei gradi di merito.
- Il mero rinvio al fascicolo di parte o agli atti del giudizio di merito non consente il controllo di legittimità e comporta l'inammissibilità del motivo, se non accompagnato dalla riproduzione essenziale del contenuto degli atti decisivi.
- In tema di imposte dirette e IVA, la riqualificazione di un contratto di appalto in somministrazione di manodopera o la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti richiede una compiuta allegazione degli elementi fattuali e documentali posti a base dell'accertamento.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al ricorrente nella ricerca e selezione degli atti di causa: la specificità del motivo esige che la Corte sia posta in condizione di comprendere immediatamente il contenuto della doglianza e il suo fondamento documentale.
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