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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5421/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione promossa in favore di Marinaro per il periodo di custodia cautelare (carcere dal 25/03/2009 e arresti domiciliari fino al 14/07/2010) relativo a indagini e processi per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente era stato originariamente condannato dal Tribunale di Foggia, poi assolto in appello e nuovamente assolto con sentenza irrevocabile del 12/10/2016. La Corte d'appello aveva escluso l'indennizzo ritenendo che la condotta del Marinaro fosse caratterizzata da colpa grave ostativa, desunta da numerose intercettazioni, frequenti e ambigue conversazioni con soggetti coinvolti nel traffico di droga, ambigue frequentazioni con pregiudicati e dall'uso della menzogna per eludere chiarimenti. Il ricorrente contestava che le conversazioni fossero episodiche, mancassero riscontri (es. appostamenti) e non risultasse il suo effettivo coinvolgimento materiale o legami stabili con l'associazione criminale.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la valutazione della Corte d'appello. Ha ritenuto corretta la motivazione che ha individuato, in base alle intercettazioni e alle ambigue frequentazioni, comportamenti di colpa grave o di connivenza tali da concorrere alla decisione dell'autorità giudiziaria di adottare misure cautelari. È stato ribadito che, nel giudizio di riparazione, il giudice può valutare su piano diverso rispetto al giudice penale e fondare la decisione sull'apprezzamento dei medesimi fatti anche se nel processo penale sono sfociati in assoluzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per il sindacato di Cassazione sulla motivazione (adeguatezza, congruità e logicità) della decisione impugnata; la mancata adeguata motivazione è censurabile ai sensi di questa norma.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulle fattispecie rilevanti per la colpa grave ostativa all'indennizzo

    Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014 (Dieni); Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014 (Pistorio); Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 (Calò); Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016 (Farina) e altre pronunce citate

    La giurisprudenza stabilisce che la colpa grave ostativa all'indennizzo può trovare fondamento in comportamenti extraprocessuali quali frequentazioni ambigue, contiguità con ambienti sospetti, connivenza o condotte interpretabili esternamente come contigue all'attività criminale. Tuttavia è necessario che il giudice della riparazione motivi adeguatamente l'oggettiva idoneità di tali elementi a costituire indizi di colpevolezza e il rapporto di concausalità con l'adozione della misura cautelare.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta l'esistenza di dolo o colpa grave su un piano autonomo rispetto al giudizio penale: l'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo.
  • Comportamenti extraprocessuali (frequentazioni ambigue, intercettazioni che evidenziano contiguità con ambienti delittuosi, condotte ingannevoli) possono integrare colpa grave idonea a escludere l'indennizzo, purché il giudice motivi in modo adeguato la loro idoneità e il nesso causale con la detenzione.
  • Per ottenere l'indennizzo, il ricorrente deve contestare non solo l'assenza di responsabilità penale, ma dimostrare che non sussistono comportamenti riconducibili a dolo o colpa grave che abbiano concorso all'adozione delle misure cautelari.
  • Per la difesa in simili situazioni è utile sottolineare la mancanza di riscontri concreti (es. appostamenti, identificazioni sul luogo dei fatti), la episodicità dei contatti e l'assenza di una struttura organizzativa stabile che colleghi l'indagato all'attività delittuosa.
  • Il giudice di merito deve sempre fornire motivazione logica e congrua se fonda il diniego dell'indennizzo su elementi di contiguità o connivenza; la mancanza di tale motivazione è sindacabile in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

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