Sentenza n. 1180/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del silenzio serbato dal Comune di Turbigo sull’istanza del 6 maggio 2024, protocollata in data 7 maggio 2024, con cui l’Associazione religiosa “Moschea Essa” ha chiesto al Comune di poter fruire “nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 11” di “uno spazio, coperto o scoperto, nel quale poter festeggiare la festività musulmana dell’Eid al-Adha per un numero massimo contestuale di 200 persone”; - della delibera del Consiglio comunale del Comune di Turbigo n. 15, del 27 maggio 2024, con cui è stata approvata la mozione, presentata in data 21/05/2024 dal gruppo consiliare "Fabrizio Allevi Sindaco - Insieme per Turbigo, Lega, Fratelli D'Italia, Forza Italia".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di messa a disposizione di uno spazio pubblico per la celebrazione dell’Eid al-Adha e delibera consiliare di diniego della richiesta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha chiesto al Comune, per il 17 giugno 2024 dalle ore 6 alle 11, la disponibilità di uno spazio coperto o scoperto, destinato alla celebrazione dell’Eid al-Adha per un massimo contestuale di 200 persone. Ha impugnato sia l’inerzia comunale sia, in via subordinata, la delibera del Consiglio comunale n. 15 del 27 maggio 2024, ritenuta sostanzialmente espressiva di un diniego. Il primo motivo deduceva la violazione dello Statuto comunale, della l. 241/1990 e degli artt. 2, 19 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e motivazione e sviamento, sul rilievo che l’istanza non era stata riscontrata entro il termine statutario di trenta giorni dall’organo competente. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 2, 3, 17, 19 e 21 Cost., dei diritti di libertà religiosa tutelati anche a livello sovranazionale, della l. 241/1990 e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento, carenza di motivazione e istruttoria e sviamento. L’associazione sosteneva che la libertà religiosa includesse il diritto di disporre di spazi adeguati per l’esercizio collettivo del culto e contestava il carattere eccezionale attribuito dal Comune alla precedente concessione del campo sportivo. Il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 3 dello Statuto comunale ed eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza. Il quarto motivo, riferito alla delibera consiliare, deduceva l’incompetenza funzionale del Consiglio e della Giunta, in violazione del d.lgs. 267/2000 e dello Statuto, oltre ai medesimi vizi sostanziali e motivazionali; in particolare, si sosteneva che la decisione sulla richiesta spettasse agli organi gestionali e dirigenziali, non agli organi politici.
La decisione
Il Collegio ha qualificato la delibera consiliare n. 15 del 2024 come provvedimento amministrativo di diniego dell’istanza, escludendo quindi la permanenza di un silenzio-inadempimento autonomamente impugnabile. Ha poi accolto l’eccezione comunale di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: in sede cautelare, infatti, l’associazione aveva ottenuto la disponibilità del campo sportivo richiesto e la celebrazione dell’Eid al-Adha si era regolarmente svolta il 17 giugno 2024. Essendo venuta meno la concreta utilità conseguibile dall’annullamento del diniego relativo a una manifestazione ormai conclusa, la pronuncia annullatoria è divenuta inutile. Il Collegio ha escluso che la memoria successiva dell’associazione, con cui si lamentava la persistente mancanza di uno spazio per future attività religiose, potesse mantenere l’interesse al ricorso: tale pretesa riguardava una diversa e generica aspirazione a ottenere la disponibilità stabile o reiterata di uno spazio pubblico e non l’istanza specifica oggetto del giudizio. Non è stata dedotta una prosecuzione del giudizio ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ai fini delle spese, il TAR ha applicato la soccombenza virtuale, ritenendo fondato il quarto motivo: la decisione negativa era stata adottata da organi incompetenti, poiché la funzione rientrava nei compiti degli organi gestionali e dirigenziali ai sensi degli artt. 42, 48 e 107, comma 3, lett. f), d.lgs. 267/2000 e dell’art. 63, comma 2, dello Statuto comunale. Il Comune è stato condannato a rifondere all’associazione € 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
la riunione dei ricorsi giurisdizionali sia rimessa alla potestà discrezionale e insindacabile del giudice
La riunione di ricorsi connessi è una facoltà discrezionale del collegio; il suo mancato esercizio non costituisce, di regola, vizio della pronuncia e non richiede specifica motivazione.
art. 56 c.p.a.
Ha consentito l’adozione della tutela cautelare monocratica, con sospensione della delibera e ordine al Comune di consentire l’utilizzo del campo sportivo, bilanciando libertà di riunione e culto con esigenze di sicurezza e incolumità pubblica.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno all’art. 100 c.p.c. rende applicabile al processo amministrativo il requisito dell’interesse ad agire.
art. 100 c.p.c.
l'interesse individuale che legittima alla proposizione del ricorso
L’interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e correlato a un’utilità pratica, diretta e immediata; non coincide con il mero interesse al ripristino astratto della legalità.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando l’annullamento non è più utile, la prosecuzione del giudizio può essere giustificata dall’interesse ai fini risarcitori; non è sufficiente una generica aspirazione a ottenere in futuro un diverso facere amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene una carenza di interesse derivante dall’inutilità della decisione richiesta.
artt. 42, 48 e 107, comma 3, lett. f), d.lgs. 267/2000
La funzione di decidere sulla specifica richiesta di messa a disposizione di uno spazio comunale rientra nella gestione amministrativa e dirigenziale, non nella competenza deliberativa del Consiglio o della Giunta.
art. 63, comma 2, Statuto comunale
risposta “entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di protocollo, da parte del Sindaco, del Segretario o del dipendente responsabile in relazione all’oggetto della domanda”
La disposizione individua il termine e gli organi o soggetti competenti a riscontrare le istanze delle associazioni; il Consiglio comunale non è indicato quale organo competente a decidere sulla specifica istanza.
artt. 2, 3, 17, 19 e 21 Cost.
Sono stati invocati a tutela delle libertà di riunione e culto e dei diritti inviolabili, ma la sentenza non ha deciso nel merito tali censure per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 97 Cost.
È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza una decisione di merito definitiva sui relativi vizi.
Massime di principio
- La qualificazione di un atto comunale come diniego espresso, desumibile dal suo contenuto e dal comportamento complessivo dell’amministrazione, esclude la configurabilità di un autonomo silenzio-inadempimento sulla medesima istanza.
- L’interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e diretto a conseguire un’utilità pratica immediata; non è sufficiente l’interesse astratto al ripristino della legalità o la generica aspirazione a ottenere in futuro una diversa attività amministrativa.
- Quando, nel corso del giudizio, il bene della vita richiesto per una data e specifica occasione è stato conseguito e l’occasione si è definitivamente conclusa, viene meno l’utilità dell’annullamento dell’atto negativo e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., la sopravvenuta inutilità dell’annullamento consente la prosecuzione del giudizio soltanto se persiste un interesse ai fini risarcitori; non è sufficiente allegare l’esigenza di ottenere, per il futuro, uno spazio pubblico per attività non coincidenti con l’istanza originaria.
- La decisione sulla specifica messa a disposizione di uno spazio comunale, in quanto espressione di gestione amministrativa, spetta agli organi gestionali o dirigenziali secondo il riparto di competenze del TUEL e dello statuto comunale, non al Consiglio o alla Giunta, salvo diversa previsione applicabile.
- Ai fini delle spese, anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può applicare la soccombenza virtuale e valutare quale parte avrebbe presumibilmente prevalso; nel caso concreto, l’incompetenza dell’organo comunale ha giustificato la condanna dell’amministrazione alle spese.
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