Sentenza n. 59/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari: 1) della Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche dell'Ass.to Pubblica Istruzione Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) n. -OMISSIS-del 13.05.2025, con la quale è stata disposta la decadenza di -OMISSIS- dalla graduatoria per la concessione del contributo pubblico di cui all'Avviso pubblico “ANCH'IO DUE - Supporto alle scuole nella fase di identificazione precoce di DSA e supporto/affiancamento nello studio per studenti DSA del primo ciclo di istruzione anni scolastici 2024/2025 - 2025 /2026", approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche RAS n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2024, nella quale la ricorrente è stata ammessa, col punteggio di 75/100, al contributo pubblico di € 398.680,40; ove occorra: 2) della Nota della Direttore del Servizio Politiche Scolastiche RAS prot. -OMISSIS- del 28.05.2025, con la quale è stato confermato il provvedimento di decadenza sub 1); 3) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti rispetto a quelli più sopra impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di decadenza dalla graduatoria e dal contributo pubblico di € 398.680,40 previsto dall’avviso "ANCH’IO DUE", confermato da successiva nota regionale
Esito
Favorevole al ricorrente (ente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, ammessa con punteggio di 75/100 a un contributo regionale destinato al supporto scolastico per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, ha impugnato la determinazione regionale che ne ha disposto la decadenza. La Regione ha ritenuto venuti meno i requisiti soggettivi di affidabilità morale e professionale previsti dall’art. 8.1, lett. e), dell’Avviso, poiché il legale rappresentante e altri componenti della compagine societaria erano stati coinvolti in un’indagine per truffa ai danni dello Stato ed erano destinatari di provvedimenti cautelari. L’amministrazione ha inoltre ritenuto irrilevante la successiva nomina di amministratori giudiziari, disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 231/2001 per assicurare la continuità aziendale e l’esecuzione dei contratti pubblici. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di decadenza. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 8.1, lett. e), dell’Avviso, dei provvedimenti del GIP, dell’art. 15 d.lgs. 231/2001, degli artt. 35 e ss. d.lgs. 159/2011 e di ulteriori disposizioni richiamate, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che le vicende penali riferite ai precedenti amministratori non potevano giustificare la decadenza dopo le loro dimissioni e la sottoposizione dell’ente ad amministrazione giudiziaria, che aveva introdotto una nuova struttura amministrativa e reciso il rapporto con la precedente gestione. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la decadenza fosse intervenuta dopo l’ammissione al beneficio per il mancato mantenimento dei requisiti durante l’iter dell’intervento.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, individuando il petitum sostanziale nella contestazione dell’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione relativo alla persistenza dei requisiti di affidabilità del beneficiario. La posizione azionata è stata qualificata come interesse legittimo, poiché la controversia concerneva la valutazione amministrativa sull’idoneità dell’ente a mantenere il beneficio. Nel merito, il TAR ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente. Ha rilevato che la nomina degli amministratori giudiziari ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 231/2001, finalizzata a garantire la continuità dell’attività dell’ente e l’esecuzione dei contratti pubblici, costituiva una circostanza nuova e decisiva, erroneamente considerata irrilevante dalla Regione. La nuova struttura amministrativa, con poteri determinati dall’autorità giudiziaria e soggetta a controllo e ratifica, aveva creato una cesura rispetto ai precedenti amministratori coinvolti nelle vicende penali, rendendo ingiustificato il giudizio di attuale inaffidabilità dell’ente. Il giudice ha inoltre escluso che potessero integrare o sorreggere ex post la motivazione la mancata comunicazione della vicenda penale da parte della società, la possibile futura interdizione dell’attività o l’eventuale confisca dei profitti, perché non valorizzate nel provvedimento impugnato e comunque non attuali. Il provvedimento di decadenza è stato quindi annullato; gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per la complessità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento di decadenza; il motivo è stato assorbito.
art. 15 d.lgs. 231/2001
La nomina del commissario o degli amministratori giudiziari, in luogo della sanzione interdittiva, consente la prosecuzione dell’attività dell’ente quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione, tra cui l’esigenza di evitare gravi pregiudizi alla collettività o rilevanti ripercussioni occupazionali. Nel caso concreto la misura giudiziaria ha determinato una nuova struttura amministrativa dell’ente.
art. 8.1, lett. e), Avviso pubblico "ANCH’IO DUE"
La disposizione è stata interpretata nel senso che la valutazione dell’affidabilità morale e professionale del soggetto beneficiario deve tenere conto dell’assetto organizzativo attuale dell’ente e delle misure sopravvenute che recidono il collegamento con gli amministratori coinvolti nelle vicende penalmente rilevanti.
artt. 35 e ss. d.lgs. 159/2011
La ricorrente li ha richiamati in relazione agli effetti dell’amministrazione giudiziaria; il giudice ha valorizzato, in termini sostanziali, la nuova struttura amministrativa e il controllo dell’autorità giudiziaria.
art. 124, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente quale parametro dei principi applicabili alla valutazione dell’affidabilità, senza specifica applicazione autonoma nella decisione.
art. 211, comma 8, Codice della crisi
Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore parametro, senza specifica applicazione autonoma nella decisione.
art. 98, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore parametro, senza specifica applicazione autonoma nella decisione.
Massime di principio
- La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia sulla decadenza da un contributo pubblico riguarda la valutazione discrezionale dell’amministrazione circa la persistenza dei requisiti soggettivi di affidabilità del beneficiario e, quindi, la lesione di un interesse legittimo, anziché l’inadempimento di un’obbligazione già integralmente vincolata.
- Nel valutare la permanenza dell’affidabilità morale e professionale di un ente, l’amministrazione deve considerare le modifiche sopravvenute all’assetto organizzativo che recidano il collegamento tra l’ente e le persone coinvolte in vicende penalmente rilevanti.
- La sottoposizione dell’ente ad amministrazione giudiziaria con continuità aziendale, disposta dall’autorità giudiziaria per assicurare la prosecuzione dell’attività e l’esecuzione dei contratti pubblici, costituisce una circostanza attuale e rilevante nella valutazione dell’affidabilità del beneficiario e non può essere pretermessa senza adeguata motivazione.
- La nuova struttura amministrativa dell’ente, con poteri definiti dall’autorità giudiziaria e soggetta a controllo e ratifica, può determinare una cesura rispetto alla precedente gestione e rendere illegittimo un giudizio di inaffidabilità fondato esclusivamente sulle condotte dei precedenti amministratori.
- L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un provvedimento di decadenza valorizzando circostanze non indicate nell’atto impugnato, né fondare la decisione su fatti meramente eventuali e non attuali, quali una futura interdizione dell’attività o una possibile confisca.
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